PENSIONI: utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, segnalazione e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP

utilizzo del “moltiplicatore” prima dei 60 anni anche per la Polizia di Stato, richiesta e sollecito della Confederazione Pensionati Polizia – CONSAP
BENEFICIO DEL MOLTIPLICATORE ANCHE PER I POLIZIOTTI
Anche i poliziotti, come i militari, devono poter usufruire del beneficio del βmoltiplicatoreβ prima dei 60 anni!!!Β
In origine lβistituto del β moltiplicatoreβ fu creato per il personale delle forze di polizia a status civile, per compensare in qualche modo il beneficio dellβistituto βdellβausiliariaβ per i militari, eΒ per cercare di ridurre lβenorme divario, in termini economici, venutosi a creare nel passaggio ( legge Dini 335/95, riforma pensionistica) tra il sistema di calcolo retributivo e quello contributivo.
LβInps con notaΒ del 26 Aprile 2018, precisa che il D.Lgs.Β 94/ 2017 Art. 10 comma 2, ha modificato e operato nel contempo, unβestensione dellβArt. 3 comma 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1997 nΒ°165 , applicando ancheΒ al personale delle FF.AA. (Marina, Esercito, Aeronautica, precedentemente escluso) lβistituto del βmoltiplicatoreβ in alternativa al collocamento inΒ Β βausiliariaβ .
In merito, giovaΒ precisare che:βlβart. 3, comma 7 del decreto legislativo n.165 del 1997 prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dellβausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di etΓ ordinamentale previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione Γ¨ liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335 il montante individuale dei contributi Γ¨ determinato con lβincremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dellβultimo anno di servizio moltiplicata per lβaliquota di computo della pensione (33%).
Per il personale, delle forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.di F.) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria– previa opzione da parte dellβinteressato. Destinatario di tale incremento figurativo Γ¨ altresΓ¬, il personale militare che al raggiungimento dei limiti di etΓ non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliariaβ. La nota dellβInps va ad individuare poi le cinque βfinestre dβuscitaβ che danno diritto alla cessazione dellβattivitΓ lavorativa:
per raggiungimento del limite di etΓ previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
a domanda per gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dellβOrdinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianitΓ ;
a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/19971 come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 Dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
a domanda qualora il militare si trovi a non piΓΉ di cinque anni dal raggiungimento del limite di etΓ , e sempre che abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianitΓ (cd scivolo disciplinato dallβart. 2229, comma 6 del C.O.M.);
a domanda, al termine del mandato triennale per le autoritΓ di vertice del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7, del d.l. 16 Ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 Dicembre 2017, n. 172;
ipotesi di cessazione anch’Essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di etΓ .
Il Punto nΒ° 4 Γ¨ quello che piΓΉ duole, in quanto crea una disparitΓ abnorme di trattamento che non ha ragione di esistere, nel riconoscere al solo personale militare la possibilitΓ di accedere al collocamento inΒ βausiliariaβ ( o beneficiare del βmoltiplicatoreβ, dipende dall’opzione esercitata) ben 5 anni prima del limite ordinamentale fissato per legge.
Insomma, i poliziotti per avere lo stesso beneficio (mediamente dalle 180 alle 220 euro in piΓΉ mensili) devono lavorare 5 anni in piΓΉ, e attendere il 60esimo anno di etΓ , prima di vedersi applicare il βmoltiplicatoreβ.Β
A questa vergognosa ingiustizia bisogna porre rimedio!!!
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