Category Archives: La legge

GIUSTIZIA: diffamazione, gravi offese ai poliziotti e istigazione a delinquere, la CONSAP ottiene il RINVIO A GIUDIZIO per il rapper JUNIOR CALLY (#consaproma)

Junior Cally - RINVIO A GIUDIZIO - INFONEWS

OFFESE AI POLIZIOTTI: LA CONSAP OTTIENE RINVIO A GIUDIZIO PER JUNIOR CALLY E SI COSTITIUSCE PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

Con un Provvedimento che certamente segnerà la Giurisprudenza del Tribunale di Roma in materia di diffamazione a mezzo internet,  il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, Dott. Roberto SAULINO, con Ordinanza del 10.10.2022 ha accolto pienamente l’opposizione alla richiesta di archiviazione della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, Continua a leggere

Le incompatibilità taciute, il potere decisionale ed il mancato rispetto della Legge (#consaproma)

LE INCOMPATIBILITA’ TACIUTE

Non sembri fuori luogo richiamare in queste sede una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni Pubbliche a quanto risultante dal decreto legislativo 150/2009, che si attiva nell’interesse dell‘efficienza delle funzioni dell’ente sia esso pubblico o privato ed è ispirata al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa. All’articolo 52 del decreto legislativo 150/2009 che ha modificato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, si specifica al comma 1-bis “che non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o hanno rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici e organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.

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Ricorso avverso la negazione degli scatti del TFS per il personale in quiescenza, convenzione studi legali e al via la raccolta adesioni

CONSAP: Ricorso avverso la negazione degli scatti del TFS per il personale in quiescenza
CONSAP: Ricorso avverso la negazione degli scatti del TFS per il personale in quiescenza

CONSAP: Ricorso avverso la negazione degli scatti del TFS per il personale in quiescenza

Ricorso per la negazione scatti TFS
Come fare:

La CONSAP ha stipulato una convenzione a prezzi vantaggiosi per avvalersi della professionalità di due avvocati, professionisti di comprovata capacità, che si mettono a disposizione di tutti coloro che si sono visti depredati dall’Inps dei sei scatti stipendiali sul TFS. La vicenda è stata denunciata, primo fra tutti, dal Segretario Generale della Confederazione Pensionati Polizia CPP Giancarlo Vitelli, un’associazione che abbiamo costituito ed a noi associata per poter dare dignità anche a chi non ha più la divisa ma ha il cuore e la testa di chi è stato per una vita servitore dello Stato.
Gli avvocati che raccolgono le adesioni al ricorso sono divisi in competenze territoriali e sono: l’avvocato dottor Antonio Certomà per i residenti nel nord e nel centro Italia con studio legale in Roma Circonvallazione Clodia 36 00195 Roma mob. 3384370020; e l’avvocato dottor Emilio Martino per il sud e le isole con studio in Trentola Ducenta prov. Caserta via G. Martino 9, 81038 Caserta mob 3386327988.
La convenzione ha prezzi vantaggiosissimi ed è riservata a tutti coloro che sono iscritti alla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) e alla Confederazione Pensionati Polizia (CPP).
Presto su questo sito la CPP darà a tutti la possibilità di iscriversi online, per seguire l’iter di questa procedura vi invitiamo a visitare quotidianamente le pagine Facebook dedicate all’indirizzo qui sotto elencato.

 

 

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LEGGE 104: permessi aggiuntivi riconosciuti anche ai poliziotti, avvalorata la determinazione della CONSAP

Permessi LEGGE Aggiuntivi Legge 104/92 per i Poliziotti
Permessi LEGGE Aggiuntivi Legge 104/92 per i Poliziotti

Riconosciuti anche ai poliziotti i Permessi Legge Aggiuntivi

PERMESSI AGGIUNTIVI LEGGE 104/92

Le titubanze iniziali della nostra Amministrazione sono state superate grazie alla dura presa di posizione della CONSAP, che in più occasioni ha manifestato il proprio disappunto su una problematica che appariva una palese disparità di trattamento. Infatti la normativa con la quale il Governo introduceva giornate di permesso aggiuntive per l’assistenza ai familiari disabili, in ambito della Legge n. 104/92 non cassava la possibilità dell’Amministrazione di impedirne la fruizione.
Le continue pressioni con incontri e sollecitazioni del Segretario Generale Cesario BORTONE presso gli Uffici preposti e non ultimo, la lettera con richiesta d’incontro allo stesso al Ministro della Funzione Pubblica On.le Fabiana DADONE, sono servite sicuramente ad accelerare la determinazione della nostra amministrazione, che all’art. 73 della Circolare n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/2420-20 con la quale si recepiva il c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 24/2020) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, specificando che solo le eventuali eccezionali esigenze dell’amministrazione potranno impedirne la fruizione.
Il pressing della CONSAP per l’iniziale mancato inserimento della categoria speciale Forze di Polizia nelle giornate di permessi aggiuntivi per i fruitori della Legge 104 per i mesi maggio e giugno quindi ha colto nel segno. La nostra preoccupazione si era espressa anche con un vibrante editoriale del Presidente Nazionale della CONSAP Patrizio DEL BON (la news).

 

….:::: Art. 73 di riferimento della Legge 104/92

Art. 73 Legge 104/92 - Permessi Aggiuntivi Forze di Polizia - Modifiche

Art. 73 Legge 104/92 – Permessi Aggiuntivi Forze di Polizia – Modifiche

 

….:::: La Circolare

Circolare n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/2420-20

Circolare n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/2420-20

 

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Permessi Legge 104: Poliziotti figli di un Dio minore? Evidente disparità di trattamento e iniqua distribuzione dei diritti fra le varie anime dello società

Patrizio DEL BON - CONSAP Nazionale
Patrizio DEL BON - CONSAP Nazionale

Patrizio DEL BON, Presidente Nazionale CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

POLIZIA E PERMESSI LEGGE 104

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Editoriale del Presidente Nazionale Patrizio DEL BON

Mentre una parte del dibattito politico del paese si sviluppa sull’opportunità di riaprire il campionato di calcio (solo la serie A? e le altre categorie?) ed i primi segnali di attenzione arrivano con l’autorizzazione alla ripresa degli allenamenti, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sono costretti a domandarsi a quale categoria appartengano.
Infatti nell’elaborazione del recente provvedimento di rinnovo delle misure di emergenza, volte a salvaguardare le esigenze del mondo attivo del lavoro con le accresciute criticità rappresentate dalle difficoltà familiari in un momento cosa difficile, il Governo non ha avuto modo di cassare la disposizione che consente “per esigenze di servizio” la possibilità del diniego dell’incremento di 12 giorni agli appartenenti al comparto sicurezza dei permessi per l’assistenza ai familiari disabili per i mesi di maggio e giugno 2020.
E’ di tutta evidenza che questa scelta non può addebitarsi ad una semplice distrazione, ma pare dettata da un’atavica disattenzione alle esigenze delle donne e degli uomini in divisa nella loro dimensione privata di cittadini uguali agli altri, ed, in teoria, con gli stessi diritti .
In questo modo si vanifica lo sforzo che da anni fanno gli appartenenti alla nostra comunità di sentirsi una parte integrante della società e non una ridotta cerchia di “sfigati” con regole e consuetudini diverse.
Ci sembra paradossale che, dopo aver dato il nostro consueto e puntuale contributo nel momento dell’emergenza, dover gridare per riaffermare i nostri diritti, in una vicenda che palesa una evidente disparità di trattamento con il mondo dei “normali”.
Sugli effetti e sulle decisioni che modelleranno il futuro della nostra società , questi mesi di emergenza hanno alimentato negli italiani, noi compresi, il sano desiderio di intervento della politica sugli squilibri dell’organizzazione del nostro stato e sulla iniqua distribuzione dei diritti fra le varie anime dello società .
Ci aspettiamo un pronto intervento di modifica che ripristini il principio di uguaglianza, ma se questi sono i segnali di attenzione che ci vengono lanciati, siamo consapevoli che la strada per raggiungere un miglioramento del sistema sarà in salita e forse bisognerà chiudere la stagione della concordia a tutti i costi, rivendicando il ruolo che ci compete.

 

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PORTO D’ARMI, la proroga di novanta giorni in Gazzetta Ufficiale, si va oltre il 31 luglio 2020

Licenza Porto d'Armi
PORTO D'ARMI, la proroga di novanta giorni in Gazzetta Ufficiale

PORTO D’ARMI, la proroga di novanta giorni in Gazzetta Ufficiale

PORTO D’ARMI PROROGA 90 GIORNI FINO AD OTTOBRE

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La proroga dei novanta (90) giorni, oltre il 31 luglio 2020, fino ad ottobre, di tutti i titoli di Polizia (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti riabilitativi) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n, 110 del 29 aprile c.a. (Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020). Il provvedimento segue il pacchetto “CURA ITALIA” per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Il Decreto in esame, in buona sostanza, aveva già prorogato i titoli di Polizia (porto d’armi) “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Con le nuove disposizioni, invece, tutte le autorizzazioni di Polizia sono prorogate nella loro validità per i 90 giorni successivi dalla cessazione stato emergenza, fissata al 31 luglio 2020, tra cui porto d’arma per difesa personale, per uso caccia, sportivo, proroga fino a fine ottobre 2020.

