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LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA: Un tentativo mal riuscito ! Il parere del dr Edoardo MORI

Nella foto il dr Edoardo MORI

Nella foto il dr Edoardo MORI

La CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia ha chiesto al dr Edoardo Mori, tra i massimi esperti sulla legislazione delle armi, un parere sulla nuova legittima difesa, alla luce delle recenti novità normative.

Per legittima difesa si intende la regola che consente all’uomo di ferire o uccidere un altro uomo che lo aggredisce ingiustamente.

È un comportamento animale istintivo, frutto di centinaia di migliaia di anni di evoluzione, quello di difendere ad ogni costo la propria vita, il proprio gruppo, i propri beni. È regola naturale mai posta in discussione, salvo che da qualche squilibrato, di quelli, per intenderci, che non schiacciano i pidocchi per non far loro male.

Le legislazioni antichissime prevedevano la pena di morte immediata per la violazione di domicilio e la rapina.

Ad esempio nelle leggi di Manu, anteriori di qualche secolo al cristianesimo, si legge:

  1. Per la propria sicurezza, in una guerra a difesa dei diritti sacri o per proteggere una donna o un Brahmano, colui che uccide giustamente non è colpevole.
  2. Un uomo deve uccidere, senza esitazione, chiunque gli salti addosso per ucciderlo, quand’anche questi sia il suo rettore, un fanciullo, un vecchio o un Brahmano versato nella Scrittura.
  3. L’uccidere un uomo che tenta d’assassinare, in pubblico o in privato, non dà colpa di omicidio: il furore è alle prese col fuoco.

La Bibbia dice ( Esodo 22:2-3): Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.

Il Vangelo (Luca 22:25-39) racconta Poi Cristo disse loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa?» Essi risposero: «Niente». Ed egli disse loro: «Ma ora, chi ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Matteo (26,52) aggiunge, chi di spada ferisce di morte perisce. Quindi il Vangelo è tutto men che pacifista: come si vede, gli apostoli erano armati e valeva il principio che chi aggrediva con armi poteva essere ucciso.

Non vi era alcun bisogno di norme sulla legittima difesa, ma si cercava solo di evitare che la legittima difesa venisse utilizzata come comoda scusa.

Ciò risulta chiaro dalla legge romana delle XII Tavole

  1. Se alcuno ha commesso un furto di notte e se il ladro è stato ucciso, l’uccisione sia legittima.
  2. Di giorno [è legittima l’uccisione] se il ladro si difende con un’arma e [il derubato] ha lanciato grida di aiuto. 

Ma saltiamo quasi 2500 anni e veniamo ai tempi nostri. In Germania il legislatore tedesco del 1871 aveva scritto all’art. 53 del Codice Penale: Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L’eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura. Egli aveva capito ed espresso perfettamente i concetti che quando si è aggrediti si ha il diritto di fare tutto ciò che è necessario per respingere l’aggressione e che bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima, della realtà e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge! In situazioni di pericolo, scattano le reazioni istintive di difesa e non si ha tempo di pensare a ciò che dice la Cassazione! I propri diritti sono infinitamente più importati di quelli di colui che delinque.

In Austria si scrive (art. 3 CP) che non è punibile chi esercita la difesa necessaria per respingere un’aggressione illecita diretta e immediata e diretta contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà o patrimonio, salvo il caso che il danno temibile sia modesto e inadeguato al danno che si può recare all’aggressore. Aggiunge poi che se chi si difende come sopra ed usa una difesa inadeguata non è punibile se ciò avviene solo a causa dell’agitazione paura o spavento, dovuto all’aggressione, salvo che esageri per colpa.

In Italia l’art. 52 del nostro codice penale del 1931 scriveva che Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Era una formulazione che richiamava giustamente il presupposto della necessità di difendersi per tutelare un qualsiasi diritto, personale o patrimoniale, ma che poi introduceva il surreale requisito della proporzione fra offesa e difesa. Una di quelle idee che possono venir solo al giurista che conosce le carte più della vita perché altrimenti conoscerebbe il vecchio detto che le botte non si danno a patti. Quando si viene aggrediti non si sa mai come va a finire, una spinta o un pugno possono uccidere, chi appare innocuo può essere un esperto di arti marziali o può tirare fuori un coltello, chi sembra voler rubare solo un pollo può darsi che ci prenda a calci per farsi dare le chiavi del pollaio, chi sembra solo può avere un complice, e così via. Anche i giudici han finito per capire che la norma era inadeguata e hanno aggiunto la precisazione che la proporzionalità deve essere valutata in relazione ai mezzi di difesa di cui si dispone. Se ho solo un’arma da fuoco e non posso limitarmi a sparare in aria, sono legittimato a sparare vero l’aggressore “e dove colgo, colgo“.

