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PENSIONI, la C.P.P. CONSAP chiede un Decreto Legislativo correttivo-integrativo che estenda il diritto al personale della Polizia di Stato per l’applicazione dell’aliquota pensionistica al 44%

C.P.P. - Confederazione Pensionati Polizia - CONSAP
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La C.P.P. CONSAP chiede un Decreto Legislativo correttivo-integrativo che estenda il diritto al personale della Polizia di Stato per l’applicazione dell’aliquota pensionistica al 44%


LA C.P.P. CONSAP CHIEDE IL RICONOSCIMENTO PER LA POLIZIA DI STATO DELL’ALIQUOTA PENSIONISTICA AL 44% PER COLORO CHE SONO IN SISTEMA RETRIBUTIVO

Questa disparità di trattamento è qualcosa di inaccettabile !!!

La Prima Sezione Giurisdizionale Centrale D’Appello della Corte dei Conti (la Prima Sezione già si era espressa con sentenza n. 73/2020 del 17 Giugno – in modo favorevole nei confronti di tutto quel personale in quiescenza che al 31.12.1995 non aveva ancora maturato i 15 anni di servizio), con la recentissima sentenza 201/2020, depositata in segreteria il 16 Luglio del 2020, ha accolto il ricorso, inerente l’applicazione dell’aliquota al 44% in virtù dell’art. 54 D.P.R. 1092/73, di un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri (rigettato l’appello dell’Inps) che al 31.12.1995, aveva maturato 13 anni e 10 mesi di servizio, quindi fuori dalla “forbice” tra i 15 e i 20 anni ( 18 anni in realtà, altrimenti si rientrerebbe nel sistema di calcolo retributivo) di servizio, prevista dal primo comma dell’articolo 54 D.P.R. 1092/73. Condizione quest’ultima essenziale per rientrare (almeno finora) nella normativa citata. In sintesi, con questa sentenza si estende il perimetro del beneficio dell’art. 54, anche a tutto quel personale militare che al 31.12.1995 non aveva raggiunto la soglia minima dei 15 anni di servizio, e che rientra nel sistema di calcolo misto retributivo-contributivo, prescindendo dal numero di anni utili maturati al 31.12.1995.

Ovviamente, i poliziotti in quiescenza sono ben felici che i colleghi delle forze di polizia a status militare possano beneficiare, al di là degli anni di servizio utili maturati al 31.12.1995, dell’applicazione dell’aliquota al 44%.

Ciò che non si riesce invece a comprendere, ed è bene tratteggiarlo con forza, è questo “mutualismo monco”, questa mancanza di reciprocità assoluta pur trattandosi della stessa tipologia di lavoro e di funzioni.
Quindi: da una parte registriamo l’ormai consolidato orientamento, sia delle Sezioni Centrali d’Appello che delle Sezioni Giurisdizionali Regionali, espresso in molte occasioni nel riconoscere l’applicazione dell’aliquota maggiorata al 44% in virtù dell’art. 54; dall’altra invece si tende a non riconoscere citata aliquota, neppure a chi si è arruolato con le “stellette”.
Il mio riferimento va a chi si è arruolato, prima della legge di riforma del Corpo delle Guardie di P.S. L.121/81, decreti attuativi 25 Giugno 1982.

Parlo di “mutualismo monco” e di totale mancanza di reciprocità in quanto l’estensione dei diritti, delle tutele, delle garanzie, all’intero comparto sicurezza è il frutto di quel sindacato dei “diritti” che portò dopo anni di lotte, alla smilitarizzazione della Polizia , in anni sicuramente non facili caratterizzati da gravi tensioni sociali e politiche.

Cito come esempio, per dare un’immagine plastica, la conquista del diritto ad essere pagati oltre l’orario ordinario di servizio, l’istituto dello straordinario (prima di ciò esisteva il cartello della permanenza in bella vista al corpo di guardia fino a cessate esigenze, tanto nessuno pagava) fu una grande conquista, contribuendo a cambiare per certi versi le condizioni di vita e di lavoro, oltre ad una nuova consapevolezza dei propri diritti.

Detto importante istituto, fu esteso a tutto il personale delle FF. OO. e delle FF. AA. insieme ad altre importanti conquiste sul piano normativo ed economico.

No! Non è accettabile che il giorno prima di transitare in pensione un poliziotto, un carabiniere, un finanziere che svolgono lo stesso identico lavoro (ricordo che polizia e carabinieri sono entrambe forze di polizia a competenza generale) con lo stesso percorso professionale e la stessa storia contributiva, percepiscano lo stesso identico stipendio; mentre dal giorno successivo al loro collocamento in pensione si evidenzia una differenza in termini economici sulla rata pensionistica mensile, che varia dalle 150 alle 300 euro nette.

