Separazioni nelle Forze dell’Ordine: “l’inferno per chi ci capita…”, il racconto di Gianluca (Drago) Salvatori della CONSAP, lancio stampa Il Giornale del Lazio

Separazioni nelle Forze dell'Ordine: "l'inferno per chi ci capita..."

Separazioni nelle Forze dell’Ordine: “l’inferno per chi ci capita…”

(Il Giornale del Lazio-RDN 05.09.19)
Aldilà della vita, che l’ha portato ad una scelta fatta o subita , una separazione, per l’iter che percorre il poliziotto è un vero trauma ( per una conseguenza di avvenimenti ) che può portare all’estremo atto! L’amministrazione il più delle volte è sorda o cieca a ciò che capita al collega , benché abbia in possesso tutti i mezzi necessari per sostenerlo e soprattutto proteggerlo. Medici e psicologi che sono inquadrati nell’organigramma sanitario della Polizia di Stato è di elevata professionalità.
Ma cosa succede in realtà?
Il più delle volte se il collega non raggiunge un accordo “consensuale”, entra nelle categorie giudiziali.
Cosa vuol dire questo?
Che se non si mette d’accordo con la madre (il più delle volte è il collega è maschio, ma è riferito anche all’altro sesso ovviamente) , patisce quindi una serie di ingiustizie e trami difficili da recuperare se non dopo anni….forse. Se tutto va bene, le figure principali con cui dovrà confrontarsi sarà il “mediatore famigliare” (sempre che non ci siano querele di parte, poiché in tal caso, il mediatore già non serve più), questa figura che ha una valenza pseudo giuridica, che stilerà un accordo di massima, delle richieste delle parti (padre e madre) , sarà poi l’atto principale su cui lavorerà l’avvocato unico o delle due parti ,e che presenterà la futura relata di separazione al giudice ,che successivamente emetterà sentenza di separazione, con i dovuti obblighi genitoriali. Questo, ripeto, è ciò che succede se tutto va bene.
Ma andiamo direttamente all’inferno di cosa succede se non va bene.
Inizialmente il collega dovrà uscire di casa, poiché l’usufrutto della casa (aldilà di chi la paga ) sarà della madre (poi possiamo fare mille disquisizioni se è giusto o no, ma principalmente è sempre per il benessere dei figli se ce ne sono). La prima valutazione è vedere se il processo riguarderà il tribunale ordinario o il tribunale dei minori (poiché sono due pianeti completamente differenti). Noi analizzeremo i problemi che subisce il collega. Il più delle volte il poliziotto viene querelato con la tipica querela di “ minacce e aggressione”, questo al fine d’intimorirlo sull’accettare le condizioni (tutte) della madre, ove ella è magistralmente ispirata da avvocati con indubbia moralità etica. I meccanismi legati alla disciplina interna che regola il comportamento dei poliziotti è simile alla ghigliottina. Molteplici sono gli articoli 48 ( poi spiegherò cos’è) ove inviano i poliziotti alla famosa Commissione Medica Ospedaliera ,precisamente nel reparto di neuropsichiatria, per tutte le analisi del caso, perciò analisi mediche e vari colloqui con lo psicologo. Da qui l’invio presso la nostra presidiaria medica. Adesso il passaggio da CMO e presidiaria è molto lunga (parliamo addirittura di mesi) , ovviamente giova ricordare che dal momento che si applica l’art.48 ,al poliziotto vengono ritirati placca e pistola ( per evitare gesti inconsulti ). Nella presidiaria il poliziotto riavrà il piacere di rifare più volte, tutti i quiz che gli hanno permesso l’arruolamento e altri colloqui con psicologi. Purtroppo sarà un discorso da locandiera ma datosi che già un poliziotto prende uno stipendio da fame (il più basso nella famosa Europa), bisogna comprendere che dal momento che il collega non è in servizio, ovviamente non ha più, quelle indennità remunerative che lo fanno sopravvivere economicamente, questo sul peso delle già pesanti spese del collega sono solo fonti di ulteriori preoccupazioni e stress (pago avvocato, pago alimenti, pago mutuo, pago i processi legati all’attività di Polizia),come farà ad andare tranquillo per poter affrontare i quiz? Il colloquio?. Questo ovviamente è solo l’antipasto, infatti, passati i vari mesi di test e quiz ,dove nel frattempo non si è interrotta la sequenza giudiziale, noi ci chiediamo, come sta il collega?!.
Altro aspetto non poco importante, è l’attenzione al tipo di certificazione medica, poi una libera interpretazione del medico può portare addirittura alla inidoneità al servizio.
Abbiamo purtroppo constatato che la dicitura “stato ansioso reattivo” viene scambiato per uno stato depressivo. Ma facciamo sempre un esempio: la depressione è una patologia seria e ben specifica e va trattata come “malattia”. Ma lo stato ansioso reattivo è un aspetto fisiologico (non è una patologia), spero vivamente di essere messo in contraddizione su questa tipo di dicitura, poiché in questo caso il collega ne può trarre vantaggio, come? Se lo stato ansioso reattivo è una patologia o malattia, in questo caso “TUTTI I POLIZIOTTI SONO MALATI”.