Lo spirito della legge era così favorevole alla difesa che il famoso professor Antolisei poteva correttamente sostenere che nel momento in cui il cittadino si difende egli si assume una funzione pubblica e deve essere equiparato ad un pubblico ufficiale (quindi responsabilità solo in caso di colpa grave e nessun risarcimento). Sarebbe poi bastato rilevare che è l’accusatore che deve provare l’inesistenza dell’invocata legittima difesa, e molti processi non sarebbero neppure nati.

La norma sarebbe stata comunque accettabile se applicata con buon senso e conoscenza della realtà; il diritto è solo uno strumento per realizzare risultati considerati giusti dalla volontà popolare e il giudice deve saperlo usare bene; purtroppo si nota spesso che il giudice è come un operaio che si trova in mano un martello e non sa che cosa sia un martello e che cosa sia un chiodo e quindi lo usa secondo l’idea personale che se fa. È accaduto quindi che i giudici italiani si sono messi a cavillare sul principio morale (e non giuridico) se sia o meno giusto uccidere per proteggere un bene diverso dalla vita, se sia giusto uccidere un rapinatore che vuole solo i soldi (per molti popoli di un recente passato la rapina e l’ingresso violento in casa altrui erano puniti con la pena di morte!), hanno ignorato che l’art. 52 prevedeva la difesa di ogni diritto e non solo di quello alla propria vita, hanno iniziato ad utilizzare il bilancino per pesare situazioni normalmente fuori controllo, finendo così per creare una situazione assurda. L’impressione del popolo era che ormai rischiasse più chi si difendeva che chi aggrediva, che il giudice “cerchiobottista” per natura, un po’ di eccesso colposo lo trovava sempre, che il doversi difendere in un processo era quasi inevitabile e che ci si rimetteva molti più soldi di quanti ne sarebbe riuscito a prendere il rapinatore!

Era un risultato chiaramente inaccettabile. Da ciò varie proposte di modifica sempre avversate dai “filosofi” (chi ritiene sacra la vita di un lupo, non può tenere in minor conto la vita di un rapinatore) e, stranamente, anche dalla magistratura la quale spesso dimentica che è pagata per applicare le leggi e non per giudicarle e che un giurista non ha la preparazione per essere un politico o un sociologo o un criminologo.

L’ultima proposta è riuscita ad andare in porto ed è diventata legge il 29 aprile 2019.

Vediamo che cosa cambia nell’art. 52.

A – Ferma la regola della proporzionalità fra offesa e difesa, viene stabilito che non si tiene conto della proporzionalità, nel caso in cui vi è violazione di domicilio o ingresso in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, e che è consentito difendere anche i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La frase in corsivo, già introdotta dalla legge 59/2006, chiarisce quando si possono difendere beni ed è regola errata perché non si capisce come vi possa essere desistenza e contemporaneamente pericolo di aggressione: io capisco che secondo il legislatore, se mi stanno rubando l’auto dal garage della villa e me ne sto ben chiuso in casa, non vi è pericolo di aggressione e quindi devo lasciar rubare la macchina. Conclusione ripugnante.

Purtroppo è stata conservata una frase del comma secondo con cui si richiede che venga usata un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: cosa assolutamente stupida perché sembra dire che se uso la sciabola del nonno non denunziata, rispondo di omicidio volontario, così pure se usassi un mazzo di fiori, mezzo non idoneo ad offendere! Tipica stupidità degli orecchianti del diritto.

B – Viene aggiunto un nuovo comma quarto in cui si dice che si è sempre in stato di legittima difesa se si respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone. Concetto giusto, ma espresso in modo stupido: se mi trovo uno in camera da letto, al buio, come faccio a sapere se l’intruso è solo o in compagnia, se è armato o disarmato, se ha mezzi di coazione fisica (gli scarponi chiodati saranno un mezzo sufficiente? devo controllare il tipo di chiodi?).

