PENSIONI, la C.P.P. CONSAP chiede un Decreto Legislativo correttivo-integrativo che estenda il diritto al personale della Polizia di Stato per l’applicazione dell’aliquota pensionistica al 44%

C.P.P. - Confederazione Pensionati Polizia - CONSAP
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La C.P.P. CONSAP chiede un Decreto Legislativo correttivo-integrativo che estenda il diritto al personale della Polizia di Stato per l’applicazione dell’aliquota pensionistica al 44%


LA C.P.P. CONSAP CHIEDE IL RICONOSCIMENTO PER LA POLIZIA DI STATO DELL’ALIQUOTA PENSIONISTICA AL 44% PER COLORO CHE SONO IN SISTEMA RETRIBUTIVO

Questa disparità di trattamento è qualcosa di inaccettabile !!!

La Prima Sezione Giurisdizionale Centrale D’Appello della Corte dei Conti (la Prima Sezione già si era espressa con sentenza n. 73/2020 del 17 Giugno – in modo favorevole nei confronti di tutto quel personale in quiescenza che al 31.12.1995 non aveva ancora maturato i 15 anni di servizio), con la recentissima sentenza 201/2020, depositata in segreteria il 16 Luglio del 2020, ha accolto il ricorso, inerente l’applicazione dell’aliquota al 44% in virtù dell’art. 54 D.P.R. 1092/73, di un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri (rigettato l’appello dell’Inps) che al 31.12.1995, aveva maturato 13 anni e 10 mesi di servizio, quindi fuori dalla “forbice” tra i 15 e i 20 anni ( 18 anni in realtà, altrimenti si rientrerebbe nel sistema di calcolo retributivo) di servizio, prevista dal primo comma dell’articolo 54 D.P.R. 1092/73. Condizione quest’ultima essenziale per rientrare (almeno finora) nella normativa citata. In sintesi, con questa sentenza si estende il perimetro del beneficio dell’art. 54, anche a tutto quel personale militare che al 31.12.1995 non aveva raggiunto la soglia minima dei 15 anni di servizio, e che rientra nel sistema di calcolo misto retributivo-contributivo, prescindendo dal numero di anni utili maturati al 31.12.1995.

Ovviamente, i poliziotti in quiescenza sono ben felici che i colleghi delle forze di polizia a status militare possano beneficiare, al di là degli anni di servizio utili maturati al 31.12.1995, dell’applicazione dell’aliquota al 44%.

Ciò che non si riesce invece a comprendere, ed è bene tratteggiarlo con forza, è questo “mutualismo monco”, questa mancanza di reciprocità assoluta pur trattandosi della stessa tipologia di lavoro e di funzioni.
Quindi: da una parte registriamo l’ormai consolidato orientamento, sia delle Sezioni Centrali d’Appello che delle Sezioni Giurisdizionali Regionali, espresso in molte occasioni nel riconoscere l’applicazione dell’aliquota maggiorata al 44% in virtù dell’art. 54; dall’altra invece si tende a non riconoscere citata aliquota, neppure a chi si è arruolato con le “stellette”.
Il mio riferimento va a chi si è arruolato, prima della legge di riforma del Corpo delle Guardie di P.S. L.121/81, decreti attuativi 25 Giugno 1982.

Parlo di “mutualismo monco” e di totale mancanza di reciprocità in quanto l’estensione dei diritti, delle tutele, delle garanzie, all’intero comparto sicurezza è il frutto di quel sindacato dei “diritti” che portò dopo anni di lotte, alla smilitarizzazione della Polizia , in anni sicuramente non facili caratterizzati da gravi tensioni sociali e politiche.

Cito come esempio, per dare un’immagine plastica, la conquista del diritto ad essere pagati oltre l’orario ordinario di servizio, l’istituto dello straordinario (prima di ciò esisteva il cartello della permanenza in bella vista al corpo di guardia fino a cessate esigenze, tanto nessuno pagava) fu una grande conquista, contribuendo a cambiare per certi versi le condizioni di vita e di lavoro, oltre ad una nuova consapevolezza dei propri diritti.

Detto importante istituto, fu esteso a tutto il personale delle FF. OO. e delle FF. AA. insieme ad altre importanti conquiste sul piano normativo ed economico.

No! Non è accettabile che il giorno prima di transitare in pensione un poliziotto, un carabiniere, un finanziere che svolgono lo stesso identico lavoro (ricordo che polizia e carabinieri sono entrambe forze di polizia a competenza generale) con lo stesso percorso professionale e la stessa storia contributiva, percepiscano lo stesso identico stipendio; mentre dal giorno successivo al loro collocamento in pensione si evidenzia una differenza in termini economici sulla rata pensionistica mensile, che varia dalle 150 alle 300 euro nette.

Chiediamo pertanto alle varie forze politiche, di adoperarsi con un provvedimento legislativo correttivo- integrativo, che estenda l’applicazione dell’aliquota al 44% in virtù dell’Art. 54 – D.P.R. 1092/73, anche al personale delle Forze di Polizia a status civile, in modo da correggere questa notevole e inaccettabile discriminazione esistente tra il personale dello stesso comparto sicurezza/difesa, una volta andato in pensione.

Alla luce sia, del D.lgs.Vo numero 195 del 12 Maggio 1995 che decretava il rapporto di impiego unico per il personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, sia della legge 183 art. 19 del 4 Novembre del 2010 che riconosceva ai fini dei contenuti della tutela economica, pensionistica e previdenziale la specificità del ruolo delle Forze di Polizia , delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si precisa, che con l’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n.94 del 29 maggio 2017, è stata disposta la modifica dell’art. 3, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Tale norma ha esteso al personale delle Forze Armate , in precedenza escluso, l’applicabilità dell’istituto del “moltiplicatore” in alternativa al collocamento in ausiliaria.

In virtù di quanto sopra elencato questa Associazione chiede, così come per l’estensione dell’istituto del “moltiplicatore” (partorito in quattro e quattr’otto per il personale militare) un decreto legislativo che estenda il diritto al personale della Polizia di Stato (per analogia anche alla Polizia Penitenziaria) all’applicazione dell’aliquota pensionistica al 44% , per tutti coloro che rientrano nel sistema di calcolo contributivo. Prima che rispondere ad un legittimo diritto, considerando le stesse funzioni svolte, Il tutto risponde ad una più ampia esigenza, riferita sicuramente a una pari dignità, e dal principio costituzionale di uguaglianza e di pari trattamento.

CNPP-CONSAP - Confederazione Nazionale Pensionati Polizia CONSAP

Alla destra della foto, Giancarlo VITELLI, Presidente della neonata CNPP-CONSAP – Confederazione Nazionale Pensionati Polizia CONSAP

Infatti: “… il principio di uguaglianza è il più generale principio di ragionevolezza alla luce del quale la Legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni (sent. n. 15 del 1960), poiché l’art. 3 della Costituzione vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli (sent. n. 96 del 1980).

Quindi si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo 2 ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche (sent. n. 340 del 2004)”.

Pari dignità e uguaglianza dei diritti, nulla di più e nulla di meno!!!

 

 

 

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