Decreto-Legge-18-2020-Coordinato

Decreto-Legge-18-2020-Coordinato

 

 

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COVID-19, ipotesi vaccinazione alle Forze di Polizia: totale disappunto, no agli agenti cavie e violazione al diritto alla salute, il parere dell’Avvocato PALAMENGHI

SPERIMENTAZIONE VACCINO ANTI COVID-19 PER LE FORZE DI POLIZIA Lo Studio Legale DE IURE,

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

SPERIMENTAZIONE VACCINO ANTI COVID-19 PER LE FORZE DI POLIZIA

Lo Studio Legale DE IURE,
a seguito delle indiscrezioni, peraltro confermate da una recente interrogazione parlamentare, circa l’ipotesi di sperimentare il vaccino anti Sars- Covid 2, agli appartenenti delle Forze di Polizia, esprime con vigore il proprio totale disappunto, considerando tale eventuale decisione, l’ennesima gravissima violazione dei loro diritti, ed in particolare del loro fondamentale diritto alla salute.
Ebbene, è sufficiente leggere l’articolo, pubblicato lo scorso 31 Marzo, dal “The journal of infectious Diseases”, rivista punto di riferimento mondiale per le malattie infettive, per dimostrare come tale preoccupazione, sia oltremodo fondata. Si legge nell’articolo sopra citato, come i Governanti prevedano che la sperimentazione umana dei vaccini candidati ad essere testati contro il COVID 19, debba avvenire nei confronti di soggetti appartenenti al Corpo Militare e di Polizia dei singoli Stati, <>. A prescindere dalla considerazione, già apparentemente non veritiera, circa il migliore stato di salute di coloro che svolgono un attività quotidiana di tutela e protezione della sicurezza pubblica, in quanto è sufficiente evidenziare, come al vertice delle categorie maggiormente colpite da gravi patologie cardiache, vi sono proprio gli appartenenti delle Forze dell’Ordine, ancor più grave è quanto successivamente sostenuto. Nessuna persona è maggiormente pronta ad accettare il rischio di morire, per di più un Agente di Polizia, il quale agisce, per grande senso di servizio per lo Stato ed amore per la propria Patria, e non perché <>. Ognuno di loro ha una propria famiglia, dei figli che li attendono la sera al ritorno nelle proprie case, e certamente l’amore per i propri cari, li rende diversi da automi, privi di paure e sentimenti. Come, infatti, dimostrato da numerosi studi psichiatrici, la paura di morire è una condizione esistenziale che accomuna tutti gli esseri umani, nessuno escluso. Della morte ci spaventano l’ignoto, la perdita dei legami e di tutto ciò che abbiamo costruito, la perdita del controllo sulla nostra vita. Come si può affermare, quindi, che una determinata categoria di persone è pronta ad accettare la morte!! E’ una considerazione superficiale, e per giunta non veritiera, che se accolta comporterebbe l’ennesimo grave abuso nei confronti di una determinata categoria, che oggi è tra le più colpite da questa emergenza. Sperimentare un vaccino, ricordiamolo, significa per coloro che si pongono come cavie, rischiare gravi problemi di salute, e quindi deve necessariamente essere una VOLONTARIA SCELTA DEL SINGOLO SOGGETTO!!!
Non si può aprioristicamente costringere una determinata categoria di persone, a sottoporsi a pericolose sperimentazioni, senza verificare la loro consapevolezza e volontà. Occorre al riguardo rammentare, come quanto sopra esposto, trova la propria conferma nei principi Costituzionali, cristallizzati nella nostra legge suprema. In particolare, è sufficiente sottolineare l’art. 13 della nostra Costituzione, che nel riconosce l’inviolabilità della libertà personale, ricomprende anche la libertà di salvaguardare la propria salute ed integrità fisica, escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge. Ed ancora…L’art. 32, 2 comma, specifica invece che <>. Tali principi trovano ulteriore conferma e specificazione nell’articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici. Ebbene, alla luce di tali principi, previsti dalle nostre leggi, riteniamo quindi che una decisione governativa, finalizzata ad obbligare una determinare categoria di lavoratori, a divenire c.d. “cavie da laboratorio”, sia di una tale gravità, da essere considerata sovversiva, per manifesta violazione dei principi supremi della nostra Carta Costituzionale. Naturalmente tutti aspettiamo con ansia un vaccino che possa finalmente debellare questo virus che ha cagionato numerose vittime, però non deve assolutamente avvenire, in spregio dei diritti fondamentali delle persone, ed in particolare degli appartenenti alle Forze di Polizia, che con coraggio prestano il loro prezioso lavoro sul territorio senza alcuna tutela, e continuano a subire più di altri, i danni derivanti da questa emergenza. Violare i diritti fondamentali dell’individuo, come disse un noto giurista, equivale ad uccidere una persona, e quindi si arriverebbe all’assurdo di voler salvare le vite umane, con azioni che di fatto cagionano la loro morte. Intendiamo quindi fare un appello al Governo Nazionale per impedire, anche a livello internazionale, una tale decisione; per una volta, l’Autorità Politica, deve ricordarsi delle proprie Forze di Polizia, che purtroppo vengono ascoltate soltanto in tempo di elezioni politiche, per poi essere di fatto dimenticate nel proseguo della legislatura.

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Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

Studio Legale DE IURE – Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

SCUDO PENALE: palese contrasto con quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08 e dubbi di legittimità costituzionale, il commento dell’Avvocato PALAMENGHI

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

SCUDO PENALE


Lo Studio Legale DE IURE
,
condivide pienamente la ferma opposizione da parte della CONSAP alla recente posizione assunta dalla IV Commissione Permanente della Difesa del Senato. In particolare, nel Parere approvato dalla Commissione sul DDL S. 1766 – Senato della Repubblica 1.4.2.3.1. 4° Commissione permanente (Difesa) – Seduta n. 56 XVIII Legislatura (pom.) del 26/03/2020, si legge testualmente << esprimendo il massimo apprezzamento per lo sforzo straordinario che, nell’attuale situazione di emergenza, le strutture e il personale delle Forze Armate stanno sostenendo, a beneficio di tutta la popolazione, sia sul versante sanitario che sul versante della sicurezza, esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti condizioni[..] e con le seguenti osservazioni:
– valuti il Governo, in conformità con quanto previsto in situazioni analoghe per le altre amministrazioni dello Stato, di garantire forme di tutela, in sede civile e penale, nei confronti dei responsabili delle strutture delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri), limitando la loro responsabilità qualora questi abbiano assolto agli obblighi di informazione del personale sui rischi di contaminazione da agenti virali, e gli ordini emanati siano conformi alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Ebbene, in sostanza si chiede esplicitamente al Governo di introdurre una disposizione al Disegno di Legge, che disponga una immunità di natura penale, nei confronti dei Responsabili delle Forze Armate, limitando il loro compito ad una mero contributo informativo sui pericoli derivanti dagli agenti virali, e quindi, ritenendoli non responsabili, sia in sede penale che civile, in caso di mancata distribuzione dei dispositivi di protezione e prevenzione.
Certamente, in questo periodo così complicato per il nostro Paese, non abbiamo assolutamente bisogno di una norma di tale tenore; ciò di cui necessitiamo sono, al contrario, disposizioni che impongono ai Responsabili, tutte le azioni necessarie per garantire la massima sicurezza per coloro, che oggi, continuano il loro importante lavoro sul territorio.
Ma non solo!! Riconoscere una immunità penale, così come richiesto dalla Commissione Difesa del Senato, si pone in palese contrasto con quanto previsto dal Dlgs. n. 81/08, che prescrive la necessità di garantire condizioni di sicurezza ai lavoratori, e definisce all’art. 74, i Dispositivi di Protezione individuale come <<qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro>>. Riconoscere una tale esimente, significherebbe giustificare l’operato dei Dirigenti che, non fondano le loro decisioni sulla protezione e salvaguardia dell’integrità fisica degli Operanti di Polizia. Si pongono anche gravi dubbi di legittimità costituzionale, in quanto un disposto normativo, che limita di fatto una responsabilità dei Dirigenti, circa il necessario rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, si pone in palese contrasto con il diritto alla Salute, sancito dall’art. 32 della nostra Carta Costituzionale. Il legislatore nuovamente non riesce a comprendere, quali siano le decisioni di cui oggi la società necessita. E’ questa, quindi, la risposta che si vuole dare all’emergenza che stiamo vivendo, che ha già provocato numerose vittime nelle Forze di Polizia?? non è sufficiente ricordare il povero GUASTAMACCHIA, che ha dato la vita per la sicurezza del nostro Primo Ministro, se poi non si pongono in essere provvedimenti che impediscano, o quantomeno, riescano a limitare tali tragedie. La morte di un Servitore dello Stato dovrebbe, infatti, far riflettere la classe politica circa l’opportunità di investire maggiori risorse nei dispositivi di sicurezza, con assoluta urgenza. Lo stesso Istituto Superiore della Sanità, ha invocato la necessità << che tutti gli operatori coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19. In particolare è indispensabile l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) indicati a seconda del contesto di lavoro>>. Ebbene, naturalmente tale raccomandazione è valida per il personale medico sanitario e farmaceutico, per gli addetti ai supermercati e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, i quali continuano incessantemente il loro servizio di prevenzione e repressione del crimine e di controllo del territorio, sia all’interno delle Questure e Commissariati, sia nelle nostre strade. E’, quindi, dovere dei Dirigenti preposti acquisire mascherine, guanti e gel igienizzante, da distribuire a tutti i Reparti, e garantire anche l’usa e getta delle protezioni stesse. Ma il riconoscere uno <<scudo penale>>, come richiesto dalla Commissione Difesa del Senato, di fatto esonera ingiustificatamente costoro dal loro obbligo. Se proprio si vuole intervenire in materia, bisognerebbe aggravare le responsabilità e le relative sanzioni, in tema di attuazione delle misure di sicurezza; questa sarebbe la risposta immediata che il Governo dovrebbe dare, in quanto la protezione dei lavoratori, per giunta in un periodo di pandemia come quello attuale, è il principio preminente a cui deve far riferimento nelle proprie azioni. Ed invece, oggi, ci sono molti operanti senza mascherine, guanti ed altri dispositivi di protezione e, certamente, azioni normative come quelle invocate dalla Commissione Permanente del Senato, si dirigono in un binario totalmente differente da quello auspicato, ed idoneo a giustificare tale grave carenza. La speranza è quella che il Parlamento non accolga la richiesta della Commissione Permanente del Senato, ed anzi ponga in atto tutte le azioni politiche necessarie per incentivare una distribuzione al personale delle Forze di Polizia, delle mascherine del modello FFP2 ( con filtro annesso) i guanti protettivi, ed ogni altro dispositivo di protezione necessario. Speriamo che oggi la classe politica riesca finalmente a comprendere quali siano le reali necessità del Paese ed a ridurre il divario con coloro che li hanno votati per rappresentarli in Parlamento.