E che vuol dire con minaccia dell’uso delle armi? basta dire “attento che ti sparo”, “attento che sono armato”, o bisogna avere un’arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo. Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norma la loro volontà, lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!

Secondo chi ha scritto la norma, dovrei accendere la luce, informarmi bene su che cosa l’intruso vuole e se mi dice che vuole solo prendere un po’ di gioielli, gli auguro buon lavoro e mi giro dall’altra parte! Ma dove li trovano questi scribacchini del diritto?

C – All’art. 55 c.p. sull’eccesso colposo è stato aggiunto un comma che un pastrocchio incomprensibile. Si scrive che nei casi di difesa da intrusione in abitazione o luoghi di lavoro di cui ai commi 2, 3, 4 dell’art. 52 non è punito se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5). L’art. 61 c.1 n.5 prevede una aggravante per il reo che ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Come una aggravante si possa utilizzare per escludere la pena invece che per aumentarla è un mistero gaudioso. Per non turbare irreversibilmente la mia mente, sono costretto a pensare che il legislatore, nel suo stato di marasma linguistico, abbia voluto dire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritto di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore! Essa vale specialmente per tutti i casi di aggressione al di fuori dei lungo di abitazione e lavoro e quindi ha valore generale. La mia è solo un’ipotesi, ma è l’unica che non porti ad orrori giuridici.

– che non vi è mai eccesso colposo se si è agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Come detto sopra è norma già nota ad altri paesi europei ed è sacrosanta perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l’adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola “grave”. Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi “gravemente” perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all’aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di “grave” turbamento perché questo è soggettivo e non misurabile. Negli altri paesi la formula serve per aiutare nel modo più benevolo chi si è difeso ed ha protetto la società; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma!

Leggo che nelle osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica si dice che necessariamente “il grave turbamento” non può essere soggettivo, ma oggettivo. Pare che siano stati i suoi “consiglieri giuridici” (a naso direi dei magistrati) a scrivere ciò. Cosa da restare a bocca aperta a leggerla perché ovviamente le passioni non si possono misurare e non si possono provare; sarebbe come stabilire se uno è molto innamorato o poco innamorato! Un giurista serio avrebbe invece ricordato a tutti che in Italia vige la presunzione di innocenza e che quindi se chi si è difeso dichiara di essere stato turbato dall’aggressione gli si deve credere fino a prova contraria, la quale deve essere fornita dall’accusa e non certo dall’indagato. Questa affermazione è ancora l’espressione di quella sconcia mentalità giuridica di cinquant’anni orsono in cui si affermava che se uno veniva aggredito nel bosco di notte da un bandito, era lui a dover dimostrare che il bandito lo voleva davvero rapinare! E senza testimoni, poteva anche essere condannato!

Ho letto anche che secondo certi giuristi (sicuramente ministeriali perché è opinione diffusa in tali ambienti) in Italia la difesa del cittadino è riservata alle forze di polizia è quindi è cosa anomala che il cittadino si difenda da solo e che vi siano le guardie del corpo (che infatti non sono mai state riconosciute!). Sia chiaro che di anomalo vi e solo la mente di chi si inventa certe idee, senza la minima base normativa e in contrasto con i principi costituzionali (primo fra tutti il diritto a difendersi in ogni caso, anche dallo Stato, se questo sbaglia, secondo che il cittadino ha il dovere di aiutare lo Stato a risolvere i problemi della società!).

Il grave e serio difetto della norma è che si è pensato solo alla legittima difesa domiciliare o sul luogo di lavoro ignorando del tutto la necessità di legittima difesa all’aperto o quando si viaggia in auto. Il principio che il turbamento esime da colpa, che in tutti gli altri paesi vale per ogni tipo di aggressione, in Italia è stato ristretto alla aggressione con intrusione; delle situazioni di minorata difesa, si tiene conto solo se vi è intrusione. Per il nostro stupido legislatore si ha diritto di essere spaventati solo in casa e non in un bosco o sulla pubblica via; una donna si deve spaventare solo se la violentano in casa e non se un tizio le salta addosso in un vicolo. Il benzinaio si può turbare se cercano di rapinarlo entro il suo chiosco, ma se esce con l’incasso e lo aggrediscono a sprangate a dieci metri dal chiosco deve stare bene attento; guai se lui e la donna non valutano la situazione col bilancino!  È un modo di ragionare ignobile!