Lo stato ansioso reattivo è  un aspetto fisiologico determinato in un preciso arco di tempo, faccio esempio: mi lancio con il paracadute, faccio una manifestazione dove 2000 manifestanti mi vogliono causare del male, intervento su rapina, colluttazione, processo ecc. ecc. Il mio stato ansioso reattivo ha un rilascio di “ADRENALINA”, il paracadute si apre, i manifestanti se ne vanno, il rapinatore è stato arrestato, al processo sono assolto, la colluttazione è terminata, il mio stato ansioso reattivo ha un rilascio di “ENDORFINE” (mi fumo la classica sigaretta). Bene se lo stato ansioso reattivo è una patologia, tutti i poliziotti possono fare causa di servizio e gli può essere riconosciuta. Siccome questo non si può fare ( sennò il ministero dovrebbe pagare troppi soldi ), consigliamo vivamente al poliziotto di farsi accompagnare da una figura medica di riferimento specifica.
Questo la CONSAP L’EVIDENZIA DA CIRCA 10 ANNI e il dipartimento si è riservato di farci avere una risposta. Questo è solo un piccolo aspetto di ciò che capita (sennò non basterebbe la china per scrivere tutto). Ma facciamo delle supposizioni positive, il collega è stato riammesso in servizio (ma rimarrà in sorveglianza medica , ergo due volte l’anno va a fare i test comunque) e dovrà combattere con interminabili turni di servizio e malpagati ( ma pure questo poco importa, stress a parte ). Da qui il nostro intervento al dipartimento di far in modo che il collega in regime di affidamento condiviso possa avere delle agevolazioni sui turni, perché? Ecco che cosa stabilisce la legge in materia di diritto di visita ai figli.
La legge (Legge 8 febbraio 2006, n. 54) garantisce il diritto di visita di un genitore (madre o padre) al proprio figlio e come tale, nella pratica, viene regolato dal giudice in sede di separazione. Inoltre, il diritto del genitore separato ad avere contatti con il proprio figlio è espressamente disciplinato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” e che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto”, fatta eccezione per i casi (rari) concernenti misure “necessarie alla sicurezza nazionale” o alla “protezione della salute”. Ricordando altre sì che il genitore che impedisce o non preleva il figlio può incorrere in una condanna di 3 mesi di carcere, dunque, ritenutasi responsabile del reato ex art. 388, 2° comma, del codice penale: vale a dire colpevole di essersi sottratta all’esecuzione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento dei minori.
Da qui come funziona l’affidamento?
A partire dalla riforma del 2006, in Italia qualora una coppia decida di ricorrere alla separazione i giudici devono privilegiare le tipologie di affidamento dei figli che implicano una stabile attribuzione ambedue i genitori. Nel caso, dunque, non si riscontrino gravi motivazioni atte ad impedirlo l’esercizio della responsabilità genitoriale dovrebbe venire esercitato di comune accordo proprio in virtù del maggiore interesse del figlio e della rispettiva serenità durante lo sviluppo e la crescita. Questo per lo meno nella teoria, perché nella pratica spesso si adotta l’affidamento esclusivo ad uno solo genitore, che solitamente è rappresentato dalla madre. Tale decisione viene presa con l’obiettivo di garantire al figlio (anche in questo caso) una più stabile serenità nel prosieguo della vita familiare. In realtà, però, una simile prassi spesso non fa altro limitare (e non di poco) il diritto alla vista dell’altro genitore, nella maggioranza dei casi appunto il padre. Tutto ciò sarebbe impedito se ci fosse concretamente la corretta applicazione della Legge 54\2006. Ciliegina sulla torta, il mantenimento non può essere detratto fiscalmente, quando non si comprende che qualora fosse il contrario, quei soldi sarebbero di nuovo rimessi sul mercato, per il consumo dei beni di necessità dell’adolescente. Questo è solo uno dei gironi, di quello che forse il nostro Dante Alighieri intendeva, mentre scriveva l’INFERNO. Il Conte Ugolino e la morte per fame è qualcosa di più sottile, il padre\poliziotto che ha giurato per l’ istituzioni, sono le stesse che lo stanno tenendo in “carcere\cella” con la consapevolezza dell’impotenza di non poter vivere e vedere i propri figli…..fino addirittura “senza poter far niente” vederne la fine.
Gianluca (Drago) Salvatori Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  - CONSAP

Gianluca (Drago) Salvatori

Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  – CONSAP

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