Chiediamo pertanto alle varie forze politiche, di adoperarsi con un provvedimento legislativo correttivo- integrativo, che estenda l’applicazione dell’aliquota al 44% in virtù dell’Art. 54 – D.P.R. 1092/73, anche al personale delle Forze di Polizia a status civile, in modo da correggere questa notevole e inaccettabile discriminazione esistente tra il personale dello stesso comparto sicurezza/difesa, una volta andato in pensione.

Alla luce sia, del D.lgs.Vo numero 195 del 12 Maggio 1995 che decretava il rapporto di impiego unico per il personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, sia della legge 183 art. 19 del 4 Novembre del 2010 che riconosceva ai fini dei contenuti della tutela economica, pensionistica e previdenziale la specificità del ruolo delle Forze di Polizia , delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si precisa, che con l’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n.94 del 29 maggio 2017, è stata disposta la modifica dell’art. 3, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Tale norma ha esteso al personale delle Forze Armate , in precedenza escluso, l’applicabilità dell’istituto del “moltiplicatore” in alternativa al collocamento in ausiliaria.

In virtù di quanto sopra elencato questa Associazione chiede, così come per l’estensione dell’istituto del “moltiplicatore” (partorito in quattro e quattr’otto per il personale militare) un decreto legislativo che estenda il diritto al personale della Polizia di Stato (per analogia anche alla Polizia Penitenziaria) all’applicazione dell’aliquota pensionistica al 44% , per tutti coloro che rientrano nel sistema di calcolo contributivo. Prima che rispondere ad un legittimo diritto, considerando le stesse funzioni svolte, Il tutto risponde ad una più ampia esigenza, riferita sicuramente a una pari dignità, e dal principio costituzionale di uguaglianza e di pari trattamento.

CNPP-CONSAP - Confederazione Nazionale Pensionati Polizia CONSAP

Alla destra della foto, Giancarlo VITELLI, Presidente della neonata CNPP-CONSAP – Confederazione Nazionale Pensionati Polizia CONSAP

Infatti: “… il principio di uguaglianza è il più generale principio di ragionevolezza alla luce del quale la Legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni (sent. n. 15 del 1960), poiché l’art. 3 della Costituzione vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli (sent. n. 96 del 1980).

Quindi si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo 2 ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche (sent. n. 340 del 2004)”.

Pari dignità e uguaglianza dei diritti, nulla di più e nulla di meno!!!

 

 

 

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Pensioni e TFS (trattamento di fine servizio), ricalcolo dei 6 scatti e aumento della misura dell’assegno pensionistico anche per anzianità

Pensioni e TFS (trattamento di fine servizio) ricalcolo dei 6 scatti e aumento della misura dell'assegno pensionistico
Pensioni e TFS (trattamento di fine servizio) ricalcolo dei 6 scatti e aumento della misura dell'assegno pensionistico

Pensioni e TFS (trattamento di fine servizio) ricalcolo dei 6 scatti e aumento della misura dell’assegno pensionistico

PENSIONI POLIZIA DI STATO E RICALCOLO 6 SCATTI AGGIUNTIVI

 

News Consap Roma
Grazie alla “controriforma” del  Governo Monti/Fornero nel 2011, vengono soppressi Inpdap ed Enpals.  consegnando nelle mani dell’Inps le varie competenze previdenziali degli impiegati della Pubblica Amministrazione. Le varie sedi provinciali dell’istituto predetto non hanno ritenuto, secondo una visione prettamente unilaterale,e restrittiva di applicare il beneficio dei sei scatti anche sul TFS (trattamento di fine servizio – trattamento di fine servizio (TFS), in Italia è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali assunti prima del 1º gennaio 2001). In realtà la legge del 7 Agosto 1990, n 232 all’art. 21 stabilisce che al personale della Polizia di Stato, gli  appartenenti ai ruoli dei Commissari, Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, ecc sono attribuiti anche ai fini della liquidazione e della buonuscita e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, 6 scatti ciascuno del 2.50% che termina dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio. Il comma 2 stabilisce che tali disposizioni si applicano anche al personale che chiede di essere collocato in pensione a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.  La Sentenza del Consiglio di Stato III sez, Sent. N 1231 del 22.02.2019, recante la liquidazione del TFS ( inerente il ricorso proposto da un Prefetto al quale non erano stati concessi sul TFS i 6 scatti, ai sensi dell’art. 6 bis d. l. N 387/1987), si è pronunciata in merito, stabilendo che spetta anche coloro che terminano dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2  alludendo allo status soggettivo, sia anagrafico che previdenziale, dell’interessato. Giova altre sì ricordare, che in origine l’Istituto dei 6 scatti, ai fini sia della pensione che della liquidazione, nasce con la legge 804/73, ed era riconosciuto ai soli Colonnelli e Generali, quando terminavano dal servizio attivo per limiti di età.

