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Separazioni nelle Forze dell’Ordine: “l’inferno per chi ci capita…”, il racconto di Gianluca (Drago) Salvatori della CONSAP, lancio stampa Il Giornale del Lazio

Separazioni nelle Forze dell'Ordine: "l'inferno per chi ci capita..."

Separazioni nelle Forze dell’Ordine: “l’inferno per chi ci capita…”

(Il Giornale del Lazio-RDN 05.09.19)
Aldilà della vita, che l’ha portato ad una scelta fatta o subita , una separazione, per l’iter che percorre il poliziotto è un vero trauma ( per una conseguenza di avvenimenti ) che può portare all’estremo atto! L’amministrazione il più delle volte è sorda o cieca a ciò che capita al collega , benché abbia in possesso tutti i mezzi necessari per sostenerlo e soprattutto proteggerlo. Medici e psicologi che sono inquadrati nell’organigramma sanitario della Polizia di Stato è di elevata professionalità.
Ma cosa succede in realtà?
Il più delle volte se il collega non raggiunge un accordo “consensuale”, entra nelle categorie giudiziali.
Cosa vuol dire questo?
Che se non si mette d’accordo con la madre (il più delle volte è il collega è maschio, ma è riferito anche all’altro sesso ovviamente) , patisce quindi una serie di ingiustizie e trami difficili da recuperare se non dopo anni….forse. Se tutto va bene, le figure principali con cui dovrà confrontarsi sarà il “mediatore famigliare” (sempre che non ci siano querele di parte, poiché in tal caso, il mediatore già non serve più), questa figura che ha una valenza pseudo giuridica, che stilerà un accordo di massima, delle richieste delle parti (padre e madre) , sarà poi l’atto principale su cui lavorerà l’avvocato unico o delle due parti ,e che presenterà la futura relata di separazione al giudice ,che successivamente emetterà sentenza di separazione, con i dovuti obblighi genitoriali. Questo, ripeto, è ciò che succede se tutto va bene.
Ma andiamo direttamente all’inferno di cosa succede se non va bene.
Inizialmente il collega dovrà uscire di casa, poiché l’usufrutto della casa (aldilà di chi la paga ) sarà della madre (poi possiamo fare mille disquisizioni se è giusto o no, ma principalmente è sempre per il benessere dei figli se ce ne sono). La prima valutazione è vedere se il processo riguarderà il tribunale ordinario o il tribunale dei minori (poiché sono due pianeti completamente differenti). Noi analizzeremo i problemi che subisce il collega. Il più delle volte il poliziotto viene querelato con la tipica querela di “ minacce e aggressione”, questo al fine d’intimorirlo sull’accettare le condizioni (tutte) della madre, ove ella è magistralmente ispirata da avvocati con indubbia moralità etica. I meccanismi legati alla disciplina interna che regola il comportamento dei poliziotti è simile alla ghigliottina. Molteplici sono gli articoli 48 ( poi spiegherò cos’è) ove inviano i poliziotti alla famosa Commissione Medica Ospedaliera ,precisamente nel reparto di neuropsichiatria, per tutte le analisi del caso, perciò analisi mediche e vari colloqui con lo psicologo. Da qui l’invio presso la nostra presidiaria medica. Adesso il passaggio da CMO e presidiaria è molto lunga (parliamo addirittura di mesi) , ovviamente giova ricordare che dal momento che si applica l’art.48 ,al poliziotto vengono ritirati placca e pistola ( per evitare gesti inconsulti ). Nella presidiaria il poliziotto riavrà il piacere di rifare più volte, tutti i quiz che gli hanno permesso l’arruolamento e altri colloqui con psicologi. Purtroppo sarà un discorso da locandiera ma datosi che già un poliziotto prende uno stipendio da fame (il più basso nella famosa Europa), bisogna comprendere che dal momento che il collega non è in servizio, ovviamente non ha più, quelle indennità remunerative che lo fanno sopravvivere economicamente, questo sul peso delle già pesanti spese del collega sono solo fonti di ulteriori preoccupazioni e stress (pago avvocato, pago alimenti, pago mutuo, pago i processi legati all’attività di Polizia),come farà ad andare tranquillo per poter affrontare i quiz? Il colloquio?. Questo ovviamente è solo l’antipasto, infatti, passati i vari mesi di test e quiz ,dove nel frattempo non si è interrotta la sequenza giudiziale, noi ci chiediamo, come sta il collega?!.
Altro aspetto non poco importante, è l’attenzione al tipo di certificazione medica, poi una libera interpretazione del medico può portare addirittura alla inidoneità al servizio.
