Possibilità di ricezione di denunce e querele da parte di Agenti di p.g. Nota informativa

Quest’O.S., letta la nota informativa 559/D/005.02/Q/23360”, datata 31 ottobre 2014, emanata dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato a seguito di affermato quesito, giunto da numerose articolazioni territoriali della Polizia di Stato, e, letta la nota “Mass.Z3/MIPG/2014, datata 08/11/2014, emanata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma, espone, ai sensi e per ogni effetto di legge, quanto qui di seguito scritto.
CONSIDERATO
- Che la sentenza della Corte di Cassazione del 2008, di cui in circolare non vengono riportati con chiara esattezza gli estremi, dovrebbe essere la Cassazione penale, sezione VI, sentenza del 03 luglio 2008, n. 27044;
- Che questa O.S. avanza le proprie perplessità sull’analisi fatta da codesta Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sull’elaborato della Suprema Corte poiché, il mero dispositivo, decontestualizzato dai motivi in fatto e in diritto che hanno indotto i Giudici ad assumere tale decisione, è stato evidentemente frainteso ed erroneamente applicato;
Leggi il documento inviato dalla CONSAP al Ministero….
Diffida per denunce