….:::: Vediamo nel dettaglio

In base all’art. 4 del Dlgs 165/1997, al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante. Si rammenta che l’istituto in questione non trova applicazione nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Calcolo con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo sti­pendio cd. «parametrato» cioè sui valori stipendiali corre­lati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, sui cd. benefici di infermità previsti dall’articolo 3 della legge 539/1950, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità nonché sull’indennità di vacanza contrattuale e sull’eventuale assegno ad personam. I sei scatti non si applicano, invece, sull’assegno funzionale. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità (es. indennità perequativa e di posizione). Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione, precedentemente determinate a norma del­l‘art. 13, Dlgs n. 503/1992. Ciò senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%. In sostanza il 15% dello stipendio come sopra determinato deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall’assicurato in funzione dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda dei casi.
Ritenuta contributiva 
Per l’attribuzione della maggiorazione in parola la legge prevedeva l’applicazione di una aliquota contributiva a carico del lavoratore pari, in origine, all’8,75% poi incrementata progressivamente a partire dal 1998, secondo la tabella al Dlgs 165/1997. Per effetto della Riforma Fornero dal 1° gennaio 2012 la relativa contribuzione deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% (messaggio inps 21324/2012).
Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributive
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995. L’ulteriore contribuzione accreditata determina, pertanto, un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante contributivo che ogni anno viene rivalutato per il cd. tasso di capitalizzazione e, quindi, incrementa la cd. quota c di pensione.  Al riguardo l’Inps ha confermato che l’imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.

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Polizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAP

Sezione Polizia Stradale di Roma: da sinistra Quaglieri, Vannoni, Spagnoli, Bortone e Rosati

Sezione Polizia Stradale di Roma: da sinistra Quaglieri, Vannoni, Spagnoli, Bortone e Rosati

