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Guanti e Mascherine di Protezione per tutte le Forze di Polizia, cosa dice la legge e le conseguenze penali in caso omissione, analisi e commento dell’Avvocato PALAMENGHI

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)
Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

Lo Studio Legale DE IURE,
intende chiarire l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezioni individuale nelle ore di servizio. Come chiarito dall’Istituto Superiore della Sanità, <<è fondamentale che tutti gli operatori coinvolti in ambito assistenziale siano  opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle
caratteristiche del quadro clinico di COVID-19. In particolare è indispensabile l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) indicati a seconda del contesto di lavoro>>. Ebbene, naturalmente tale raccomandazione è valida per il personale medico sanitario e farmaceutico, per gli addetti ai supermercati e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, i quali continuano incessantemente il loro servizio di prevenzione e repressione del crimine e di controllo del territorio, sia all’interno delle Questure e Commissariati, sia nelle nostre strade. Le autorità preposte devono, quindi, consentire a tutti i lavoratori di indossare le misure di protezioni individuali (guanti e mascherine), in quanto il diritto alla Salute, sancito dall’art. 32 della nostra Carta Costituzionale, deve essere garantito ora più che mai, in una situazione di grave emergenza e di riconosciuta pandemia.
E’, quindi, dovere dei Responsabili preposti acquisire mascherine, guanti e gel igienizzante, da distribuire a tutti i Reparti, e garantire anche l’usa e getta delle protezioni stesse. Purtroppo, oggi nel nostro Paese le mascherine non sono facilmente trovabili, ma è compito del Governo in primis, attivarsi immediatamente per consentire a tutti coloro che oggi devono continuare a prestare loro servizio, di poter lavorare in assoluta sicurezza. E’ quanto prevede anche il Dlgs. n. 81/08, che prescrive la necessità di garantire condizioni di
sicurezza ai lavoratori e definisce all’art. 74, i Dispositivi di Protezione individuale come <<qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro>>. Si deve, altresì, rammentare come nel caso in cui venisse accertata l’omissione, il datore di lavoro, il Responsabile della sicurezza dei lavoratori ed in ultima analisi il Ministero, nella persona del Ministro pro tempore n.d.r. rischia di essere sottoposto a procedimento penale, e condannato ad una pena da due a quattro mesi di reclusione, ed un’ammenda dai 1.644 ai 6.576 Euro.
Si conclude, quindi, con una richiesta di distribuire, a tutto il personale delle Forze di Polizia, impegnate ancora di più oggi nei propri Servizi, le mascherine del modello FFP2 (con filtro annesso) ed i guanti protettivi, da consegnare, quantomeno, una al giorno, e non una soltanto, con la raccomandazione di usarla solo in caso di necessità. Gli appartenenti alle Forze di Polizia, già quotidianamente corrono enormi rischi relativi al servizio che svolgono per la collettività, e si richiede, quindi, di garantire che il loro operato venga svolto nel massimo della sicurezza possibile, per non aggravare ancor di più la loro attività di pubblica utilità.

 

Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

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Le conseguenze penali alle violazioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il parere dell’Avvocato PALAMENGHI dello Sudio Legale DE IURE

Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale CONSAP Roma)
Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale CONSAP Roma)

Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale CONSAP Roma)

Lo Studio Legale DE IURE,
intende chiarire le conseguenze di natura penale derivanti dalla violazione delle prescrizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine del contenimento del contagio del Coronavirus. In caso di violazione alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, all’interno del territorio nazionale, è prevista la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p.: tale norma intitolata << Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità>> prescrive, sempre che il fatto non costituisce un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro 206. Qualora, però nell’autocertificazione che verrà compilata alla presenza del pubblico ufficiale si dichiari il falso, risulterà integrato anche il delitto di cui all’art. 483 c.p. ( Falsità ideologica commessa dal privato al pubblico ufficiale) che punisce con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Ulteriori reato che può essere contestato ai trasgressori delle norme imposte dal Governo, è la colposa diffusione dell’epidemia, fattispecie prevista e punita da uno a cinque di reclusione. Ulteriori contestazioni che possono essere sollevata nei confronti di colui che, non solo viola le limitazioni allo spostamento, ma è anche contagiato dal Covid-19 e volontariamente comporta la diffusione del virus in altre persone sono:
-l’art. 483 del codice penale che punisce con l’ergastolo, chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni;
-l’art. 575 c.p. che punisce l’omicidio volontario e stabilisce una pena non inferiore ai ventuno anni di reclusione, in caso di morte del soggetto contagiato;
-l’art. 582 c.p. ( lesione personale) in caso di malattia del soggetto attinto dal morbo. Da questo analisi delle gravi conseguenze in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte dal Governo, si raccomanda a tutti i cittadini di restare in casa, e spostarsi solo quando ci siano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, ovvero in caso di rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

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