Abbiamo purtroppo constatato che la dicitura “stato ansioso reattivo” viene scambiato per uno stato depressivo. Ma facciamo sempre un esempio: la depressione è una patologia seria e ben specifica e va trattata come “malattia”. Ma lo stato ansioso reattivo è un aspetto fisiologico (non è una patologia), spero vivamente di essere messo in contraddizione su questa tipo di dicitura, poiché in questo caso il collega ne può trarre vantaggio, come? Se lo stato ansioso reattivo è una patologia o malattia, in questo caso “TUTTI I POLIZIOTTI SONO MALATI”.
Lo stato ansioso reattivo è  un aspetto fisiologico determinato in un preciso arco di tempo, faccio esempio: mi lancio con il paracadute, faccio una manifestazione dove 2000 manifestanti mi vogliono causare del male, intervento su rapina, colluttazione, processo ecc. ecc. Il mio stato ansioso reattivo ha un rilascio di “ADRENALINA”, il paracadute si apre, i manifestanti se ne vanno, il rapinatore è stato arrestato, al processo sono assolto, la colluttazione è terminata, il mio stato ansioso reattivo ha un rilascio di “ENDORFINE” (mi fumo la classica sigaretta). Bene se lo stato ansioso reattivo è una patologia, tutti i poliziotti possono fare causa di servizio e gli può essere riconosciuta. Siccome questo non si può fare ( sennò il ministero dovrebbe pagare troppi soldi ), consigliamo vivamente al poliziotto di farsi accompagnare da una figura medica di riferimento specifica.
Questo la CONSAP L’EVIDENZIA DA CIRCA 10 ANNI e il dipartimento si è riservato di farci avere una risposta. Questo è solo un piccolo aspetto di ciò che capita (sennò non basterebbe la china per scrivere tutto). Ma facciamo delle supposizioni positive, il collega è stato riammesso in servizio (ma rimarrà in sorveglianza medica , ergo due volte l’anno va a fare i test comunque) e dovrà combattere con interminabili turni di servizio e malpagati ( ma pure questo poco importa, stress a parte ). Da qui il nostro intervento al dipartimento di far in modo che il collega in regime di affidamento condiviso possa avere delle agevolazioni sui turni, perché? Ecco che cosa stabilisce la legge in materia di diritto di visita ai figli.
La legge (Legge 8 febbraio 2006, n. 54) garantisce il diritto di visita di un genitore (madre o padre) al proprio figlio e come tale, nella pratica, viene regolato dal giudice in sede di separazione. Inoltre, il diritto del genitore separato ad avere contatti con il proprio figlio è espressamente disciplinato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” e che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto”, fatta eccezione per i casi (rari) concernenti misure “necessarie alla sicurezza nazionale” o alla “protezione della salute”. Ricordando altre sì che il genitore che impedisce o non preleva il figlio può incorrere in una condanna di 3 mesi di carcere, dunque, ritenutasi responsabile del reato ex art. 388, 2° comma, del codice penale: vale a dire colpevole di essersi sottratta all’esecuzione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento dei minori.
Da qui come funziona l’affidamento?
A partire dalla riforma del 2006, in Italia qualora una coppia decida di ricorrere alla separazione i giudici devono privilegiare le tipologie di affidamento dei figli che implicano una stabile attribuzione ambedue i genitori. Nel caso, dunque, non si riscontrino gravi motivazioni atte ad impedirlo l’esercizio della responsabilità genitoriale dovrebbe venire esercitato di comune accordo proprio in virtù del maggiore interesse del figlio e della rispettiva serenità durante lo sviluppo e la crescita. Questo per lo meno nella teoria, perché nella pratica spesso si adotta l’affidamento esclusivo ad uno solo genitore, che solitamente è rappresentato dalla madre. Tale decisione viene presa con l’obiettivo di garantire al figlio (anche in questo caso) una più stabile serenità nel prosieguo della vita familiare. In realtà, però, una simile prassi spesso non fa altro limitare (e non di poco) il diritto alla vista dell’altro genitore, nella maggioranza dei casi appunto il padre. Tutto ciò sarebbe impedito se ci fosse concretamente la corretta applicazione della Legge 54\2006. Ciliegina sulla torta, il mantenimento non può essere detratto fiscalmente, quando non si comprende che qualora fosse il contrario, quei soldi sarebbero di nuovo rimessi sul mercato, per il consumo dei beni di necessità dell’adolescente. Questo è solo uno dei gironi, di quello che forse il nostro Dante Alighieri intendeva, mentre scriveva l’INFERNO. Il Conte Ugolino e la morte per fame è qualcosa di più sottile, il padre\poliziotto che ha giurato per l’ istituzioni, sono le stesse che lo stanno tenendo in “carcere\cella” con la consapevolezza dell’impotenza di non poter vivere e vedere i propri figli…..fino addirittura “senza poter far niente” vederne la fine.
Gianluca (Drago) Salvatori Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  - CONSAP

