Sfratto famiglie Forze dell’Ordine a Montespaccato (Roma): i poliziotti fra un anno fuori di casa! Il sindacato CONSAP chiede la realizzazione urgente di un “Piano Casa” per il riscatto degli immobili (#consaproma)
Prelazione e riscatto : nessuna previsione nei contratti, pertanto clausole inapplicabili e nulle.
Il sindacato CONSAP chiede la realizzazione urgente di un “Piano Casa” per il riscatto degli immobili
Question time del 26 ottobre 2023
“Sig Ministro Salvini – concludono dalla CONSAP – attendiamo un solerte e risolutivo intervento, come da Lei sostenuto, per risolvere su scala nazionale il problema casa”.
Legislatura 19ª – 6ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 93 del 14/11/2023
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 899 – Art. 1
Minasi, Potenti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Articolo 1-bis.
(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)
1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.
3. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l’immobile è occupato dall’assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;
b) il proprietario dell’immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell’usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell’indennità di occupazione.
4. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell’immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.