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Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

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Guanti e Mascherine di Protezione per tutte le Forze di Polizia, cosa dice la legge e le conseguenze penali in caso omissione, analisi e commento dell’Avvocato PALAMENGHI

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)
Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

Lo Studio Legale DE IURE,
intende chiarire l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezioni individuale nelle ore di servizio. Come chiarito dall’Istituto Superiore della Sanità, <<è fondamentale che tutti gli operatori coinvolti in ambito assistenziale siano  opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle
caratteristiche del quadro clinico di COVID-19. In particolare è indispensabile l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) indicati a seconda del contesto di lavoro>>. Ebbene, naturalmente tale raccomandazione è valida per il personale medico sanitario e farmaceutico, per gli addetti ai supermercati e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, i quali continuano incessantemente il loro servizio di prevenzione e repressione del crimine e di controllo del territorio, sia all’interno delle Questure e Commissariati, sia nelle nostre strade. Le autorità preposte devono, quindi, consentire a tutti i lavoratori di indossare le misure di protezioni individuali (guanti e mascherine), in quanto il diritto alla Salute, sancito dall’art. 32 della nostra Carta Costituzionale, deve essere garantito ora più che mai, in una situazione di grave emergenza e di riconosciuta pandemia.
E’, quindi, dovere dei Responsabili preposti acquisire mascherine, guanti e gel igienizzante, da distribuire a tutti i Reparti, e garantire anche l’usa e getta delle protezioni stesse. Purtroppo, oggi nel nostro Paese le mascherine non sono facilmente trovabili, ma è compito del Governo in primis, attivarsi immediatamente per consentire a tutti coloro che oggi devono continuare a prestare loro servizio, di poter lavorare in assoluta sicurezza. E’ quanto prevede anche il Dlgs. n. 81/08, che prescrive la necessità di garantire condizioni di
sicurezza ai lavoratori e definisce all’art. 74, i Dispositivi di Protezione individuale come <<qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro>>. Si deve, altresì, rammentare come nel caso in cui venisse accertata l’omissione, il datore di lavoro, il Responsabile della sicurezza dei lavoratori ed in ultima analisi il Ministero, nella persona del Ministro pro tempore n.d.r. rischia di essere sottoposto a procedimento penale, e condannato ad una pena da due a quattro mesi di reclusione, ed un’ammenda dai 1.644 ai 6.576 Euro.
Si conclude, quindi, con una richiesta di distribuire, a tutto il personale delle Forze di Polizia, impegnate ancora di più oggi nei propri Servizi, le mascherine del modello FFP2 (con filtro annesso) ed i guanti protettivi, da consegnare, quantomeno, una al giorno, e non una soltanto, con la raccomandazione di usarla solo in caso di necessità. Gli appartenenti alle Forze di Polizia, già quotidianamente corrono enormi rischi relativi al servizio che svolgono per la collettività, e si richiede, quindi, di garantire che il loro operato venga svolto nel massimo della sicurezza possibile, per non aggravare ancor di più la loro attività di pubblica utilità.

 

Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

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Emergenza Coronavirus, “Fondamentale mettere in sicurezza uomini e donne delle Forze dell’Ordine”, riflessioni e commento dell’Avvocato CALVO dello Studio Legale Calvo e Partners

Avvocato U.E. Teodoro CALVO (Legale Convenzionato CONSAP Roma)
Avvocato UE Teodoro CALVO (Legale Convenzionato CONSAP Roma)

Avvocato UE Teodoro CALVO (Legale Convenzionato CONSAP Roma)

Lo Studio Legale Calvo nella persona del suo titolare, Avv. UE Teodoro Calvo già rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati per la CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia), per le attività di organizzazione, pianificazione nonché monitoraggio dell’impegno del legislatore, con particolare riguardo al settore della sicurezza pubblica e la contestuale tutela degli operatori di Polizia, nel suo rapporto odierno segnala l’importanza dell’utilizzo dei DPI per le Forze Armate con particolare riguardo ai comparti della sanità e della sicurezza pubblica.
Alla luce delle ultime disposizioni restrittive al fine di evitare il propagarsi del coronavirus, impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima con il decreto del 08 marzo 2020 art. 1 D.P.C.M. e dell’art. 1 del D.P.C.M. del successivo 09 marzo, che prevedono l’obbligatorietà di rimanere in casa e di uscire solo in caso di comprovate necessità ed urgenze sanitarie e lavorative, lo Studio Legale Calvo necessariamente si è trovato a fare delle riflessioni.
La prima inevitabile riflessione riguarda il fatto che questa “pandemia” ha portato tutta la popolazione a modificare il proprio modo di vivere, i D.P.C.M. hanno inciso su alcune libertà fondamentali ad ognuno garantite a livello costituzionale, quali ad esempio la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio nazionale.
Ricordiamo che l’art. 16 della Costituzione così recita: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”
Anche la libertà di riunione viene momentaneamente limitata: essa è prevista all’articolo 17 della Carta fondamentale, che così recita: “I cittadini hanno diritti di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
Molto spesso nel quotidiano i ridetti diritti vengono considerati acquisiti e scontati anche se alla fine tanto scontati poi non sono, per questo poi quando vengono limitati la maggior parte delle persone rimane spiazzata come se non avesse più punti di riferimento.
Anche se tutte le misure adottate dal Governo per far fronte a questa emergenza rientrano pienamente nelle limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza, molto spesso tali limitazioni non vengono pienamente condivise dalla popolazione o quantomeno rispettate sottovalutando l’importanza di farlo.
L’invito rivolto è proprio al rispetto totale delle disposizioni per il bene proprio e degli altri una mancanza di rispetto che in questo caso che potrebbe essere fatale.
Un’altra riflessione nasce nei confronti di tutti i lavoratori che si trovano quotidianamente in prima linea ad affrontare la corrente emergenza.
Parliamo del personale delle forze dell’Ordine che oggi ancora di più devono incrementare il loro lavoro assicurandosi che tutti i cittadini rispettino le regole.
Parliamo di persone che non possono stare a casa ma che con gran fatica e spesso con pochi mezzi devono comunque alzarsi la mattina ed andare a combattere questo “nemico invisibile” che sta distruggendo il nostro paese. Lo fanno anche per loro, per le loro famiglie ma principalmente per un senso del dovere che li ha accompagnati sin da subito quando hanno decido di essere al servizio della Nazione.
Ricordiamoci sempre che le Forze dell’Ordine nel rispetto del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) hanno il dovere al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l‘osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Tutela questa che cercano di esercitare nel migliore dei modi ad anche a volte con pochi mezzi.
Noi tutti abbiamo bisogno di loro, senza il loro aiuto sarebbe difficile o quasi impossibile compiere le azioni quotidiane ed in questo particolare momento difficile anche sopravvivere, ma per poter permettere loro di svolgere il lavoro in maniera efficiente devono essere messi in sicurezza.
Cosa significa mettere in sicurezza una persona che come ripetiamo non può stare a casa ed isolarsi, mettere in sicurezza significa garantire a coloro i dispositivi di protezione individuale (DPI) sia quando questi prestano il loro servizio in strada ma a maggior ragione all’interno di uffici pubblici e non solo, dove invece il contagio può essere ancora più minaccioso. Parliamo di ambienti a volta anche di piccole dimensioni dove le persone si ritrovano a dover dividere spazi, oggetti, apparecchiature e mense, per questo è fondamentale far indossare a tutto il personale, mascherine e guanti di protezione.
Indossare questi dispositivi garantisce e si ribadisce non solo la persona malata / contagiata ma permette anche alla persona sana di non essere contagiato.
Non ci dimentichiamo che una delle caratteristiche più insidiose di questa pandemia è che molto spesso una persona contagiata è asintomatica quindi alcuni soggetti pensano di star bene ma non è così, pertanto, indossando i dispositivi si è più sicuri, sicurezza questa che permette anche alle persone che comunque debbono stare in prima linea di lavorare più serenamente o quantomeno con minor rischi.
I dispositivi sono fondamentali sia per gli agenti in uniforme ma anche per agenti in abiti civili per tutte le tipologie di servizio, questi sono momenti fondamentali dove la tutela deve essere tempestiva mettendo in pratica qualunque provvedimento necessario.
In queste ultime ore, visto anche l’inarrestabile numero di contagiati e di vittime che continua ad aumentare, anche la CONSAP si è adoperata per sensibilizzare la distribuzione dei dispositivi di sicurezza nel rispetto anche del dettato normativo del Dlg.vo 81/08 richiamato da più autorità negli interventi televisivi.
L’esempio deve partire dall’alto, il personale delle Forze dell’Ordine sono chiamati ad agire ed è per questo che devono essere tutelati, la loro tutela è la nostra salvezza.
Impariamo a rispettare le regole rispettando chi abbiamo davanti perché al di là di quella divida prima di tutto vi è una persona che ha una propria famiglia e degli ideali.

Avv. UE Teodoro CALVO
Avv. Dania ZATTONI
Studio Legale CALVO & Partners – Convenzionato CONSAP Roma

Le conseguenze penali alle violazioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il parere dell’Avvocato PALAMENGHI dello Sudio Legale DE IURE

Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale CONSAP Roma)
Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale CONSAP Roma)

Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale CONSAP Roma)

Lo Studio Legale DE IURE,
intende chiarire le conseguenze di natura penale derivanti dalla violazione delle prescrizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine del contenimento del contagio del Coronavirus. In caso di violazione alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, all’interno del territorio nazionale, è prevista la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p.: tale norma intitolata << Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità>> prescrive, sempre che il fatto non costituisce un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro 206. Qualora, però nell’autocertificazione che verrà compilata alla presenza del pubblico ufficiale si dichiari il falso, risulterà integrato anche il delitto di cui all’art. 483 c.p. ( Falsità ideologica commessa dal privato al pubblico ufficiale) che punisce con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Ulteriori reato che può essere contestato ai trasgressori delle norme imposte dal Governo, è la colposa diffusione dell’epidemia, fattispecie prevista e punita da uno a cinque di reclusione. Ulteriori contestazioni che possono essere sollevata nei confronti di colui che, non solo viola le limitazioni allo spostamento, ma è anche contagiato dal Covid-19 e volontariamente comporta la diffusione del virus in altre persone sono:
-l’art. 483 del codice penale che punisce con l’ergastolo, chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni;
-l’art. 575 c.p. che punisce l’omicidio volontario e stabilisce una pena non inferiore ai ventuno anni di reclusione, in caso di morte del soggetto contagiato;
-l’art. 582 c.p. ( lesione personale) in caso di malattia del soggetto attinto dal morbo. Da questo analisi delle gravi conseguenze in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte dal Governo, si raccomanda a tutti i cittadini di restare in casa, e spostarsi solo quando ci siano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, ovvero in caso di rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

Studio Legale DE IURE – Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

Emergenza Coronavirus, cosa dice la legge nei casi d’urgenza, commento dello Studio Legale DE IURE

Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale CONSAP Roma)
Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale Convenzionato CONSAP Roma)

Avv Vittorio PALAMENGHI (Legale Convenzionato CONSAP Roma)