D – L’articolo 7 della legge modifica il regime della responsabilità civile stabilendo che non si risponde per i danni nei casi in cui l’art. 52 ha stabilito che ricorre sempre la legittima difesa. È cosa ovvia e non c’era nessun bisogno di scriverlo. Nessuno ha mai pagato i danni per una condotta che la legge considera lecita! E quando l’art. 55 esclude che vi sia eccesso colposo è ovvio che non si devono pagare i danni. Ed invece, altro mistero gaudioso. la norma prevede che quando l’eccesso colposo è escluso perché si agito in condizioni di minorata difesa (buio, luogo malfamato, ecc.) o per grave turbamento, non si è punibili ma però al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. Norma di totale incongruenza giuridica: o l’eccesso colposo non c’è e non si è punibili e non vi può essere risarcimento, oppure la colpa c’è e vi deve punizione e risarcimento. Certamente il legislatore può punire l’eccesso colposo con una piccola ammenda e limitare il danno ad una cifra simbolica, ma non può condannare a pagare i danni chi tre parole prima ha dichiarato essere innocente!

Chi ha scritto la norma si è sbagliato: semmai doveva scrivere che nei casi in cui vi è eccesso colposo la liquidazione del danno deve essere ridotta al minimo stante l’evidente efficienza causale della condotta del rapinatore.

E – L’art. 8 stabilisce che a colui che si è difeso ed è stato indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo Stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d’Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusati e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e risultato innocente solleverà la questione del rimborso delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti e non solo a chi ha si è difeso da una aggressione!

F – L’articolo 9 stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità. Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi! Però non cambia nulla perché in Italia non si riescono a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!

 

Un problema è sfuggito al legislatore il quale ha modificato l’art. 55 sull’eccesso colposo in relazione alla legittima difesa, ma non ha previsto l’estensione dei nuovi criteri di valutazione a chi si trova a dover usare le armi per adempiere ad un dovere del proprio ufficio (art. 53 c.p.) il che significa che l’agente di PS di fronte al giudice è sfavorito rispetto al privato: egli non può invocare il fatto di essere vittima di una intrusione, di essersi trovato in condizioni di minorata difesa (ad es. da solo in un quartiere in mano alla criminalità) o di aver agito in stato di grave turbamento (non credo che le Forze di polizia siano addestrate tutte al combattimento con gli incursori e le teste di cuoio, e comunque chiunque si può sentire turbato se ci si trova di fronte un terrorista che potrebbe essere imbottito di esplosivo).

La dimenticanza è grave perché le Forze di polizia continuano ad essere soggette a veder valutato il loro comportamento dei giudici che sanno usare solo il bilancino, i quali pensano che sparare un colpo basta e avanza (la regola saggia è invece di sparare fino a che l’aggressore non è steso a terra a senza armi in mano) e sono capaci di indagare per vilipendio di cadavere chi ne spara un secondo, che pretendono di sapere con precisione, leggendo i codici, che cosa è giusto fare in situazioni di pericolo. Ma se non lo sa neppure il Ministero che mai ha scritto regole di ingaggio per la polizia! Forse dovrebbero imparare dai medici i quali operano seguendo linee guida ufficiali e vanno esenti da colpa se le osservano.

In conclusione si può dire che una legge nata con le miglior intenzioni, per tutelare il cittadino e le Forze dell’Ordine da forme di accanimento giudiziario, è stata massacrata dai suoi estensori che hanno vanificato le buone intenzioni; la legittima difesa rimane confinata da troppi paletti il cui peso è lasciato alla valutazione del giudice e il numero di coloro che verranno trascinati ingiustamente di fronte alla giustizia non cambierà. È vero che poi potrà ottenere il rimborso delle spese, ma nessuno gli pagherà mai i danni, le spese aggiuntive, il danno morale e all’immagine.

Dispiace vedere come i magistrati siano sempre pronti a dare giudizi politici, non di loro competenza, sulle nuove leggi, ma non intervengano mai per migliorarne il profilo tecnico e per aumentare l’efficienza della giustizia; pare che non accettino che sia la legge a stabilire quando una persona è colpevole o innocente, con regole migliori di quelle che può partorire la mente di un singolo giudice, competente, forse, sul come leggere una legge, ma sicuramente non esperto in altri campi.

