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PENSIONI: utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, segnalazione e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP

Moltiplicatore PENSIONI - Beneficio per i POLIZIOTTI
Moltiplicatore PENSIONI - Beneficio per i POLIZIOTTI

utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, richiesta e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP

BENEFICIO DEL MOLTIPLICATORE ANCHE PER I POLIZIOTTI

Anche i poliziotti, come i militari, devono poter usufruire del beneficio del “moltiplicatore” prima dei 60 anni!!! 

In origine l’istituto del “ moltiplicatore” fu creato per il personale delle forze di polizia a status civile, per compensare in qualche modo il beneficio dell’istituto “dell’ausiliariaper i militari, e  per cercare di ridurre l’enorme divario, in termini economici, venutosi a creare nel passaggio ( legge Dini 335/95, riforma pensionistica) tra il sistema di calcolo retributivo e quello contributivo.
L’Inps con nota  del 26 Aprile 2018, precisa che il D.Lgs.  94/ 2017 Art. 10 comma 2, ha modificato e operato nel contempo, un’estensione dell’Art. 3 comma 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1997 n°165 , applicando anche  al personale delle FF.AA. (Marina, Esercito, Aeronautica, precedentemente escluso) l’istituto del “moltiplicatore” in alternativa al collocamento in   “ausiliaria” .
In merito, giova  precisare che:”l’art. 3, comma 7 del decreto legislativo n.165 del 1997 prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335 il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).
Per il personale, delle forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.di F.) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria– previa opzione da parte dell’interessato. Destinatario di tale incremento figurativo è altresì, il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria”. La nota dell’Inps va ad individuare poi le cinque “finestre d’uscita” che danno diritto alla cessazione dell’attività lavorativa:
per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
a domanda per gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/19971 come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 Dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
a domanda qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età, e sempre che abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità (cd scivolo disciplinato dall’art. 2229, comma 6 del C.O.M.);
a domanda, al termine del mandato triennale per le autorità di vertice del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 16 Ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 Dicembre 2017, n. 172;
ipotesi di cessazione anch’Essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.
Il Punto n° 4 è quello che più duole, in quanto crea una disparità abnorme di trattamento che non ha ragione di esistere, nel riconoscere al solo personale militare la possibilità di accedere al collocamento in  “ausiliaria” ( o beneficiare del “moltiplicatore”, dipende dall’opzione esercitata) ben 5 anni prima del limite ordinamentale fissato per legge.
Insomma, i poliziotti per avere lo stesso beneficio (mediamente dalle 180 alle 220 euro in più mensili) devono lavorare 5 anni in più, e attendere il 60esimo anno di età, prima di vedersi applicare il “moltiplicatore”. 

A questa vergognosa ingiustizia bisogna porre rimedio!!!

 

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