Lo Studio Legale DE IURE,
a seguito dell’emergenza del coronavirus che ha coinvolto il nostro Paese, intende esprimere il proprio sostegno a tutti coloro che oggi sono coinvolti in prima linea, per combattere questa grave malattia, come il personale medico sanitario che, lavorando incessantemente, senza alcun riposo, con tutte le proprie forze, assiste i cittadini colpiti e contagiati dal virus, e gli Agenti di Polizia che continuano il loro servizio per garantire l’Ordine Pubblico, quantomai importante soprattutto ora, ed accertano il rispetto dei recenti Decreti Leggi che impongono ai cittadini di stare nelle proprie abitazioni, tranne nei casi di assoluta necessità. Alcuni non hanno ben compreso la straordinaria urgenza che stiamo vivendo; il limitare le libertà costituzionali, come la circolazione delle persone, può avvenire soltanto in casi di grave pericolo e calamità pubblica. Ed è ciò che purtroppo sta accadendo nel nostro Paese. Oggi, vediamo città deserte, cupe e tristi, persone che circolano con le mascherine, sembra di stare in un set di un film di Hollywood, ma questa non è finzione, occorre, perciò, rispettare le norme che sono state prescritte, per la salute propria, dei familiari e di tutti consociati. Violare le prescrizioni, significa mettere in pericolo tutti, aiutare il diffondersi del virus e si incorre, altresì, in una denuncia penale, per aver commesso il reato di cui all’art 650 del codice penale, che prevede l’arresto fino a 3 anni, nonché se si è contagiati dal virus, e consapevolmente vengono violate le norme dei recenti decreti governativi, nella contestazione del grave delitto di epidemia, punito con la pena dell’ergastolo. Certamente, indispensabile, è l’attività di controllo delle Forze di Polizia sul territorio, in grado di verificare il rispetto delle norme, e sanzionare i comportamenti negligenti, per la tutela della Salute Pubblica. Semmai ciò che deve essere garantito e tutelato è la salute di coloro che, quotidianamente svolgono nel territorio nazionale, il servizio di controllo, attraverso la dotazione del necessario per salvaguardare la propria salute. Mascherine Antivirus con filtro e guanti usa e getta ed amuchina devono necessariamente essere distribuiti ad ogni Agente che svolge la propria attività di pattuglia, nonché a tutti coloro che in questi giorni continuano a svolgere la propria attività lavorativa, all’interno dei Commissariati e delle Questure Nazionali. E’una guerra contro un nemico invisibile, ma con l’aiuto di tutti cittadini ed il rispetto delle norme imposte, la nostra Nazione supererà questo tragico momento e le città e loro piazze torneranno ad essere nuovamente affollate. Un appello finale a tutti coloro che non svolgono servizi pubblici essenziali, restare il più possibile in casa, godersi questo momento con i propri familiari stretti, riprendere vecchi libri dimenticati, e rispettare quanto stabilito dalle Autorità, non solo dobbiamo farlo per tutti noi, ma soprattutto per chi quotidianamente continua il proprio lavoro senza sosta, rischiando la propria salute, per passione ed amore per la Patria.

 

Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

Studio Legale DE IURE – Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

Camera dei Deputati: la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia “CONSAP” entra a pieno titolo nel Registro di Rappresentanza di Interessi

CONSAP - Registro di Rappresentanza Camera dei Deputati
Nella foto da sinistra: il Segretario Generale Provinciale di Roma GUERRISI, l'Avvocato CALVO e il Segretario Generale Provinciale Aggiunto di Roma SALVATORI

Nella foto da sinistra: il Segretario Generale Provinciale di Roma GUERRISI, l’Avvocato CALVO e il Segretario Generale Provinciale Aggiunto di Roma SALVATORI

La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia – CONSAP – entra a pieno titolo nel Registro di Rappresentanza di Interessi presso la Camera dei Deputati.
Dopo aver approvato il piano di strategia e interesse di categoria con la Segreteria Nazionale CONSAP nella persona del Segretario Nazionale Generale BORTONE si è proceduto al primo incontro d’agenda.
L’Avvocato Comunitario Teodoro CALVO svolgerà per la CONSAPattività di rappresentanza presso la Camera dei Deputati partecipando ai molteplici impegni delle quattordici Commissioni Parlamentari.
La CONSAP è il primo e al momento l’unico sindacato di Polizia che crea opportunità concrete, un diretto dialogo con i parlamentari di ogni singola commissione per ragguagliare, organizzazione, pianificazione nonché monitorare l’impegno del legislatore con particolare riguardo al settore della sicurezza pubblica e alla contestuale tutela degli operatori di Polizia.
I soggetti che saranno contattati e con cui avverrà un confronto costruttivo e propositivo sono i Deputati e tutti i soggetti direttamente interessati nel processo di regolamentazione di leggi e decreti relativi alla Pubblica Sicurezza.
Nella foto, nella sede della CONSAP, il Segretario Generale Provinciale di Roma GUERRISI, l’Avvocato CALVO e il Segretario Generale Provinciale Aggiunto di Roma SALVATORI a seguito dell’analisi delle tematiche e aree d’interesse da attenzionare nei prossimi giorni in sede di Commissioni Parlamentari.
Un percorso di crescita
che accomuna e caratterizza il nuovo stile di fare attività della nostra sigla sindacale (CONSAP) sempre al fianco di uomini e donne della Polizia di Stato.

Registro Interessi Camera Deputati - CONSAP

Camera dei Deputati - Registro di Rappresentanza di Interessi

Camera dei Deputati – Registro di Rappresentanza di Interessi

 

Il dramma continuo dei suicidi nelle Forze dell’Ordine, parla l’Avvocato Vittorio Palamenghi dello Studio Legale De Iure

Nella foto l'Avvocato Vittorio Palamenghi dello Studio Legale De Iure di ROMA in convenzione con la Segreteria Provinciale CONSAP

Nella foto l’Avvocato Vittorio Palamenghi dello Studio Legale De Iure di ROMA in convenzione con la Segreteria Provinciale CONSAP

Lo Studio Legale DE IURE,

a seguito dell’ennesima tragedia di pochi giorni fa, quando un altro servitore dello Stato ha deciso per il gesto estremo, intende esprimere la propria vicinanza, anzitutto, alla famiglia del povero agente ed a tutti gli operatori di Pubblica Sicurezza, che quotidianamente con il loro lavoro sul territorio garantiscono la sicurezza di noi cittadini.

E tale contributo viene offerto rinunciando alle ore da dedicare alle proprie famiglie ed ai propri figli ed il tutto a fronte di un salario irrisorio!!.

L’Agente è quindi spinto solo dalla passione per il Corpo di Polizia, dall’amore per la divisa, dalla voglia di giustizia e soprattutto dal garantire a tutti noi una giornata sicura e serena.

Fare la scelta di diventare poliziotto oggi è una Missione… E’ sufficiente leggere i principali studi psichiatrici circa lo stress da lavoro, per notare come tale attività è al vertice tra le professioni che cagionano maggiore stress e soprattutto tali da generare gravi patologie fisiche. Purtroppo nell’ultimo anno sono in aumento le morti per malattie cardiache degli appartenenti alle Forze di Polizia. Per non parlare dei rischi che quotidianamente corrono coloro che garantiscono la sicurezza nelle strade.

Il famoso “Taser” più volte decantato come strumento messo a disposizione dalle Istituzioni, oggi ancora non è utilizzabile dall’Agente come arma di difesa.

I diversi Governi che si sono succeduti negli anni si ricordano del lavoro ingente dei Servitori dello Stato soltanto nel momento delle Elezioni, ma poi costantemente si dimenticano delle promesse fatte.

Si parla sempre di lotta alla criminalità organizzata, all’immigrazione clandestina, al fenomeno del femminicidio ma non si danno i strumenti giusti a coloro che combattono questi gravi derive sociali.

Ed è il Sindacato il solo che da sempre denuncia queste problematiche.

Dal 2019 i suicidi degli appartenenti alle Forze dell’Ordine sono in aumento, ed anche l’Osservatorio istituito dal Capo della Polizia non ha portato ai risultati sperati.

Si è da poco insediato un nuovo Governo, che nei suoi punti programmatici si è dimenticato delle gravi condizioni in cui vivono gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Ora è davvero il momento di agire e basta con le belle parole!!

I professionisti di questo Studio, oltre a manifestare la loro vicinanza, si impegnano a segnalare in tutte le sedi opportune questi gravi episodi, e soprattutto, ad offrire la piena assistenza a coloro che intendono denunciare alle Istituzioni competenti,  il grave malessere vissuto quotidianamente.


Avv. Vittorio PALAMENGHI
Studio Legale De Iure – ROMA

Separazioni nelle Forze dell’Ordine: “l’inferno per chi ci capita…”, il racconto di Gianluca (Drago) Salvatori della CONSAP, lancio stampa Il Giornale del Lazio

Separazioni nelle Forze dell'Ordine: "l'inferno per chi ci capita..."

Separazioni nelle Forze dell’Ordine: “l’inferno per chi ci capita…”