 

Edoardo Mori: Ex Giudice di Cassazione, si occupa da sempre di armi. Esperto cacciatore, conoscitore di armi antiche e ancor più esperto della normativa in vigore è un importante punto informativo sempre aggiornato sulle novità legislative del nostro Paese. Articolista per le maggiori pubblicazioni di settore come Diana Armi, Armi e Tiro, Tac Armi.
Autore del sito web Enciclopedia delle Armi con 4 milioni di visitatori.
Ha  pubblicato il “IL CODICE DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI” edizione 2016

 

Taser e altri storditori elettrici, “in Italia al solito siamo allo sbando legislativo…” il parere del dr Edoardo Mori

La pistola Taser già in uso ad alcune Forze di Polizia estere

La pistola Taser già in uso ad alcune Forze di Polizia estere

La CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia ha chiesto al dr Edoardo Mori, tra i massimi esperti sulla legislazione delle armi, un parere sull’utilizzo della pistola Taser anche per i poliziotti italiani.

Dr Mori . Chiariamoci le idee in materia di strumenti che provano spasmo muscolare mediante una scarica elettrica o, come li ha chiamati il nostro legislatore, “storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione“.

Il decreto legislativo 204/2010 li ha classificati fra le armi proprie. La Cassazione, che una ne pensa e dieci ne sbaglia, ha insistito nello scrivere  che si tratta di armi comuni da sparo! Con tutta evidenza non ha mai capito che la legge 110 1975 mette fra le armi da sparo solo quelle da fuoco e, in via eccezionale, per assimilazione, quelle ad aria compressa. Inoltre per  la direttiva europea vecchia e nuova  si intende per «arma da fuoco» qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente. In questi strumenti a scarica elettrica mancano una canna  e una cartuccia e quindi non potranno mai rientrare fra le armi da sparo.

Quindi, arma sì, arma da sparo mai.

Vi sono due tipologie di strumenti:

Quelli Taser, a forma di pistola in cui due aghi collegati ciascuno con un sottile filo elettrico, lungo fino a 15 metri nella versione per polizia (circa 5 metri per i privati), vengono sparati mediante una carica di aria compressa contro il bersaglio che deve essere colpito da entrambi, un po’ distanziati  i fili trasmettono una scarica elettrica che attraversa il corpo umano tanto più ampiamente quanto più gli aghi sono distanti. La carica è ad elevata tensione e amperaggio sufficiente a provocare forti crampi muscolari e la caduta a terra della persona colpita.

Quelli detti electroshocker, a forma di parallelepipedo impugnabile, che recano la parte anteriore stretta due elettrodi distanziati di qualche centimetro l’uno dall’altro (si calcola un cm ogni 100.000 volt); se si attiva lo strumento si vede la scarica che passa da un elettrodo all’altro; se lo strumento è appoggiato al corpo umano la scarica passa da un elettrodo all’altro, ma dentro il corpo e provoca così una contrazione dolorosa del muscolo colpito.

Mentre per i Taser ormai vi è la certezza che si tratta di armi bianche vere e proprie in quanto provocano una temporanea incapacità totale della persona colpita e talvolta anche la sua morte per tachicardia e fibrillazione cardiaca. Molto dipende dai punti tra cui si verifica la scarica e dalla condizione fisica della persona colpita. Non avrebbe alcun senso usare un Taser a bassa potenza perché esso non sarebbe in grado di fermare un aggressore a distanza il quale, se non gettato a terra, continuerebbe ad avvinarsi o a fuggire.

Gli electroshocker sono costruiti con diverse potenze fino  1.2 millioni di Volt  e 14 Ampère e non vi è dubbio che al di sopra di una certa potenza rientrano anch’essi fra le armi proprie e son pericolosi quanto e più di un Taser. Molti Stati hanno quindi adottato norme per regolare il loro uso da parte dei civili.

Se prendiamo l’esempio della Germania si vede che fin dal 1977 essi sono considerati armi, salvo i tipi approvati BTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), sigla a noi noto perché è quella che certifica le armi ad aria compressa liberalizzate.

