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Porto d’armi, certificato di idoneità per gli Agenti di P.S.? Il parere del dr. Edoardo Mori

porto armi psIl certificato medico per ottenere licenze di porto d’armi è stato introdotto con l’art. 1 della L. 6 marzo 1987, n. 89 il quale recita:

  1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d’armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.
  2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi.

Si noti come la norma sia scritta con i piedi visto che curiosamente prevede che il certificato sia “allegato” alla domanda; si potrebbe ritenere che se uno, un mese dopo aver conseguito la licenza di caccia, diviene cieco, può continuare a cacciare per 6 anni! E si potrebbe pensare che se uno il certificato lo presenta separatamente,  la licenza non può essere concessa!

Il Ministero della Sanità provvedeva ad emanare il D.M. Sanità 28 aprile 1998, ancora in vigore.

Il D.to L.vo 204/2010 riconfermava l’obbligo della certificazione circa l’idoneità psichica per l’acquisto e detenzione di armi (art.3 lett. d) e introduceva l’obbligo di far ricertificare l’idoneità ogni sei anni.

Il D.to L.vo stabiliva l’obbligo generale per tutti i detentori di armi di presentare ogni sei anni un certificato di idoneità psichica: sono esentati solo coloro che lo hanno conseguito, in tale intervallo di tempo, per il rilascio di una licenza di porto d’armi.

Con Circolare 30 aprile 2013 Ministero dell’Interno si affrontava il problema se  gli appartenenti alle Forse di Polizia, autorizzati a portare armi a termini dei rispettivi regolamenti, fossero tenuti a munirsi del certificato di cui sopra per le licenze di porto d’armi “private”. La circolare scriveva:

In relazione, poi, al dubbio sulla possibilità di acquisire l’attestato di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psicofìsica, si rappresenta che il D.M. Sanità 28 aprile 1998, concernente i requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio /rinnovo delle licenze di porto d’armi (nel caso di specie, ex art. 42 T.U.L.P.S.), non esenta alcuna categoria di soggetti dall’obbligo di presentazione della prevista certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica, ai fini del rilascio/rinnovo di tali autorizzazioni.

Pertanto, posto che non è prevista, al riguardo, alcuna deroga a favore degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, anche se in servizio, occorre, peraltro, ricordare che, per il rilascio di certificazioni sanitarie per il conseguimento della licenza di porto d’armi (per difesa personale, per uso caccia o per il tiro a volo), all’art. 5 della Convenzione tra il Fondo assistenza per il Personale della Polizia di Stato e la Direzione Centrale di Sanità, firmata il 25 giugno 2012 e valida fino al 25 giugno 2017, sono indicate le prestazioni e le attività di assistenza sanitaria svolte dalla predetta Direzione Centrale, nonché, all’art. 4, i beneficiari, divisi per categorie, per i quali sono applicate distinte tariffe.

Infine la  circolare del Ministero dell’Interno del  29/04/2015   scriveva:

Al riguardo, nel richiamare i contenuti della circolare. datata 8 maggio 2013. ad oggetto “Licenze di porto d’armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia”, si ritiene, in conformità al disposto di cui all’art. 35 TULPS, che i medesimi debbano produrre, nel termine prestabilito, la certificazione medica di cui al D.Lgs in parola.

Tuttavia, si rappresenta che è stata predisposta da questo Dipartimento, d’intesa con le altre Forze di Polizia, una proposta di modifica al D.M. (Sanità) del 28 aprile 1998. concernente i “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile uso di caccia ed al porto d’armi per uso difesa personale”. secondo la quale il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli arti. 1 e 2 del predetto decreto da parte degli appartenenti alle FF.PP. sia da ritenersi presunto ed assorbito dall’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza che certifica tale condizione di idoneità. Tale proposta è stata già condivisa dal competente Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e sono in corso, a cura di quel Dicastero, le procedure previste per l’adozione della richiamata modifica

Appare evidente che il Ministero dell’Interno è caduto in un grosso equivoco giuridico, dimostrazione di quanto poco siano capaci di ragionare in diritto, perchè sono sempre partiti dal presupposto che possa essere il DM interministeriale che stabilisce i parametri medici di idoneità, a stabilire anche chi deve o non deve presentare  il certificato di idoneità psichica o psicofisica, a seconda dei casi.