Nella mattinata del 16 ottobre u.s., si è svolta la programmata assemblea sindacale indetta da questa O.S. presso l’Aula magna della Sezione e Compartimento Polstrada del Lazio.
Sul piatto, i temi del riordino delle carriere, tra criticità e opportunità e il nuovo contratto di lavoro per la Polizia di Stato con le relative proposte della CONSAP.
Presenti: Stefano Spagnoli, Segretario Generale Nazionale  facente funzioni, Cesario Bortone, Coordinatore per il centro Italia, Gianluca Guerrisi, Segretario Generale Prov.le Aggiunto, Massimo Vannoni Segretario Prov.le-Consulta polizia Stradale, Gianfranco Rosati Coordinatore Segretari locali Polstrada e Massimiliano Quaglieri, Segretario locale CONSAP.
In premessa, il Segretario Spagnoli, si è voluto soffermare sulla problematica connessa alla scarsa propensione della Dirigenza della Polizia Stradale nel dare il giusto riconoscimento del lavoro svolto dai colleghi che, inevitabilmente, si riflette su rapporti informativi con punteggi assai più bassi rispetto agli operatori di altri Uffici, vedi Questure, Reparti Mobili ecc. ecc. che produce, evidentemente, scarsi riconoscimenti premiali e quindi, scarsi contenuti ai fini del punteggio utile alla partecipazione di concorsi e/o avanzamenti di carriera.
Si è ribadito che sarà forte l’attività di questa O.S. nel sensibilizzare non solo la Dirigenza locale, ma anche quella del Servizio di Specialità nel trattare questa tematica, facendo cessare questo “insensato” comportamento che penalizza i colleghi della stradale, creando discriminazioni evidenti all’interno della Polizia di Stato.
Riordino Carriere, dopo aver chiarito, semmai ce ne fosse ancora la necessità, che le OO. SS. su questo tema hanno avuto soltanto potere consultivo e non decisorio, ha spiegato come il “Progetto” del compianto Manganelli sia stato ribaltato rispetto all’originale, e sia stato “imposto” dalla Pubblica Amministrazione.
In tal senso, mentre alcune OO.SS., hanno tenuto “comportamenti speculativi”, dichiarandosi concordi all’origine, salvo poi per meri interessi di tesseramento, fare il “muso duro” a riordino fatto, la CONSAP, ha avuto, da subito un atteggiamento responsabile, analizzando le criticità, formulando concrete proposte e affermando che questo non è stato il miglior risultato raggiungibile ma che in virtù delle imposizioni politiche che non lasciavano spazi di manovra ai Sindacati, questo riordino, atteso da 20 anni, qualcosa ha mosso nell’orizzonte statico dell’organizzazione della Polizia di Stato, anche se non ne vedremo un altro per i prossimi 10 anni, benché ce ne sia ulteriore bisogno.
L’impressione è che questo riordino, come il precedente, verrà modificato dai numerosi ricorsi presso i tribunali amministrativi che, inevitabilmente, ci saranno.
A tal proposito, giova ricordare come non più tardi di una settimana fa la CONSAP abbia vinto il ricorso al TAR del Lazio  per la vicenda dei neo-ispettori vincitori del concorso, ai quali era stato imposto il trasferimento.
Quello che si è cercato di fare è stato quello di portare a casa il più possibile come si sta facendo con ilNuovo Contratto di Lavoro”.
Lo scopo, chiaramente, è quello di portare a casa il miglior risultato possibile nell’ambito in un quadro politico che non lascia ampi spazi di manovra e di risultato per le forze dell’ordine date le insufficienti risorse economiche. Giova ricordare come la Corte Costituzionale, 2 anni fa abbia dichiarato decaduto il contratto dei poliziotti, per cui, quello che si sta realizzando, la cui parte economica com’è noto, ha validità triennale, avrà valore solo per il 2018, posto che nel 2019 il triennio sarà di nuovo esaurito e si dovrà già discutere il successivo. La scorsa Legge di bilancio (2017) aveva “accantonato” alcune somme per il contratto delle forze dell’ordine, le quali avrebbero generato un aumento medio mensile di 35 euro nette a operatore. Con questa Legge di bilancio (2018), varata da poco, sono state accantonate  somme che dovrebbero portare nella busta paga dei poliziotti circa 60 euro nette mensili. Orbene, se a questa somma si aggiunge la precedente, accantonata ma non erogata, l’aumento medio per i poliziotti, al netto delle tasse, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro mensili e questa cifra dovrebbe sostituire il Bonus Renzi di 80 Euro che ha scadenza naturale 31.12.2017.

Quali sono le nostre proposte:

  • Concreto aumento delle indennità accessorie; non si può pagare un’ora di straordinario emergente o programmato meno di un’ora di servizio ordinario;
  • Facendo seguito a una Sentenza favorevole ad alcuni operatori del personale paramedico che ha riconosciuto loro ”un’indennità di vestizione”, si punta a ottenere la corresponsione di un forfait di ore di straordinario necessarie a indossare e togliere la divisa;
  • Richiesta di aumento dell’indennità di servizio esterno, notturna e festiva, più il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva per tutti gli operatori burocratici che svolgono particolari e delicate attività;
  • Aumento del valore dei buoni pasto (almeno 7 euro);
  • Richiesta di unindennità per la pulizia della divisa di servizio;
  • Detassazione di alcuni emolumenti, in virtù del riconoscimento del principio di specificità del nostro comparto;

Il succo è quello di ottenere tutta una serie di riconoscimenti economici che possano andare ad aggiungersi all’aumento stipendiale, allo scopo di rendere, ovviamente, più alto  il peso della busta paga.
Sulle pensioni: E’ stato ribadito il concetto ( hai noi!) chiaro, secondo cui i colleghi che andranno in pensione solo con il sistema contributivo, avranno un pensione decurtata di un valore tra il 36 e il 40% rispetto ad  un collega che andrà via con il sistema retributivo!
Anche qui queste le proposte CONSAP:

  • Calcolo della pensione almeno al 50% con il sistema contributivo;
  • Omologazione della polizia di stato all’arma dei carabinieri, ovvero riconoscere su base volontaria la possibilità di lavorare 3 anni in più ( in ambito burocratico), al fine di accrescere il valore contributivo e ottenere un pensione più dignitosa.     

Momenti dell’assemblea sindacale:

Polizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAPPolizia Stradale, Compartimento Lazio e Sezione Roma, partecipata assemblea sindacale CONSAP

 

Gianfranco Rosati

Per la Segreteria Prov.le  CONSAP
Gianfranco Rosati