(Il Giornale del Lazio-RDN 05.09.19)
Aldilà della vita, che l’ha portato ad una scelta fatta o subita , una separazione, per l’iter che percorre il poliziotto è un vero trauma ( per una conseguenza di avvenimenti ) che può portare all’estremo atto! L’amministrazione il più delle volte è sorda o cieca a ciò che capita al collega , benché abbia in possesso tutti i mezzi necessari per sostenerlo e soprattutto proteggerlo. Medici e psicologi che sono inquadrati nell’organigramma sanitario della Polizia di Stato è di elevata professionalità.
Ma cosa succede in realtà?
Il più delle volte se il collega non raggiunge un accordo “consensuale”, entra nelle categorie giudiziali.
Cosa vuol dire questo?
Che se non si mette d’accordo con la madre (il più delle volte è il collega è maschio, ma è riferito anche all’altro sesso ovviamente) , patisce quindi una serie di ingiustizie e trami difficili da recuperare se non dopo anni….forse. Se tutto va bene, le figure principali con cui dovrà confrontarsi sarà il “mediatore famigliare” (sempre che non ci siano querele di parte, poiché in tal caso, il mediatore già non serve più), questa figura che ha una valenza pseudo giuridica, che stilerà un accordo di massima, delle richieste delle parti (padre e madre) , sarà poi l’atto principale su cui lavorerà l’avvocato unico o delle due parti ,e che presenterà la futura relata di separazione al giudice ,che successivamente emetterà sentenza di separazione, con i dovuti obblighi genitoriali. Questo, ripeto, è ciò che succede se tutto va bene.
Ma andiamo direttamente all’inferno di cosa succede se non va bene.
Inizialmente il collega dovrà uscire di casa, poiché l’usufrutto della casa (aldilà di chi la paga ) sarà della madre (poi possiamo fare mille disquisizioni se è giusto o no, ma principalmente è sempre per il benessere dei figli se ce ne sono). La prima valutazione è vedere se il processo riguarderà il tribunale ordinario o il tribunale dei minori (poiché sono due pianeti completamente differenti). Noi analizzeremo i problemi che subisce il collega. Il più delle volte il poliziotto viene querelato con la tipica querela di “ minacce e aggressione”, questo al fine d’intimorirlo sull’accettare le condizioni (tutte) della madre, ove ella è magistralmente ispirata da avvocati con indubbia moralità etica. I meccanismi legati alla disciplina interna che regola il comportamento dei poliziotti è simile alla ghigliottina. Molteplici sono gli articoli 48 ( poi spiegherò cos’è) ove inviano i poliziotti alla famosa Commissione Medica Ospedaliera ,precisamente nel reparto di neuropsichiatria, per tutte le analisi del caso, perciò analisi mediche e vari colloqui con lo psicologo. Da qui l’invio presso la nostra presidiaria medica. Adesso il passaggio da CMO e presidiaria è molto lunga (parliamo addirittura di mesi) , ovviamente giova ricordare che dal momento che si applica l’art.48 ,al poliziotto vengono ritirati placca e pistola ( per evitare gesti inconsulti ). Nella presidiaria il poliziotto riavrà il piacere di rifare più volte, tutti i quiz che gli hanno permesso l’arruolamento e altri colloqui con psicologi. Purtroppo sarà un discorso da locandiera ma datosi che già un poliziotto prende uno stipendio da fame (il più basso nella famosa Europa), bisogna comprendere che dal momento che il collega non è in servizio, ovviamente non ha più, quelle indennità remunerative che lo fanno sopravvivere economicamente, questo sul peso delle già pesanti spese del collega sono solo fonti di ulteriori preoccupazioni e stress (pago avvocato, pago alimenti, pago mutuo, pago i processi legati all’attività di Polizia),come farà ad andare tranquillo per poter affrontare i quiz? Il colloquio?. Questo ovviamente è solo l’antipasto, infatti, passati i vari mesi di test e quiz ,dove nel frattempo non si è interrotta la sequenza giudiziale, noi ci chiediamo, come sta il collega?!.
Altro aspetto non poco importante, è l’attenzione al tipo di certificazione medica, poi una libera interpretazione del medico può portare addirittura alla inidoneità al servizio.
Abbiamo purtroppo constatato che la dicitura “stato ansioso reattivo” viene scambiato per uno stato depressivo. Ma facciamo sempre un esempio: la depressione è una patologia seria e ben specifica e va trattata come “malattia”. Ma lo stato ansioso reattivo è un aspetto fisiologico (non è una patologia), spero vivamente di essere messo in contraddizione su questa tipo di dicitura, poiché in questo caso il collega ne può trarre vantaggio, come? Se lo stato ansioso reattivo è una patologia o malattia, in questo caso “TUTTI I POLIZIOTTI SONO MALATI”.
Lo stato ansioso reattivo è  un aspetto fisiologico determinato in un preciso arco di tempo, faccio esempio: mi lancio con il paracadute, faccio una manifestazione dove 2000 manifestanti mi vogliono causare del male, intervento su rapina, colluttazione, processo ecc. ecc. Il mio stato ansioso reattivo ha un rilascio di “ADRENALINA”, il paracadute si apre, i manifestanti se ne vanno, il rapinatore è stato arrestato, al processo sono assolto, la colluttazione è terminata, il mio stato ansioso reattivo ha un rilascio di “ENDORFINE” (mi fumo la classica sigaretta). Bene se lo stato ansioso reattivo è una patologia, tutti i poliziotti possono fare causa di servizio e gli può essere riconosciuta. Siccome questo non si può fare ( sennò il ministero dovrebbe pagare troppi soldi ), consigliamo vivamente al poliziotto di farsi accompagnare da una figura medica di riferimento specifica.
Questo la CONSAP L’EVIDENZIA DA CIRCA 10 ANNI e il dipartimento si è riservato di farci avere una risposta. Questo è solo un piccolo aspetto di ciò che capita (sennò non basterebbe la china per scrivere tutto). Ma facciamo delle supposizioni positive, il collega è stato riammesso in servizio (ma rimarrà in sorveglianza medica , ergo due volte l’anno va a fare i test comunque) e dovrà combattere con interminabili turni di servizio e malpagati ( ma pure questo poco importa, stress a parte ). Da qui il nostro intervento al dipartimento di far in modo che il collega in regime di affidamento condiviso possa avere delle agevolazioni sui turni, perché? Ecco che cosa stabilisce la legge in materia di diritto di visita ai figli.
La legge (Legge 8 febbraio 2006, n. 54) garantisce il diritto di visita di un genitore (madre o padre) al proprio figlio e come tale, nella pratica, viene regolato dal giudice in sede di separazione. Inoltre, il diritto del genitore separato ad avere contatti con il proprio figlio è espressamente disciplinato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” e che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto”, fatta eccezione per i casi (rari) concernenti misure “necessarie alla sicurezza nazionale” o alla “protezione della salute”. Ricordando altre sì che il genitore che impedisce o non preleva il figlio può incorrere in una condanna di 3 mesi di carcere, dunque, ritenutasi responsabile del reato ex art. 388, 2° comma, del codice penale: vale a dire colpevole di essersi sottratta all’esecuzione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento dei minori.
Da qui come funziona l’affidamento?
A partire dalla riforma del 2006, in Italia qualora una coppia decida di ricorrere alla separazione i giudici devono privilegiare le tipologie di affidamento dei figli che implicano una stabile attribuzione ambedue i genitori. Nel caso, dunque, non si riscontrino gravi motivazioni atte ad impedirlo l’esercizio della responsabilità genitoriale dovrebbe venire esercitato di comune accordo proprio in virtù del maggiore interesse del figlio e della rispettiva serenità durante lo sviluppo e la crescita. Questo per lo meno nella teoria, perché nella pratica spesso si adotta l’affidamento esclusivo ad uno solo genitore, che solitamente è rappresentato dalla madre. Tale decisione viene presa con l’obiettivo di garantire al figlio (anche in questo caso) una più stabile serenità nel prosieguo della vita familiare. In realtà, però, una simile prassi spesso non fa altro limitare (e non di poco) il diritto alla vista dell’altro genitore, nella maggioranza dei casi appunto il padre. Tutto ciò sarebbe impedito se ci fosse concretamente la corretta applicazione della Legge 54\2006. Ciliegina sulla torta, il mantenimento non può essere detratto fiscalmente, quando non si comprende che qualora fosse il contrario, quei soldi sarebbero di nuovo rimessi sul mercato, per il consumo dei beni di necessità dell’adolescente. Questo è solo uno dei gironi, di quello che forse il nostro Dante Alighieri intendeva, mentre scriveva l’INFERNO. Il Conte Ugolino e la morte per fame è qualcosa di più sottile, il padre\poliziotto che ha giurato per l’ istituzioni, sono le stesse che lo stanno tenendo in “carcere\cella” con la consapevolezza dell’impotenza di non poter vivere e vedere i propri figli…..fino addirittura “senza poter far niente” vederne la fine.
Gianluca (Drago) Salvatori Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  - CONSAP

Gianluca (Drago) Salvatori

Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  – CONSAP

Curiosità dal mondo: chi guarda a casa nostra di solito non guarda a casa sua ! La riflessione di Gianluca (Drago) Salvatori

Gianluca (Drago) Salvatori
Gianluca (Drago) Salvatori Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  - CONSAP

Gianluca (Drago) Salvatori Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  – CONSAP

“Quando l’ipocrisia la fa da padrone, siete pure voi che ci accoltellate ogni giorno…”

Qui poco c’entra la destra o la sinistra o illustri media U.S.A., per la foto dell’assassino Cristian Gabriel Natale Hjort ( perché questo è …) bendato o addirittura ammanettato che ha fatto tanto scalpore. Si spiega subito del perché del bendaggio e dell’ammanettamento. Una persona che si rende protagonista di undici ( dico undici ) coltellate ad un carabiniere, deve essere assolutamente contenuta.
L’ammanettamento è per la sicurezza degli operatori primo e dell’assassino dopo o pseudo pregiudicato ( ah scusate il garante dei detenuti pare abbia decretato non si possa chiamare pregiudicato ma “utente”, la cella non più cella ma” stanza di pernottamento” e via via dicendo, e noi di sicuro non vorremmo urtare la suscettibilità di assassini o spacciatori, sia mai ) che magari si voglia auto lesionare (a
discapito degli operatori), il bendaggio è ancor più sottile ma forse lo possono capire solo le forze dell’ordine o i militari. Ad un assassino gli si deve togliere la capacità cognitiva, cioè quella consapevolezza di cosa lo circonda , perché qualsiasi cosa può diventare un arma atta ad offendere, una penna ,un ferma carte, una tastiera , una spillatrice, pensate anche un attaccapanni, ma mi rendo conto che le persone che non vivono la tensione che può vivere un operatore di polizia è di difficile comprensione , ma forse ve lo si può spiegare.
Quello che da il vomito è vedere la massima preoccupazione per l’assassino!
Non parlo del signor Scalfarotto poiché , credo veramente che questa sia solo una mossa legata al recepimento di insulti, al fine di estorcere soldi a chi lo insulterebbe. Ma noi facciamo questa professione (e non lavoro) anche per poter permettere a chiunque di poter esprimere opinioni demenziali anche se non ci piacciono. Non parlo neanche di tutti insulti legati alla morte del povero Mario, poiché è normale che questa spavalderia è determinata dall’assoluta consapevolezza che tanto non succederà niente, ma sì, meglio cosi, un carabiniere oggi, un poliziotto domani in meno sul pianeta siamo tutti più felici, eppure in questo mare di opinionisti volgari o dementi, non mi pare che ci siano queste “grandi figure” , non ho mai visto un politico italiano ( ah no, extra africano ) andare in Africa a costruire un pozzo (non chiedo tanto ) oppure proporsi come figura carismatica in loco ( che però dovrebbe confrontarsi con gente come Boko Haram, che usa bambini cristiani come bombe, e non è tanto conveniente, ma sì, è meglio farlo dall’Italia “al riparo di tali pericoli”, io ho la scorta  ,chi mi tocca!), ma quello che veramente non capisco e mi delude, perché non andate mai della vittima???? È cosi affascinante la figura dell’assassino, dello spacciatore ?? Vi sentite cosi eroi o protettori della libertà in questo modo? Vi do un suggerimento, vi dico io dove sono gli eroi.
Gli eroi sono quei genitori che stanno ore, giorni, anni, nelle stanze del Bambin Gesù abbandonati a loro stessi e con il loro dolore e che grazie alla professionalità di medici ed infermieri si sorreggono , nella speranza che il loro bambino o bambina guarisca, quelli sono EROI, andate a trovare loro. Gli Eroi sono gli italiani che ogni giorno si alzano la mattina a fanno il loro lavoro onestamente ( sarò populista
anche io ?!) e che vi pagano le vostre pensioni di reversibilità . Ho una considerazione anche per il noto professore di HarvardAlan Dershowitz”, spero sia altrettanto critico con tutte le bombe sparate dai suoi connazionali su ospedali e civili innocenti in Siria , Bagdad, Palestina, ecc. ecc. e ovunque l’America si senta in diritto di tutelare la libertà ( la loro e dei loro interessi ), eppure siete un popolo che
spara tanto, ah per notizia, i poliziotti italo americani sono quelli più ammazzati nei vari distretti dei vari Stati Americani, forse perché anche voi avete omicidi efferati, i dati parlano chiaro.
Quanta ipocrisia in giro, quanta idiozia. Oltretutto il noto avvocato del diavolo adesso è implicato nel “caso Epstein” e guarda un po’, ingaggia ex direttori dell FBI, ex agenti del Mossad, al fine di costruirsi alibi (giustissimo per carità ) .ma prima di parlare di foto ,abbia la compiacenza di usare il suo tempo per difendersi dal più schifoso dei reati ,che si chiama PEDOFILIA. Abbiate più rispetto per le divise, perché di gente in divisa morta per tutelare la Legge e i cittadini che non si possono difendere o per soccorrerli sono veramente tanti, con tutto che siamo le forze dell’ordine più mal pagate d’Europa ( ma questo è un altro discorso ).


