PENSIONI: utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, segnalazione e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP

utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, richiesta e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP
BENEFICIO DEL MOLTIPLICATORE ANCHE PER I POLIZIOTTI
Anche i poliziotti, come i militari, devono poter usufruire del beneficio del āmoltiplicatoreā prima dei 60 anni!!!Ā
In origine lāistituto del ā moltiplicatoreā fu creato per il personale delle forze di polizia a status civile, per compensare in qualche modo il beneficio dellāistituto ādellāausiliariaā per i militari, eĀ per cercare di ridurre lāenorme divario, in termini economici, venutosi a creare nel passaggio ( legge Dini 335/95, riforma pensionistica) tra il sistema di calcolo retributivo e quello contributivo.
LāInps con notaĀ del 26 Aprile 2018, precisa che il D.Lgs.Ā 94/ 2017 Art. 10 comma 2, ha modificato e operato nel contempo, unāestensione dellāArt. 3 comma 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1997 n°165 , applicando ancheĀ al personale delle FF.AA. (Marina, Esercito, Aeronautica, precedentemente escluso) lāistituto del āmoltiplicatoreā in alternativa al collocamento inĀ Ā āausiliariaā .
In merito, giovaĀ precisare che:ālāart. 3, comma 7 del decreto legislativo n.165 del 1997 prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dellāausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di etĆ ordinamentale previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione ĆØ liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335 il montante individuale dei contributi ĆØ determinato con lāincremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dellāultimo anno di servizio moltiplicata per lāaliquota di computo della pensione (33%).
Per il personale, delle forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.di F.) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria– previa opzione da parte dellāinteressato. Destinatario di tale incremento figurativo ĆØ altresƬ, il personale militare che al raggiungimento dei limiti di etĆ non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliariaā. La nota dellāInps va ad individuare poi le cinque āfinestre dāuscitaā che danno diritto alla cessazione dellāattivitĆ lavorativa:
per raggiungimento del limite di etĆ previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
a domanda per gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dellāOrdinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianitĆ ;
a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/19971 come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 Dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
a domanda qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di etĆ , e sempre che abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianitĆ (cd scivolo disciplinato dallāart. 2229, comma 6 del C.O.M.);
a domanda, al termine del mandato triennale per le autoritĆ di vertice del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 16 Ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 Dicembre 2017, n. 172;
ipotesi di cessazione anch’Essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di etĆ .
Il Punto n° 4 ĆØ quello che più duole, in quanto crea una disparitĆ abnorme di trattamento che non ha ragione di esistere, nel riconoscere al solo personale militare la possibilitĆ di accedere al collocamento inĀ āausiliariaā ( o beneficiare del āmoltiplicatoreā, dipende dall’opzione esercitata) ben 5 anni prima del limite ordinamentale fissato per legge.
Insomma, i poliziotti per avere lo stesso beneficio (mediamente dalle 180 alle 220 euro in più mensili) devono lavorare 5 anni in più, e attendere il 60esimo anno di etĆ , prima di vedersi applicare il āmoltiplicatoreā.Ā
A questa vergognosa ingiustizia bisogna porre rimedio!!!
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