Questo ente li approva se non sono idonei a provocare danni permanenti alla salute e non possono impartire una scarica che duri oltre i 10 secondi. Lo strumento può essere venduto solo maggiorenni e portato solo con una licenza speciale specifica e può essere impiegato soltanto per legittima difesa.

Di fatto in Germania sono approvati con una potenza massima di 500.000 Volt, ma se ne trovano da 200.000 e da 100.000, ben poco efficaci.

Gli effetti di quello più potente sono i seguenti: la scarica riesce a penetrare anche attraverso indumenti di un certo spessore e di cuoio, ma ovviamente l’effetto si riduce; il massimo effetto si ha con il contatto diretto sulla pelle. L’effetto inoltre è collegato alla durata del contatto. Con un contatto fino a due secondi si ha un crampo muscolare che, ad esempio, può far lasciare la presa su di un braccio o al collo o da far mollare un coltello. Con un contatto fino a quattro secondi la persona colpita in un posto sensibile soffre un forte shock, è stordita e può persino cadere. Con un contatto fino a 10 secondi il soggetto subisce un forte shock, è disorientato, non riesce a muovere la parte colpita e si può agevolmente scappare.

Si tenga presente che l’effetto sorpresa influisce molto sullo sconcerto della aggressore e che è necessario cercare di colpire parti sensibili come le parti molli, la bocca, gli occhi, il naso, il collo; una scarica sulla spalla e sull’anca possono immobilizzare l’arto colpito.

Il vero problema è quindi quello della durata del contatto; siccome questi strumenti sono abbastanza voluminosi è difficile nasconderli all’avversario e se questi è preparato, al primo contatto si scosta e perciò il tempo di scarica si deduce al massimo ad un secondo. In Internet vi sono filmati di persone che si scaricano 500.000 V sul braccio con il solo effetto di un suo modesto crampo! Per difesa privata è uno strumento sciocco, di uso scomodo, non portabile in tasca, non usabile di sorpresa, che può essere facilmente evitato dall’aggressore; molto meglio la bombolette al peperoncino che costano un decimo.

In Italia al solito siamo allo sbando legislativo. È vero che il legislatore questi arnesi li ha inseriti tutti, senza distinzione, fra le armi proprie, ma avrebbe avuto l’obbligo di stabilire oltre quale voltaggio ci si possono attendere danni alla salute, e quando si è di fronte ad un giocattolo e non ad un’arma, così come ha fatto quando ha liberalizzato gli spray al peperoncino.

Qualcuno, Ministero dell’Interno compreso, pensa che la valutazione sulla idoneità ad offendere sia stata attribuita al Banco di prova, e lo crede lo stesso Banco di prova che si è messo a dar valutazione in materia manganelli! Nulla di più sbagliato: il decreto legislativo 29 settembre 2013 numero 121 ha attribuito al Banco la competenza in materia di armi e strumenti ad aria compressa e non certo su altri strumenti atti ad offendere come coltelli, forbici e punteruoli! Del resto la valutazione sulla lesività è materia di competenza della medicina legale e non di meccanici.

La circolare del 28 luglio 2014 per spiegare il decreto legislativo ha preso quindi una grossa cantonata.

Qualche ditta  ha richiesto pareri a periti ed uno di Torino avrebbe risposto che ”l’esperienza di utilizzo pluriennale e gli studi sperimentali svolti negli Stati Uniti, condotti su stimolatori analoghi a quelli in esame, ma con repetition rate di circa 29 Hz hanno dimostrato una ridotta o nulla pericolosità di questi dispositivi in caso di utilizzo su persone e/o animali.”

L’affermazione è corretta, ma di fronte alla statuizione normativa per cui questi strumenti sono tutti armi proprie, manca una norma che consenta a chicchessia,  Banco compreso, di fare una valutazione di idoneità o meno ad offendere, come richiesto dalla legge.

In conclusione la situazione è questa: è inutile arrampicarsi sugli specchi, il legislatore considera tutti gli strumenti da elettrocuzione come armi proprie, solo una norma specifica contenuta in una legge può derogare a questo principio; non c’è bisogno di impiantare commissioni di esperti perché basta attenersi a quanto hanno già accertato altri Stati.

Veniamo ora al problema della adozione di questi strumenti non letali da parte delle forze di polizia.

