PENSIONI: utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, segnalazione e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP

utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, richiesta e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP
BENEFICIO DEL MOLTIPLICATORE ANCHE PER I POLIZIOTTI
Anche i poliziotti, come i militari, devono poter usufruire del beneficio del โmoltiplicatoreโ prima dei 60 anni!!!ย
In origine lโistituto del โ moltiplicatoreโ fu creato per il personale delle forze di polizia a status civile, per compensare in qualche modo il beneficio dellโistituto โdellโausiliariaโ per i militari, eย per cercare di ridurre lโenorme divario, in termini economici, venutosi a creare nel passaggio ( legge Dini 335/95, riforma pensionistica) tra il sistema di calcolo retributivo e quello contributivo.
LโInps con notaย del 26 Aprile 2018, precisa che il D.Lgs.ย 94/ 2017 Art. 10 comma 2, ha modificato e operato nel contempo, unโestensione dellโArt. 3 comma 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1997 nยฐ165 , applicando ancheย al personale delle FF.AA. (Marina, Esercito, Aeronautica, precedentemente escluso) lโistituto del โmoltiplicatoreโ in alternativa al collocamento inย ย โausiliariaโ .
In merito, giovaย precisare che:โlโart. 3, comma 7 del decreto legislativo n.165 del 1997 prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dellโausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di etร ordinamentale previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione รจ liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335 il montante individuale dei contributi รจ determinato con lโincremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dellโultimo anno di servizio moltiplicata per lโaliquota di computo della pensione (33%).
Per il personale, delle forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.di F.) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria– previa opzione da parte dellโinteressato. Destinatario di tale incremento figurativo รจ altresรฌ, il personale militare che al raggiungimento dei limiti di etร non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliariaโ. La nota dellโInps va ad individuare poi le cinque โfinestre dโuscitaโ che danno diritto alla cessazione dellโattivitร lavorativa:
per raggiungimento del limite di etร previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
a domanda per gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dellโOrdinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianitร ;
a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/19971 come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 Dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
a domanda qualora il militare si trovi a non piรน di cinque anni dal raggiungimento del limite di etร , e sempre che abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianitร (cd scivolo disciplinato dallโart. 2229, comma 6 del C.O.M.);
a domanda, al termine del mandato triennale per le autoritร di vertice del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 16 Ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 Dicembre 2017, n. 172;
ipotesi di cessazione anch’Essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di etร .
Il Punto nยฐ 4 รจ quello che piรน duole, in quanto crea una disparitร abnorme di trattamento che non ha ragione di esistere, nel riconoscere al solo personale militare la possibilitร di accedere al collocamento inย โausiliariaโ ( o beneficiare del โmoltiplicatoreโ, dipende dall’opzione esercitata) ben 5 anni prima del limite ordinamentale fissato per legge.
Insomma, i poliziotti per avere lo stesso beneficio (mediamente dalle 180 alle 220 euro in piรน mensili) devono lavorare 5 anni in piรน, e attendere il 60esimo anno di etร , prima di vedersi applicare il โmoltiplicatoreโ.ย
A questa vergognosa ingiustizia bisogna porre rimedio!!!
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