Nulla di più errato; il DM non può certo creare obblighi a carico dei cittadini i quali non siano dovuti in base ad una norma di legge e non certo in base ad un provvedimenti amministrativo. È ovvio che il DM del 1998 non ne parli! Il fatto è che all’epoca vi erano funzionari più preparati! Quindi dal fatto che non ne parli non può essere tratta alcuna conclusione.

Se ci si limita quindi a doverosamente interpretare solo la legge e non le circolari si deve concludere:

  1. a) La legge, art. 15 L. 183/2011 dice in via generale che non si possono richiedere certificazioni su fatti già noti alla gli atti della PA.
  2. b) Perche mai la pubblica amministrazione deve chiedere ad un suo dipendente che porta la pistola di portare un certificato per dimostrare se è idoneo al porto della pistola?  O forse nella PS danno la pistola ai depressi, ciechi e mutilati senza alcun controllo?
  3. c) È cosa ovvia che si deve presumere che la PA, quando autorizza un suo dipendente a detenere e portare armi, lo faccia nel rispetto della normativa e dei principi generali in essa contenuta e che sia essa stessa ad accertare che il soggetto sia idoneo; cosa che di fatto avviene. Ed allora perché gli accertamenti già svolti dalla PA devono venir qualificati come insufficienti?
  4. d) Unico problema sorge per coloro che sono autorizzati a detenere e a portare armi senza  licenza in ragione della loro qualifica permanente (ad. es. magistrati) e, così ragiona la circolare, di conseguenza neppure gli si può richiedere il certificato di idoneità. Ma questa conclusione dimostra proprio la correttezza di quanto detto al punto c). Forse che se un magistrato dà fuori di testa, i suoi superiori possono nascondere la cosa, senza preoccuparsi se il poveretto detenga armi e se sia divenuto pericoloso? È certo che se si comportassero così diventerebbero corresponsabili, a titolo di colpa, per ogni evento dannoso commesso con le armi e che essi hanno il dovere di informare il prefetto affinché adotti un provvedimento di ritiro delle armi e del tesserino che autorizza al loro acquisto. Lo stessa fatto che le Corti di Appello rilascino questo tesserino, non previsto da nessuna norma, dimostra che qualcuno si è reso conto del problema.

In conclusione il DM sulla certificazione non deve e non può occuparsi di chi deve o non deve produrre il certificato.

Per gli agenti di PS che prestano servizio armato, la loro idoneità deve essere costantemente controllata dalla PA da cui dipendono, tenendo conto  dei parametri sanitari minimi indicati nell’emanando decreto ministeriale.

I superiori sono personalmente responsabili per non aver preso in considerazione situazioni di inidoneità sopravvenuta.

È del tutto opportuna una circolare che chiarisca questi doveri.

Solo così viene rispettato il principio generale secondo cui non si devono richiede ai cittadino accertamenti e certificati inutili, con inutili costi e perdita di tempo e il principio di massima economicità dell’attività  amministrativa.

 

dr. Edoardo Mori

dr. Edoardo Mori

Edoardo Mori: Ex Giudice di Cassazione, si occupa da sempre di armi. Esperto cacciatore, conoscitore di armi antiche e ancor più esperto della normativa in vigore è un importante punto informativo sempre aggiornato sulle novità legislative del nostro Paese. Articolista per le maggiori pubblicazioni di settore come Diana Armi, Armi e Tiro, Tac Armi.
Autore del sito web Enciclopedia delle Armi con 4 milioni di visitatori.
Ha  pubblicato il “IL CODICE DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI” edizione 2016

Codice delle Armi 2016 del dr. Edoardo Mori