Quella di essere dotati di mezzi non letali per affrontare violenti, da soli o in gruppo, è un’esigenza molto sentita dalle forze di polizia. Ed è veramente il frutto di una politica schizofrenica il mettere un agente dell’alternativa di sparare, uccidere, perdere il posto, magari essere condannato a pagare i danni, oppure prendersi sassate, bastonate e bombe molotov. È una cosa schizofrenica l’aver affermato il principio che per bloccare un ubriaco violento bisogna essere esperti di arti marziali, rischiare di prendere calci, essere almeno tre, quando vi sono tanti mezzi efficaci ed innocui. Io, nel mio piccolo, mi sono convinto che per la carriera dei politici è meglio che muoia un poliziotto piuttosto che un dimostrante mascherato e armato di ordigni esplodenti da guerra.

Nel valutare l’armamento della polizia non si deve stabilire se l’arma non letale sia più o meno dolorosa o pericolosa, ma solo se sia preferibile ad un’arma sicuramente letale ed impiegabile solo in casi estremi. Ovvio quindi, se si potessero curare i disturbi mentali e politici, che i pallettoni di gomma, le bombolette al peperoncino, gli storditori elettrici ed altre cose simili sono preferibili senza dubbi ed esitazioni.

Un bell’esempio invece, della volontà di non affrontare il problema era contenuto nel decreto-legge 22 agosto 2014 numero 119 in cui si stabiliva che :

Art. 8 comma 1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica (oh bella! volevano fare esperimenti sul pubblico o non gas velenosi?) e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti dì spesa previsti dal comma 1, lettera a).

Altro che 30 giorni, sono passati tre anni e non se n’è fatto nulla! E, siccome il Taser non lo hanno inventato gli italiani, e siamo gli ultimi ad avere problemi sulla sua adozione, proprio non si capisce che cosa ci fosse da sperimentare. La scienza internazionale ha già sperimentato ampiamente; fin dal 2009 si può leggere il volume di Kroll e altri TASER® Conducted Electrical Weapons: Physiology, Pathology, and Law. L’importante studio Sigitas Laim ed altri, The effect of conducted electrical weapons on the human body, in Acta medica Lituanica, 2, 2014 ha concluso che “Lo stress presente nel corpo, una malattia sistemica e la presenza di sostanze chimiche nel corpo modificano la risposta del corpo ad impulsi elettrici che aumentano direttamente il rischio di aritmia cardiaca causa lo sviluppo di fibrillazione ventricolare e la probabilità di morte cardiaca improvvisa. Si raccomanda ai funzionari che usano armi elettriche che nel luogo dell’evento ci sia personale medico qualificato (ambulanza) in grado di fornire il primo soccorso in caso di complicazioni dopo l’uso dell’arma

Di recente sull’importante American Journal of Forensic Medicine & Pathology, giugno 2015 è comparso uno studio sperimentale su esseri umani  dal titolo Electromuscular Incapacitating Devices Discharge and Risk of Severe Bradycardia in cui si valuta il rischio cardiaco della  scarica da Taser, rischio esistente, ma non letale se non in casi molto particolari. Sicuramente molto minore del rischio di un colpo di pistola!  Che cavolo possiamo mai sperimentare di diverso in Italia? La situazione di fatto è nota ed  il rischio da assumere pure; si tratta solo di decidere come hanno già fatto tanti Stati, senza attendere di trovare il modo su come mangiare sui Taser, così come è avvenuto per i braccialetti elettronici (in Germania il controllo sui detenuti rilasciati  è affidato a ditte private al costo di 20 euro per persona, fornitura del braccialetto compresa; quanto ci costa in Italia?).

Ovvio poi che ci vuole da parte dei politici quel minimo di capacità e di coraggio per stabilire con chiarezza quali sono i doveri e poteri dei poliziotti, i quali non devono dover tremare per inconsulte iniziative di PM sciocchi e. ancor più importante, quali sono i doveri dei cittadini di fronte alla polizia! Ho visto in stati confinanti, noti per la loro civiltà, che i poliziotti pretendono dai cittadino la massima educazione e il massimo rispetto e, se la trovano, sono altrettanto rispettosi. Ma sono severissimi e decisi contro i prepotenti, i violenti, i disturbatori della pace sociale e tutti coloro che pensano di avere solo diritti e non avere ma doveri.