Gianluca (Drago) Salvatori

Segretario Provinciale Generale Aggiunto di Roma  – CONSAP

Violenza Domestica, chi sono gli autori delle violenze nelle relazioni intime e quale trattamento possibile? Parliamone con il dr. Santo Mazzarisi, referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive “La Vera Forza”, Associazione Il Caleidoscopio

Dott. Santo Mazzarisi Referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive: La Vera Forza, Associazione Il Caleidoscopio.

Dott. Santo Mazzarisi Referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive: La Vera Forza, Associazione Il Caleidoscopio.

In questo articolo per la rubrica “Cultura & Conoscenze”, continua l’approfondimento sulla tematica di psicologia e studio dei comportamenti umani nei vari aspetti. Abbiamo chiesto un nuovo contributo al dr. Santo Mazzarisi dell’Associazione “Il Caleidiscopio”  con cui la CONSAP ha attivato ormai da tempo una convenzione.
Parliamo stavolta di “violenza domestica”e chi sono gli autori delle violenze nelle relazioni intime e quale trattamento possibile da intraprendere.

 

La definizione di violenza domestica contiene al suo interno agiti, comportamenti e modalità relazionali che variano in base alla varietà di rapporti all’interno delle famiglie.
C’è la violenza di un genitore nei confronti di un figlio, quello di un partner o ex partner nei confronti dell’altro/a oppure quella di un figlio su un genitore, quello dei nonni nei confronti dei nipoti o quella agita da chi si occupa di un anziano o un disabile. Purtroppo l’elenco rischia di diventare poco esaustivo perché la violenza spesso si annida in forme non visibili, nascoste agli occhi dei più, e forse percepita ma poco visibile anche da parte di chi la subisce.
Un esempio può chiarire meglio questo punto: modalità relazionali di un partner controllante possono essere presentate da chi le agisce come segno di attenzione e di amore, e ciò può mettere sullo sfondo l’idea di un comportamento violento, enfatizzando gli aspetti che il partner vuole far passare come positivi e accudenti, quando in realtà sono palesemente manipolativi. Una situazione come questa è in realtà molto frequente, e tale frequenza può “normalizzare” il comportamento violento, rendendolo socialmente accettabile e considerandolo una colpa di poco conto.
Il legislatore ha fornito negli ultimi anni strumenti utili a contrastare sempre più i reati dentro l’ambito familiare.
La Legge 23 aprile 2009 n. 38, con l’inserimento dell’art. 612-bis nel Codice Penale, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La legge stabilisce inoltre che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.
Tutto ciò prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati Volantino La Vera Forzaprocedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta. Con il D.L. 93/2013 l’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica, in cui sono presenti i “reati sentinella”, come percosse o lesioni. In tal caso non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante, inoltre l’ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.
Il legislatore, pertanto, ha individuato oltre che il reato e le conseguenti pene, anche la possibilità per gli autori di violenza domestica di riferirsi a contesti riabilitativi e di recupero delle proprie capacità e funzioni relazionali.
Da cosa nasce la violenza domestica?
La violenza domestica è un fenomeno complesso che va compreso e trattato con relativa complessità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 ha individuato i fattori di rischio nell’insorgenza di comportamenti abusivi, raggruppandoli in 4 livelli in interazione tra loro.
Livello individuale: fattori legati all’età, all’uso di sostanze ed al bere, disturbi di personalità, stati depressivi, basso livello di scolarità e bassa capacità di reddito, violenza assistita o subita.
Livello relazionale: alti livelli di conflittualità e instabilità coniugale, dominio maschile in famiglia, stress economico, scarso funzionamento familiare.
Livello comunitario: un contesto latitante che non sanziona i comportamenti violenti in famiglia, basso capitale sociale, povertà.
Livello sociale: norme tradizionali e culturali legate alla predominanza di un genere sull’altro, norme sociali che giustificano la violenza.
Gli interventi di trattamento sugli autori di violenza domestica non possono prescindere tale complessità di fattori. Privilegiarne uno vuol dire sottovalutare la potenzialità omeostatica degli altri, ovvero la tendenza a mantenere inalterato l’atteggiamento violento anche quando se ne cambiano le modalità di azione. Ciò può accadere quando l’attenzione è posta su uno solo di questi fattori.
Ad esempio, i trattamenti improntati fortemente sul modello culturale, presenti in alcuni contesti di intervento italiani, rischiano di creare un pensiero unico in cui, il modello familiare patriarcale tradizionale, diventa elemento principe dell’origine della violenza familiare: un po’ come dire che tutti i maschi cresciuti in famiglie “tradizionali” rischiano di diventare violenti!
La riflessione scientifica invita a valutare la complessità dell’individuo e delle sue relazioni per offrire risposte quanto più attendibili e valutabili. La tentazione di trovare un “profilo psicologico o psicopatologico” dell’autore di violenza domestica rappresenta un ulteriore rischio di renderci vittime di pregiudizi. Dutton, dopo quasi 20 anni di lavoro con gli uomini violenti, afferma “Tutti noi abbiamo lo stereotipo dell’uomo violento: volgare, incolto, un vero e proprio animale. Ma questo non è che un cliché. Quando ho cominciato a mettere insieme gruppi di terapia per gli uomini violenti, sono rimasto sorpreso dalla ‘normalità’ dei partecipanti che ci erano stati mandati dall’autorità giudiziaria”.
Allo stesso tempo le classificazioni possono essere utili per valutare il tipo di intervento da intraprendere. Ad esempio se l’autore di violenza è un narcisista manipolatore un intervento di counseling di coppia diventa inefficace per la capacità di portare avanti solo le sue ragioni, rischiando di confondere ulteriormente la vittima, oppure se è un soggetto che presenta un  discontrollo della impulsività legato a una patologia organica, ad esempio un etilismo cronico, avrà necessità di un intervento diverso da chi usa il controllo sulla vittima in base ad una convinzione sottoculturale di superiorità di genere.
Lo studioso Elbow descrive l’aggressore domestico secondo quattro tipologie:
il controllore: colui che non tollera che il proprio dominio e autorità siano messi in discussione e che pretende un controllo totale sui familiari;
il difensore: vive l’altrui autonomia come una minaccia abbandonica e sceglie speso donne in condizione di dipendenza;
Colui che cerca approvazione: in ricerca perenne di conferme per la propria autostima e aggressivo verso qualsiasi critica;
l’incorporatore: tende a un rapporto totalizzante e fusionale con la partner e la sua violenza è proporzionale alla minaccia reale o alla sensazione di perdita dell’oggetto d’amore vissuta come catastrofica perdita di sé.
Le quattro tipologie elencate rendono ragione dell’erompere della aggressività davanti ad una separazione, o anche davanti la sola minaccia di essa. Ciò che emerge fortemente nel lavoro con gli autori di violenza domestica è l’idea di non riuscire a sostenere una separazione in particolare in quei casi in cui i vissuti abbandonici sono stati ben presenti nel passato nelle prime esperienze familiari.
Parecchie ricerche hanno analizzato questi casi negli studi sui livelli di attaccamento e negli studi sulla origine traumatiche di alcuni comportamenti violenti.