E pensi che la gratifica più grande non è la promozione , la lode o l’encomio, la gratifica più grande è “GRAZIE” o un sorriso o un abbraccio di chi hai salvato. Ma è più facile su una barca, è più facile raccogliere i soldi per le spese legali ( un milione addirittura, chissà quanti pozzi si sarebbero potuti costruire od ospedali, scuole, in Africa). Ma quanti soldi non potreste più guadagnare?? Abbiate più rispetto per i Finanzieri che fino a ieri sono morti a causa di contrabbandieri ( per delle sigarette
poi). Di processi osceni poi ne siamo fin troppo abituati, ma con un ragionamento logico mi chiedo , come mai un medico ,che per mille ragioni ,un agente patogeno ,gravità della malattia qualsiasi cosa non dovuta al suo operato , ebbene, se muore il paziente, viene immediatamente indagato ed invece un Tribunale che rilascia un pluripregiudicato che riproduce un reato violento ,a colui non succede niente? Luca Delfino ne ha dovute ammazzare due di ex fidanzate addirittura ( ma ne ho tanti di
casi del genere), eppure…..
Al signor Saviano ( sempre attento alla nostra amata Polizia ) che seguo sempre con tanto interesse, pongo un quesito, è stato altrettanto critico con le Leggi contro i clandestini messicani?? Oppure in America è meglio non far clamore? Lei può farsi scortare anche in Italia sa, non c’è bisogno di vivere in America ( a meno che non si tratti di scelte di vita personali ovvio ),le pongo un’altra domanda ,così a livello di memoria storica, lei ha mai fatto l’autista ( in giacca e cravatta ) a Casal dei Principi,
chi portava? Come si dice: se ne sentono tante……..
Il mondo Polizia è sempre molto complesso ,pensate che nel periodo di rapimenti, posso assicurare che alla famiglia del rapito non interessa come le forze dell’ordine possano fare per riportare a casa il loro caro, non sono minimamente interessati dei metodi, l’importante è riportarlo a casa con le buone o con le cattive, dovrei fare dei riferimenti storici, ma sarebbe fin troppo facile strumentalizzare una frase o un
messaggio. Concludendo per lo stupore suscitato dalla foto del povero assassino, vorrei chiedere al professore di Harvard , avvocato Dershowitz, lo sa che in Italia le forze dell’ordine non possono fare i Giudici Onorari, come mai questa ghettizzazione? Sicuro di non aver urtato la suscettibilità di nessuno ( sperando che la verità sia sempre illuminante) per cautela mi appello all’articolo 21 della costituzione italiana a cui si dedica la libertà di manifestazione di pensiero.

 

Gianluca (Drago) Salvatori
Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  – CONSAP

Bomba Carta: Gianluca – Drago – Salvatori (CONSAP), massime pene per chi utilizza l’ordigno contro le Forze dell’Ordine ed equiparazione ad arma da guerra, lancio stampa Il Giornale del Lazio

Gianluca (Drago) SALVATORI Segretario Generale Provinciale Aggiunto ROMA

Gianluca (Drago) SALVATORI Segretario Generale Provinciale Aggiunto ROMA

(Il Giornale del Lazio-RDN 10.08.19)

Da sempre come sigla sindacale CONSAP e come operatori di Polizia chiediamo a gran voce la massima pena per chi fabbrica, detiene e soprattutto lancia la famosa “Bomba Carta” contro le forze dell’ordine, gesto ormai diventato consuetudine nelle manifestazioni politiche e sportive. Inutile ricordare al legislatore e ai Signori politici ,che la Bomba Carta è utilizzata a scopo intimidatorio da Cosa Nostra, Camorra , Ndrangheta, Sacra Corona Unita, oltre ai Anarco Insurrezionalisti ( un nostro artificiere perse un’occhio ed una mano, per il disinnesco di una bomba artigianale), riportando qui sotto tutta la normativa vigente in materia e la spiegazione per una ulteriore evidenza di tale pericolosità.

I danni riportati agli operatori di polizia sono notevoli, oltre al rischio d’amputazione, perdita del bulbo oculare, infezioni legati all’introduzione del tessuto della divisa nelle vive carni ( che richiedono l’intervento chirurgico ),la perdita del’udito, sono tutte patologie che riformerebbero il collega.
Noi Vogliamo che la Bomba Carta sia a tutti gli effetti equiparata ad ARMA DA GUERRA e sia perseguita come tale, non da una sanzione amministrativa o denuncia, ma dalla galera!
Il più delle volte questo famigerato artefatto è assemblato con chiodi , bulloni, sfere d’acciaio, lamette e quant’altro possa provocare più danni possibili, da qui anche la nostra proposta (ormai decennale) di far pagare sia all’impianto sportivo a cui dedichiamo il servizio di vigilanza ( all’interno dello stadio vi sono gli steward) che ai manifestanti di piazza una “Fideiussione Assicurativa \Bancaria “, con il fine di risarcire l’operatore delle forze dell’ordine ferito, sia allo stadio che in manifestazione.
I responsabili del danno o chi li gestisce devono pagare i danni.
Ma che cos’è la Bomba Carta?

La Bomba Carta è un ordigno esplosivo o petardo molto rudimentale, a base di polvere pirica o flash, normalmente ricavata da petardi o cartucce. Deve il nome al materiale di cui è composto l’involucro esterno, anche se non sempre viene utilizzato del cartone o altro materiale cartaceo per la sua realizzazione: difatti, possono essere usati anche involucri in PVC, che hanno una resistenza all’espansione superiore rispetto alla carta, sfruttando così il picco massimo di energia della polvere contenuta nella bomba. In questo modo, la polvere, incendiandosi, espande il materiale fino al massimo e rilascia all’istante un quantitativo di energia relativamente elevato. La bomba è composta solitamente da un cartoccio in carta da imballaggio o cartoncino, sagomato a cilindro, riempito con una quantità variabile di polvere da sparo (tra i 20 e i 300 grammi), chiuso ad una estremità e dotato all’altra estremità di una miccia, che fa da innesco e la cui lunghezza regola il ritardo nell’esplosione. La Bomba Carta, nonostante sia un ordigno illecito in Italia (vista la quantità di esplosivo contenuta e la fattura artigianale), ha avuto una discreta diffusione a partire dagli anni settanta, poiché è di facile realizzazione, di piccole dimensioni ed economica e può arrivare ad avere effetti abbastanza violenti, specialmente su strutture. Per questi motivi è diventata parte dell’arsenale dei gruppi eversivi e delle tifoserie Ultras più fanatiche, nonché degli “artificieri di capodanno”. L’effetto dell’esplosione è limitato ad una semplice deflagrazione, eventualmente accompagnata da vampe o spruzzi di polvere infuocata se non è sufficientemente innescata. Al contrario della bomba molotov, si tratta di un ordigno inteso non ad appiccare fuoco, bensì a provocare danni o semplicemente creare un grande botto, dato che gli effetti sonori sono molto maggiori di quelli distruttivi. Le bombe carta realizzate da mani esperte sono, comunque, in grado di sprigionare una potenza notevole. Costruire una bomba carta è un’operazione semplice, ma pericolosa, dato che forti scariche elettrostatiche e manipolazioni inesperte possono far esplodere l’ordigno nelle mani di chi lo fabbrica. Anche l’utilizzo di questo tipo di bomba è un’operazione molto rischiosa, dato che la stessa natura artigianale dell’ordigno non dà garanzie sulla lunghezza della miccia, sulla sua qualità e rapidità di combustione.

Bomba Carta

Bomba Carta

Noi della CONSAP siamo stanchi di vedere feriti i nostri colleghi ,siamo stanchi di doverci pagare le visite mediche, eppoi siamo stanchi di vedere impuniti chi ci reca danno, o vale solo al contrario?

Noi della CONSAP siamo preoccupati in attesa di un campionato che già si sa essere bollente. Noi siamo e saremo sempre dalla parte del collega in strada, dalla parte giusta.
Gianluca (Drago) SALVATORI
Segretario Generale Provinciale Aggiunto ROMA
CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA: Un tentativo mal riuscito ! Il parere del dr Edoardo MORI

Nella foto il dr Edoardo MORI

Nella foto il dr Edoardo MORI

La CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia ha chiesto al dr Edoardo Mori, tra i massimi esperti sulla legislazione delle armi, un parere sulla nuova legittima difesa, alla luce delle recenti novità normative.

Per legittima difesa si intende la regola che consente all’uomo di ferire o uccidere un altro uomo che lo aggredisce ingiustamente.