 

Edoardo Mori

Edoardo Mori: Ex Giudice di Cassazione, si occupa da sempre di armi. Esperto cacciatore, conoscitore di armi antiche e ancor più esperto della normativa in vigore è un importante punto informativo sempre aggiornato sulle novità legislative del nostro Paese. Articolista per le maggiori pubblicazioni di settore come Diana Armi, Armi e Tiro, Tac Armi.
Autore del sito web Enciclopedia delle Armi con 4 milioni di visitatori.

 

 

Addestramento Spray Urticante Polizia di Stato. “Un sistema bizzaro!” lo dice il dr. Edoardo Mori esperto di armi e normative in vigore sull’utilizzo delle armi

Dr MoriDr. Mori come giudica i recenti sistemi di addestramento all’utilizzo dello Spray Urticante per le Forze di Polizia e nello specifico per la Polizia di Stato e ritiene sia il caso di eseguire criteri particolari per l’addestramento?

In effetti l’idea che per imparare ad usare le bombolette spray l’allievo debba subirne l’effetto in una stanza è a dir poco bizzarra!

In primo luogo perché se uno non è proprio stupido o disperato, la bomboletta non la userà mai dentro una stanza perché soffrirebbe quanto il destinatario dello spruzzo!

Probabilmente chi si è inventata questa disposizione ha sentito dire che così fanno nel corso di addestramento degli incursori; purtroppo non ha capito che gli incursori si chiudono in una stanza perché si devono addestrare a resistere al gas lacrimogeno e non certo per imparare ad usare il nemico.

In secondo luogo si potrebbero fare degli esperimenti tanto “per capire l’effetto che fa”, ma ovviamente solo se l’esperimento sia sicuramente innocuo.

Invece l’olio di peperoncino del tutto innocuo non lo è. Secondo uno studio ufficiale già fatto nel 1995 negli Stati Uniti, Melecita M. Archuleta,  Oleoresin capsicum – toxicology evaluation and fuzard review, una esposizione appena prolungata può provocare dermatiti, disturbi nasali e polmonari e persino effetti gastrointestinali; si finisce sugli occhi può provocare erosioni della cornea; nulla che non scompaia dopo qualche giorno di cure, ma agli effetti medico-legali si tratta di una malattia con lesioni.

Molto più importante sarebbe studiare un regolamento di impiego dello spray da parte delle forze di polizia. Ad esempio in un in una circolare nel distretto americano della Columbia trovo che si può usare su di una persona in custodia solo se questa Usa resistenza, che non si può usare lo spray contro bambini e contro persone con più di 65 anni salvo casi molto speciali, che non si può usare solo per evitare danni alle cose, che non si può usare per disperdere gruppi di persone che non creino pericolo per la sicurezza pubblica disobbedendo o un ordine loro dato; inoltre si stabilisce che lo spray non può essere usato a meno di 1 m di distanza, che il destinatario sia invitato a desistere dalla sua condotta, in quanto possibile, che bisogna dare al soggetto acqua per lavarsi entro 20 minuti, che occorre accompagnarlo all’ospedale, bisogna evitare di spruzzare persone affette da asma, enfisema, disturbi cardiaci, occorre attivarsi immediatamente con cure mediche se la persona presenta reazioni anomale alla sostanza, l’area in cui si è fatto uso dello spray va considerata “scena del crimine”, come se il poliziotto avesse sparato con una pistola occorre immediatamente far constatare che l’uso dello spray è stato regolare, eccetera eccetera (si vedaGeneral Order del 57 ottobre 2002, Metropolitan Police, Disctrict of Columbia (Washington).

 

Certo che se al Ministero continuano con queste invenzioni viene da preoccuparsi. Non è che i poliziotti che indagano su reati sessuali dovranno essere prima violentati a scopo di istruzione?

spray pepeSpray Urticante Effetti

Intervista a cura Ufficio Stampa CONSAP Roma 

Edoardo Mori: Ex Giudice di Cassazione, si occupa da sempre di armi. Esperto cacciatore, conoscitore di armi antiche e ancor più esperto della normativa in vigore è un importante punto informativo sempre aggiornato sulle novità legislative del nostro Paese. Articolista per le maggiori pubblicazioni di settore come Diana Armi, Armi e Tiro, Tac Armi. Autore del sito web Enciclopedia delle Armi con 4 milioni di visitatori.  Ha  pubblicato il “IL CODICE DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI” edizione 2008