I bambini abbandonati o con una madre emotivamente distaccata e rifiutante mostrano negli studi di Bowby, il creatore della teoria dell’attaccamento, la nascita di uno stile di attaccamento insicuro, caratterizzato da forte dipendenza e contemporaneo timore di essa e dell’abbandono: siamo davanti alla tipica ambivalenza del partner abusante che alterna atteggiamenti affettuosi e aggressivi.
Dutton, esperto in autori di violenza, individua invece nella figura di identificazione paterna la possibile genesi della personalità abusante. Lo studioso rileva che nelle biografie dei violenti ci sono padri freddi, distanti, brutali, che continuamente li umiliavano e rifiutavano ed il cui impatto psicologico è stato talmente forte da mettere in secondo piano il possibile rifiuto materno.
Le teorie esposte rappresentano ovviamente una spiegazione del fenomeno e non una giustificazione: si parla di probabilità statistica e non di determinazione diretta. Un esempio di ciò è la capacità di resilienza mostrata negli studi da bambini che avevano vissuto esperienze avverse: la capacità di ripresa e rapido superamento di un evento dannoso.
Creare uno spazio di ascolto e trattamento per la violenza domestica appare pertanto una esigenza fondamentale per il contrasto alla violenza, al pari della protezione verso le vittime, così come suggerisce il legislatore, ed è carica di elementi di complessità che possono venire trattati da esperti nell’ambito e che non può essere delegata alla improvvisazione e alla “buona volontà”.  A volte l’ammonimento viene inteso come un rassicurante e bonario consiglio a smettere un comportamento, che per la specifica personalità della persona a volte è complesso abbandonare. Maggiore professionalità ed esperienza in tal senso rappresentano una garanzia di maggior controllo sulla recidiva dei comportamenti violenti.
E adesso una recente esperienza..
L’associazione Il Caleidoscopio da anni si interessa del fenomeno avendo aperto nel 2013 il Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive denominato La Vera Forza, collaborando con realtà territoriali e formando i propri operatori al trattamento degli autori di violenze domestiche. Il lavoro finora condotto ha spinto a interrogarsi sulla valutazione dell’efficacia degli interventi e la riduzione del rischio di recidiva.
A questa esigenza ha risposto il gruppo di lavoro dell’Ordine degli Psicologi del Lazio sulla Violenza nelle relazioni intime, che ha avviato un progetto di ricerca e intervento presso alcuni penitenziari del Lazio, dell’Abruzzo e dell’Umbria sul maltrattamento e sul rischio di recidiva.
Il punto di partenza della ricerca, che sta coinvolgendo attualmente la formazione degli operatori penitenziari, è valutare il rischio, sulla base del quale organizzare misure adeguate e coerenti, improntando un percorso di valutazione psicologica del detenuto per reati della sfera della violenza domestica e il possibile inserimento in un percorso di gruppo.
La cornice teorica su cui si muove il progetto è il costrutto di psicopatia, nella cui definizione di Robert Hare (2009), è “un disturbo della personalità definito da una serie specifica di comportamenti e relativi tratti di personalità che sono valutati come negativi e dannosi da un punto di vista sociale”.
Ad alti livelli di psicopatia corrisponde un aumentato rischio di recidiva di comportamenti violenti.
Lo strumento diagnostico più utilizzato al mondo per la misurazione del costrutto di psicopatia è la PCL-R: si tratta di un test clinician-report multimetodo che, attraverso l’applicazione di un’intervista semi strutturata e l’analisi della documentazione personale, degli atti processuali e delle informazioni collaterali relative al soggetto, permette di valutare accuratamente il grado di psicopatia di un individuo.
La ricerca attualmente è in fase di avvio e verrà condotta dal comitato d’area del gruppo di lavoro sulla violenza nelle relazioni intime dell’ordine degli psicologi del Lazio.

Dr. Santo Mazzarisi
Referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive: La Vera Forza, Associazione  Il Caleidoscopio.