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Guanti e Mascherine di Protezione per tutte le Forze di Polizia, cosa dice la legge e le conseguenze penali in caso omissione, analisi e commento dell’Avvocato PALAMENGHI

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)
Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

Avvocato Vittorio PALAMENGHI (Studio Legale DE IURE Convenzionato CONSAP Roma)

Lo Studio Legale DE IURE,
intende chiarire l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezioni individuale nelle ore di servizio. Come chiarito dall’Istituto Superiore della Sanità, <<è fondamentale che tutti gli operatori coinvolti in ambito assistenziale siano  opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle
caratteristiche del quadro clinico di COVID-19. In particolare è indispensabile l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) indicati a seconda del contesto di lavoro>>. Ebbene, naturalmente tale raccomandazione è valida per il personale medico sanitario e farmaceutico, per gli addetti ai supermercati e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, i quali continuano incessantemente il loro servizio di prevenzione e repressione del crimine e di controllo del territorio, sia all’interno delle Questure e Commissariati, sia nelle nostre strade. Le autorità preposte devono, quindi, consentire a tutti i lavoratori di indossare le misure di protezioni individuali (guanti e mascherine), in quanto il diritto alla Salute, sancito dall’art. 32 della nostra Carta Costituzionale, deve essere garantito ora più che mai, in una situazione di grave emergenza e di riconosciuta pandemia.
E’, quindi, dovere dei Responsabili preposti acquisire mascherine, guanti e gel igienizzante, da distribuire a tutti i Reparti, e garantire anche l’usa e getta delle protezioni stesse. Purtroppo, oggi nel nostro Paese le mascherine non sono facilmente trovabili, ma è compito del Governo in primis, attivarsi immediatamente per consentire a tutti coloro che oggi devono continuare a prestare loro servizio, di poter lavorare in assoluta sicurezza. E’ quanto prevede anche il Dlgs. n. 81/08, che prescrive la necessità di garantire condizioni di
sicurezza ai lavoratori e definisce all’art. 74, i Dispositivi di Protezione individuale come <<qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro>>. Si deve, altresì, rammentare come nel caso in cui venisse accertata l’omissione, il datore di lavoro, il Responsabile della sicurezza dei lavoratori ed in ultima analisi il Ministero, nella persona del Ministro pro tempore n.d.r. rischia di essere sottoposto a procedimento penale, e condannato ad una pena da due a quattro mesi di reclusione, ed un’ammenda dai 1.644 ai 6.576 Euro.
Si conclude, quindi, con una richiesta di distribuire, a tutto il personale delle Forze di Polizia, impegnate ancora di più oggi nei propri Servizi, le mascherine del modello FFP2 (con filtro annesso) ed i guanti protettivi, da consegnare, quantomeno, una al giorno, e non una soltanto, con la raccomandazione di usarla solo in caso di necessità. Gli appartenenti alle Forze di Polizia, già quotidianamente corrono enormi rischi relativi al servizio che svolgono per la collettività, e si richiede, quindi, di garantire che il loro operato venga svolto nel massimo della sicurezza possibile, per non aggravare ancor di più la loro attività di pubblica utilità.

 

Studio Legale DE IURE - Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

Studio Legale DE IURE – Consulenza Legale in Convenzione CONSAP Roma

Nettuno, Istituto per Ispettori, esito incontro valutazione dei rischi, riunione periodica, ex art 35 e 50 D.Lgs.vo 81/08

Istituto per Ispettori di Nettuno

Istituto per Ispettori di Nettuno

Il giorno 13 novembre , alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni della Palazzina Palatucci dell’Istituto per Ispettori di Nettuno ha avuto luogo la verifica della Consultazione ex art 35 e 50 D.Lgs.vo 81\08.
Il Direttore  e Datore di Lavoro dell’Istituto per Ispettori di Nettuno, Dirigente Superiore dr Giuseppe Volpe , in clima disteso ed destramente collaborativo precisava che il previsto incontro ai sensi dell’ art 35 D.Lgs.vo 81\08 indetto con relativa nota, non avrebbe avuto luogo a causa della indisponibilità fisica del RSPP (come preventivamente comunicato).
Si evidenziava l’inserimento nel SPP del nuovo componente ed alla ricostituzione del GLL  (Gruppo Lavoro) ai fini della valutazione dello Stress Lavoro Correlato. Tale ridefinizione del citato GLL è motivata dall’avvenuta variazione di gran parte dei componenti dello stesso.
RLS designato dalla Consap dr Salvatori concordava sulle modifiche proposte dal Datore di Lavoro e suggeriva (assieme alle altre sigle) l’inserimento di un “ lavoratore esperto” all’interno del GL ove si riscontrino dati di rilevanza stressogena in seno ad uno o più gruppi omogenei.

Sicurezza Luoghi di Lavoro - CONSAP

Sicurezza Luoghi di Lavoro – CONSAP

 

 

 

 

 

 

 

Gianluca SALVATORI
Segretario Generale Provinciale Aggiunto ROMA
CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia