Pensioni e TFS (trattamento di fine servizio), ricalcolo dei 6 scatti e aumento della misura dell’assegno pensionistico anche per anzianità


Pensioni e TFS (trattamento di fine servizio) ricalcolo dei 6 scatti e aumento della misura dell’assegno pensionistico
PENSIONI POLIZIA DI STATO E RICALCOLO 6 SCATTI AGGIUNTIVI

Grazie alla “controriforma” del Governo Monti/Fornero nel 2011, vengono soppressi Inpdap ed Enpals. consegnando nelle mani dell’Inps le varie competenze previdenziali degli impiegati della Pubblica Amministrazione. Le varie sedi provinciali dell’istituto predetto non hanno ritenuto, secondo una visione prettamente unilaterale,e restrittiva di applicare il beneficio dei sei scatti anche sul TFS (trattamento di fine servizio – trattamento di fine servizio (TFS), in Italia è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali assunti prima del 1º gennaio 2001). In realtà la legge del 7 Agosto 1990, n 232 all’art. 21 stabilisce che al personale della Polizia di Stato, gli appartenenti ai ruoli dei Commissari, Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, ecc sono attribuiti anche ai fini della liquidazione e della buonuscita e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, 6 scatti ciascuno del 2.50% che termina dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio. Il comma 2 stabilisce che tali disposizioni si applicano anche al personale che chiede di essere collocato in pensione a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. La Sentenza del Consiglio di Stato III sez, Sent. N 1231 del 22.02.2019, recante la liquidazione del TFS ( inerente il ricorso proposto da un Prefetto al quale non erano stati concessi sul TFS i 6 scatti, ai sensi dell’art. 6 bis d. l. N 387/1987), si è pronunciata in merito, stabilendo che spetta anche coloro che terminano dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2 alludendo allo status soggettivo, sia anagrafico che previdenziale, dell’interessato. Giova altre sì ricordare, che in origine l’Istituto dei 6 scatti, ai fini sia della pensione che della liquidazione, nasce con la legge 804/73, ed era riconosciuto ai soli Colonnelli e Generali, quando terminavano dal servizio attivo per limiti di età.
….:::: Vediamo nel dettaglio
In base all’art. 4 del Dlgs 165/1997, al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante. Si rammenta che l’istituto in questione non trova applicazione nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Calcolo con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio cd. «parametrato» cioè sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, sui cd. benefici di infermità previsti dall’articolo 3 della legge 539/1950, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità nonché sull’indennità di vacanza contrattuale e sull’eventuale assegno ad personam. I sei scatti non si applicano, invece, sull’assegno funzionale. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità (es. indennità perequativa e di posizione). Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione, precedentemente determinate a norma dell‘art. 13, Dlgs n. 503/1992. Ciò senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%. In sostanza il 15% dello stipendio come sopra determinato deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall’assicurato in funzione dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda dei casi.
Ritenuta contributiva
Per l’attribuzione della maggiorazione in parola la legge prevedeva l’applicazione di una aliquota contributiva a carico del lavoratore pari, in origine, all’8,75% poi incrementata progressivamente a partire dal 1998, secondo la tabella al Dlgs 165/1997. Per effetto della Riforma Fornero dal 1° gennaio 2012 la relativa contribuzione deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% (messaggio inps 21324/2012).
Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributive
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995. L’ulteriore contribuzione accreditata determina, pertanto, un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante contributivo che ogni anno viene rivalutato per il cd. tasso di capitalizzazione e, quindi, incrementa la cd. quota c di pensione. Al riguardo l’Inps ha confermato che l’imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.
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