È un comportamento animale istintivo, frutto di centinaia di migliaia di anni di evoluzione, quello di difendere ad ogni costo la propria vita, il proprio gruppo, i propri beni. È regola naturale mai posta in discussione, salvo che da qualche squilibrato, di quelli, per intenderci, che non schiacciano i pidocchi per non far loro male.

Le legislazioni antichissime prevedevano la pena di morte immediata per la violazione di domicilio e la rapina.

Ad esempio nelle leggi di Manu, anteriori di qualche secolo al cristianesimo, si legge:

  1. Per la propria sicurezza, in una guerra a difesa dei diritti sacri o per proteggere una donna o un Brahmano, colui che uccide giustamente non è colpevole.
  2. Un uomo deve uccidere, senza esitazione, chiunque gli salti addosso per ucciderlo, quand’anche questi sia il suo rettore, un fanciullo, un vecchio o un Brahmano versato nella Scrittura.
  3. L’uccidere un uomo che tenta d’assassinare, in pubblico o in privato, non dà colpa di omicidio: il furore è alle prese col fuoco.

La Bibbia dice ( Esodo 22:2-3): Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.

Il Vangelo (Luca 22:25-39) racconta Poi Cristo disse loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa?» Essi risposero: «Niente». Ed egli disse loro: «Ma ora, chi ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Matteo (26,52) aggiunge, chi di spada ferisce di morte perisce. Quindi il Vangelo è tutto men che pacifista: come si vede, gli apostoli erano armati e valeva il principio che chi aggrediva con armi poteva essere ucciso.

Non vi era alcun bisogno di norme sulla legittima difesa, ma si cercava solo di evitare che la legittima difesa venisse utilizzata come comoda scusa.

Ciò risulta chiaro dalla legge romana delle XII Tavole

  1. Se alcuno ha commesso un furto di notte e se il ladro è stato ucciso, l’uccisione sia legittima.
  2. Di giorno [è legittima l’uccisione] se il ladro si difende con un’arma e [il derubato] ha lanciato grida di aiuto. 

Ma saltiamo quasi 2500 anni e veniamo ai tempi nostri. In Germania il legislatore tedesco del 1871 aveva scritto all’art. 53 del Codice Penale: Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L’eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura. Egli aveva capito ed espresso perfettamente i concetti che quando si è aggrediti si ha il diritto di fare tutto ciò che è necessario per respingere l’aggressione e che bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima, della realtà e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge! In situazioni di pericolo, scattano le reazioni istintive di difesa e non si ha tempo di pensare a ciò che dice la Cassazione! I propri diritti sono infinitamente più importati di quelli di colui che delinque.

In Austria si scrive (art. 3 CP) che non è punibile chi esercita la difesa necessaria per respingere un’aggressione illecita diretta e immediata e diretta contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà o patrimonio, salvo il caso che il danno temibile sia modesto e inadeguato al danno che si può recare all’aggressore. Aggiunge poi che se chi si difende come sopra ed usa una difesa inadeguata non è punibile se ciò avviene solo a causa dell’agitazione paura o spavento, dovuto all’aggressione, salvo che esageri per colpa.

In Italia l’art. 52 del nostro codice penale del 1931 scriveva che Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Era una formulazione che richiamava giustamente il presupposto della necessità di difendersi per tutelare un qualsiasi diritto, personale o patrimoniale, ma che poi introduceva il surreale requisito della proporzione fra offesa e difesa. Una di quelle idee che possono venir solo al giurista che conosce le carte più della vita perché altrimenti conoscerebbe il vecchio detto che le botte non si danno a patti. Quando si viene aggrediti non si sa mai come va a finire, una spinta o un pugno possono uccidere, chi appare innocuo può essere un esperto di arti marziali o può tirare fuori un coltello, chi sembra voler rubare solo un pollo può darsi che ci prenda a calci per farsi dare le chiavi del pollaio, chi sembra solo può avere un complice, e così via. Anche i giudici han finito per capire che la norma era inadeguata e hanno aggiunto la precisazione che la proporzionalità deve essere valutata in relazione ai mezzi di difesa di cui si dispone. Se ho solo un’arma da fuoco e non posso limitarmi a sparare in aria, sono legittimato a sparare vero l’aggressore “e dove colgo, colgo“.

Lo spirito della legge era così favorevole alla difesa che il famoso professor Antolisei poteva correttamente sostenere che nel momento in cui il cittadino si difende egli si assume una funzione pubblica e deve essere equiparato ad un pubblico ufficiale (quindi responsabilità solo in caso di colpa grave e nessun risarcimento). Sarebbe poi bastato rilevare che è l’accusatore che deve provare l’inesistenza dell’invocata legittima difesa, e molti processi non sarebbero neppure nati.

La norma sarebbe stata comunque accettabile se applicata con buon senso e conoscenza della realtà; il diritto è solo uno strumento per realizzare risultati considerati giusti dalla volontà popolare e il giudice deve saperlo usare bene; purtroppo si nota spesso che il giudice è come un operaio che si trova in mano un martello e non sa che cosa sia un martello e che cosa sia un chiodo e quindi lo usa secondo l’idea personale che se fa. È accaduto quindi che i giudici italiani si sono messi a cavillare sul principio morale (e non giuridico) se sia o meno giusto uccidere per proteggere un bene diverso dalla vita, se sia giusto uccidere un rapinatore che vuole solo i soldi (per molti popoli di un recente passato la rapina e l’ingresso violento in casa altrui erano puniti con la pena di morte!), hanno ignorato che l’art. 52 prevedeva la difesa di ogni diritto e non solo di quello alla propria vita, hanno iniziato ad utilizzare il bilancino per pesare situazioni normalmente fuori controllo, finendo così per creare una situazione assurda. L’impressione del popolo era che ormai rischiasse più chi si difendeva che chi aggrediva, che il giudice “cerchiobottista” per natura, un po’ di eccesso colposo lo trovava sempre, che il doversi difendere in un processo era quasi inevitabile e che ci si rimetteva molti più soldi di quanti ne sarebbe riuscito a prendere il rapinatore!

Era un risultato chiaramente inaccettabile. Da ciò varie proposte di modifica sempre avversate dai “filosofi” (chi ritiene sacra la vita di un lupo, non può tenere in minor conto la vita di un rapinatore) e, stranamente, anche dalla magistratura la quale spesso dimentica che è pagata per applicare le leggi e non per giudicarle e che un giurista non ha la preparazione per essere un politico o un sociologo o un criminologo.

L’ultima proposta è riuscita ad andare in porto ed è diventata legge il 29 aprile 2019.

Vediamo che cosa cambia nell’art. 52.

A – Ferma la regola della proporzionalità fra offesa e difesa, viene stabilito che non si tiene conto della proporzionalità, nel caso in cui vi è violazione di domicilio o ingresso in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, e che è consentito difendere anche i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La frase in corsivo, già introdotta dalla legge 59/2006, chiarisce quando si possono difendere beni ed è regola errata perché non si capisce come vi possa essere desistenza e contemporaneamente pericolo di aggressione: io capisco che secondo il legislatore, se mi stanno rubando l’auto dal garage della villa e me ne sto ben chiuso in casa, non vi è pericolo di aggressione e quindi devo lasciar rubare la macchina. Conclusione ripugnante.

Purtroppo è stata conservata una frase del comma secondo con cui si richiede che venga usata un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: cosa assolutamente stupida perché sembra dire che se uso la sciabola del nonno non denunziata, rispondo di omicidio volontario, così pure se usassi un mazzo di fiori, mezzo non idoneo ad offendere! Tipica stupidità degli orecchianti del diritto.

B – Viene aggiunto un nuovo comma quarto in cui si dice che si è sempre in stato di legittima difesa se si respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone. Concetto giusto, ma espresso in modo stupido: se mi trovo uno in camera da letto, al buio, come faccio a sapere se l’intruso è solo o in compagnia, se è armato o disarmato, se ha mezzi di coazione fisica (gli scarponi chiodati saranno un mezzo sufficiente? devo controllare il tipo di chiodi?).

E che vuol dire con minaccia dell’uso delle armi? basta dire “attento che ti sparo”, “attento che sono armato”, o bisogna avere un’arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo. Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norma la loro volontà, lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!

Secondo chi ha scritto la norma, dovrei accendere la luce, informarmi bene su che cosa l’intruso vuole e se mi dice che vuole solo prendere un po’ di gioielli, gli auguro buon lavoro e mi giro dall’altra parte! Ma dove li trovano questi scribacchini del diritto?

C – All’art. 55 c.p. sull’eccesso colposo è stato aggiunto un comma che un pastrocchio incomprensibile. Si scrive che nei casi di difesa da intrusione in abitazione o luoghi di lavoro di cui ai commi 2, 3, 4 dell’art. 52 non è punito se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5). L’art. 61 c.1 n.5 prevede una aggravante per il reo che ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Come una aggravante si possa utilizzare per escludere la pena invece che per aumentarla è un mistero gaudioso. Per non turbare irreversibilmente la mia mente, sono costretto a pensare che il legislatore, nel suo stato di marasma linguistico, abbia voluto dire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritto di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore! Essa vale specialmente per tutti i casi di aggressione al di fuori dei lungo di abitazione e lavoro e quindi ha valore generale. La mia è solo un’ipotesi, ma è l’unica che non porti ad orrori giuridici.

– che non vi è mai eccesso colposo se si è agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Come detto sopra è norma già nota ad altri paesi europei ed è sacrosanta perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l’adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola “grave”. Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi “gravemente” perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all’aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di “grave” turbamento perché questo è soggettivo e non misurabile. Negli altri paesi la formula serve per aiutare nel modo più benevolo chi si è difeso ed ha protetto la società; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma!

Leggo che nelle osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica si dice che necessariamente “il grave turbamento” non può essere soggettivo, ma oggettivo. Pare che siano stati i suoi “consiglieri giuridici” (a naso direi dei magistrati) a scrivere ciò. Cosa da restare a bocca aperta a leggerla perché ovviamente le passioni non si possono misurare e non si possono provare; sarebbe come stabilire se uno è molto innamorato o poco innamorato! Un giurista serio avrebbe invece ricordato a tutti che in Italia vige la presunzione di innocenza e che quindi se chi si è difeso dichiara di essere stato turbato dall’aggressione gli si deve credere fino a prova contraria, la quale deve essere fornita dall’accusa e non certo dall’indagato. Questa affermazione è ancora l’espressione di quella sconcia mentalità giuridica di cinquant’anni orsono in cui si affermava che se uno veniva aggredito nel bosco di notte da un bandito, era lui a dover dimostrare che il bandito lo voleva davvero rapinare! E senza testimoni, poteva anche essere condannato!

Ho letto anche che secondo certi giuristi (sicuramente ministeriali perché è opinione diffusa in tali ambienti) in Italia la difesa del cittadino è riservata alle forze di polizia è quindi è cosa anomala che il cittadino si difenda da solo e che vi siano le guardie del corpo (che infatti non sono mai state riconosciute!). Sia chiaro che di anomalo vi e solo la mente di chi si inventa certe idee, senza la minima base normativa e in contrasto con i principi costituzionali (primo fra tutti il diritto a difendersi in ogni caso, anche dallo Stato, se questo sbaglia, secondo che il cittadino ha il dovere di aiutare lo Stato a risolvere i problemi della società!).

Il grave e serio difetto della norma è che si è pensato solo alla legittima difesa domiciliare o sul luogo di lavoro ignorando del tutto la necessità di legittima difesa all’aperto o quando si viaggia in auto. Il principio che il turbamento esime da colpa, che in tutti gli altri paesi vale per ogni tipo di aggressione, in Italia è stato ristretto alla aggressione con intrusione; delle situazioni di minorata difesa, si tiene conto solo se vi è intrusione. Per il nostro stupido legislatore si ha diritto di essere spaventati solo in casa e non in un bosco o sulla pubblica via; una donna si deve spaventare solo se la violentano in casa e non se un tizio le salta addosso in un vicolo. Il benzinaio si può turbare se cercano di rapinarlo entro il suo chiosco, ma se esce con l’incasso e lo aggrediscono a sprangate a dieci metri dal chiosco deve stare bene attento; guai se lui e la donna non valutano la situazione col bilancino!  È un modo di ragionare ignobile!

D – L’articolo 7 della legge modifica il regime della responsabilità civile stabilendo che non si risponde per i danni nei casi in cui l’art. 52 ha stabilito che ricorre sempre la legittima difesa. È cosa ovvia e non c’era nessun bisogno di scriverlo. Nessuno ha mai pagato i danni per una condotta che la legge considera lecita! E quando l’art. 55 esclude che vi sia eccesso colposo è ovvio che non si devono pagare i danni. Ed invece, altro mistero gaudioso. la norma prevede che quando l’eccesso colposo è escluso perché si agito in condizioni di minorata difesa (buio, luogo malfamato, ecc.) o per grave turbamento, non si è punibili ma però al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. Norma di totale incongruenza giuridica: o l’eccesso colposo non c’è e non si è punibili e non vi può essere risarcimento, oppure la colpa c’è e vi deve punizione e risarcimento. Certamente il legislatore può punire l’eccesso colposo con una piccola ammenda e limitare il danno ad una cifra simbolica, ma non può condannare a pagare i danni chi tre parole prima ha dichiarato essere innocente!

Chi ha scritto la norma si è sbagliato: semmai doveva scrivere che nei casi in cui vi è eccesso colposo la liquidazione del danno deve essere ridotta al minimo stante l’evidente efficienza causale della condotta del rapinatore.

E – L’art. 8 stabilisce che a colui che si è difeso ed è stato indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo Stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d’Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusati e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e risultato innocente solleverà la questione del rimborso delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti e non solo a chi ha si è difeso da una aggressione!

F – L’articolo 9 stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità. Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi! Però non cambia nulla perché in Italia non si riescono a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!

 

Un problema è sfuggito al legislatore il quale ha modificato l’art. 55 sull’eccesso colposo in relazione alla legittima difesa, ma non ha previsto l’estensione dei nuovi criteri di valutazione a chi si trova a dover usare le armi per adempiere ad un dovere del proprio ufficio (art. 53 c.p.) il che significa che l’agente di PS di fronte al giudice è sfavorito rispetto al privato: egli non può invocare il fatto di essere vittima di una intrusione, di essersi trovato in condizioni di minorata difesa (ad es. da solo in un quartiere in mano alla criminalità) o di aver agito in stato di grave turbamento (non credo che le Forze di polizia siano addestrate tutte al combattimento con gli incursori e le teste di cuoio, e comunque chiunque si può sentire turbato se ci si trova di fronte un terrorista che potrebbe essere imbottito di esplosivo).

La dimenticanza è grave perché le Forze di polizia continuano ad essere soggette a veder valutato il loro comportamento dei giudici che sanno usare solo il bilancino, i quali pensano che sparare un colpo basta e avanza (la regola saggia è invece di sparare fino a che l’aggressore non è steso a terra a senza armi in mano) e sono capaci di indagare per vilipendio di cadavere chi ne spara un secondo, che pretendono di sapere con precisione, leggendo i codici, che cosa è giusto fare in situazioni di pericolo. Ma se non lo sa neppure il Ministero che mai ha scritto regole di ingaggio per la polizia! Forse dovrebbero imparare dai medici i quali operano seguendo linee guida ufficiali e vanno esenti da colpa se le osservano.

In conclusione si può dire che una legge nata con le miglior intenzioni, per tutelare il cittadino e le Forze dell’Ordine da forme di accanimento giudiziario, è stata massacrata dai suoi estensori che hanno vanificato le buone intenzioni; la legittima difesa rimane confinata da troppi paletti il cui peso è lasciato alla valutazione del giudice e il numero di coloro che verranno trascinati ingiustamente di fronte alla giustizia non cambierà. È vero che poi potrà ottenere il rimborso delle spese, ma nessuno gli pagherà mai i danni, le spese aggiuntive, il danno morale e all’immagine.

Dispiace vedere come i magistrati siano sempre pronti a dare giudizi politici, non di loro competenza, sulle nuove leggi, ma non intervengano mai per migliorarne il profilo tecnico e per aumentare l’efficienza della giustizia; pare che non accettino che sia la legge a stabilire quando una persona è colpevole o innocente, con regole migliori di quelle che può partorire la mente di un singolo giudice, competente, forse, sul come leggere una legge, ma sicuramente non esperto in altri campi.

 

Edoardo Mori: Ex Giudice di Cassazione, si occupa da sempre di armi. Esperto cacciatore, conoscitore di armi antiche e ancor più esperto della normativa in vigore è un importante punto informativo sempre aggiornato sulle novità legislative del nostro Paese. Articolista per le maggiori pubblicazioni di settore come Diana Armi, Armi e Tiro, Tac Armi.
Autore del sito web Enciclopedia delle Armi con 4 milioni di visitatori.
Ha  pubblicato il “IL CODICE DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI” edizione 2016

 

Scontri tra Forze dell’Ordine e Tifosi Ultras, Gianluca DRAGO Salvatori (CONSAP): subito linea dura per i teppisti e tutela dei colleghi in strada ! Denuncia della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

Scontri tra Polizia e tifosi a ROMA

Scontri tra Polizia e tifosi a ROMA

Violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato della Procura di Roma in relazione agli scontri avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì scorso tra un gruppo di Ultras della Lazio e le Forze dell’Ordine nel corso della festa per il 119° compleanno del club bianco celeste. Il bilancio risulta essere di un arresto e tre tifosi denunciati. Si tratterebbe di appartenenti alle frange ultras: nei loro confronti saranno emessi provvedimenti di Daspo. Otto i poliziotti feriti con una prognosi dai 4 ai 20 giorni. Le indagini proseguono: è in corso la visione delle immagini girate dalla Polizia Scientifica per individuare ulteriori responsabili. Un bottino assai magro per i danni ricevuti  – commenta Gianluca DRAGO Salvatori Segretario Generale Provinciale Aggiunto di Roma del sindacato – da sempre noi della CONSAP abbiamo chiesto che la famosa “Bomba Carta” passi da artefizio pirotecnico ad arma da guerra (come la molotov) ci aspettiamo una risposta chiara non soltanto dal Ministro dell’Interno ma anche da parte della Magistratura. Da sempre chiediamo – continua Salvatori – che ai violenti vengano applicate pene estremamente severe, più il risarcimento dei danni. A distanza di un “morto” al San Siro, di poco tempo fa, ecco la dimostrazione che l’idiozia di alcune frange di ultras è sempre ben cavalcata – tuona Salvatori – gli stessi che in maniera ipocrita espongono “dopo” gli striscioni in memoria di sa che cosa. A nostro parere – conclude Salvatori – sono conclusi i dialoghi, le comprensioni, le strategie, tutelare i colleghi prima di tutto! Si auspica che da oggi ci sia di nuovo la linea dura!!

 

Gianluca DRAGO SALVATORI Segretario Generale Provinciale Aggiunto ROMA CONSAP - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

Gianluca DRAGO SALVATORI
Segretario Generale Provinciale Aggiunto ROMA
CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

Vice Ispettori 9° Corso, la CONSAP ricorre al TAR contro l’assurda decisione di collocare in “aspettativa speciale” i colleghi che frequenteranno il corso di formazione, raccolta adesioni e consegna documenti

Corso Vice Ispettore, trattamento di missione e trasferimento,la CONSAP ricorre al TAR

Corso Vice Ispettore, trattamento di missione e trasferimento,la CONSAP ricorre al TAR

La CONSAP, che per prima ha inoltrato una nota al Dipartimento della P.S. con cui chiedeva spiegazioni circa l’assurda decisione di collocare in “aspettativa speciale” i frequentatori del 9° corso di formazione per Vice Ispettori della Polizia di Stato, non avendo ricevuto ad oggi alcuna risposta in merito, ha dato mandato allo studio legale associato “Giorgio di Paolo” di Terni nella persona dell’Avvocato Maria di Paolo, di predisporre un ricorso al TAR per vedere riconosciuto ai colleghi interessati il diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione nonché il riconoscimento dell’indennità di trasferimento a coloro che non faranno rientro nella sede di provenienza.

Il ricorso sarà completamente gratuito per tutti gli iscritti alla CONSAP mentre è previsto un contributo di 80 euro per chi non è iscritto.

Si invitano pertanto tutti i colleghi interessati a prendere contatti con le nostre segreterie provinciali per consegnare entro il 15 settembre 2017:

  1. Copia del documento di riconoscimento valido ed aggiornato

  2. Codice Fiscale

Il ricorso sarà notificato all’Amministrazione e successivamente depositato presso il TAR competente.

Vice Ispettori 9° Corso, la CONSAP ricorre al TAR contro l’assurda decisione di collocare in “aspettativa speciale” i colleghi che frequenteranno il corso di formazione

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