Reato di tortura, il parere degli avvocati dello Studio Legale DE IURE- PP&Counselors

Gli Avvocati Vittorio Palamenghi e Pasquale Pittella dello STUDIO LEGALE DE IURE- PP&Counselors

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Lo Studio Legale DE IURE – PP&Counselors,
nn merito alla nuova norma sulla tortura approvata in via definitiva in data 5 Luglio 2017 dal Parlamento Italiano con voto di 189 voti favorevoli, 104 astenuti e 35 contrari, da una preliminare lettura della norma in questione tiene ad esprimere il proprio disappunto rispetto alla stessa nei termini che sommariamente possono essere così compendiati.

Quello che tristemente risulta evidente, fuori dalla semplice critica politica espressa in un Parlamento delegittimato, è l’assoluta incapacità dell’attuale Legislatore di formulare norme capaci anche solo di resistere al successivo controllo della Corte Costituzionale.

La fattispecie di reato introdotta dall’art. 613 bis e ter codice penale, già da una preliminare lettura, non è idonea ad addivenire alle richieste avanzate dalla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo (CEDU), sez. IV, con la Sentenza emessa il 7 Aprile 2015 (c. Cestaro c/Italia in ambito dei fatti del G8).

In particolare, la CEDU ha concluso invitando l’Italia << a munirsi di strumenti giuridici idonei a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura >>.

La stessa formulazione del nuovo art. 613-bis c.p. risulta illogica soprattutto alla luce della disposizione che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque <<“con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa…, se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”>>.

Le ragioni di una simile conclusione sono evidenti.

Preliminarmente, innalzare lo “stress psichico verificabile a una persona privata, sebbene anche solo temporaneamente, della propria libertà personale, quale elemento costitutivo del reato di tortura, risulta essere alquanto apodittico e privo di qualsiasi supporto giuridico.

Del resto, per comprendere lo stress patito da persona sottoposta, anche solo a fermo di polizia, per non dire di misura cautelare, i parlamentari avrebbero potuto fare poca fatica; questi, infatti, volgendosi verso gli scanni limitrofi avrebbero ben potuto domandare ai loro compagni di partito, prima dell’autorizzazione a procedere, se fossero stati stressati.

È chiaro dunque che da questa semplice iperbole è facilmente individuabile il primo vulnus sulla base del quale l’impalcatura giuridica del nuovo reato possa ben essere oggetto di critica.

La diretta conseguenza, quindi, è l’esposizione/distorsione del reato in parola contro gli operanti appartenenti a tutte le Forze di Polizia non solo per mitigare le proprie posizioni, ma, vie più, anche per vendicarsi nei confronti degli stessi operanti intervenuti per tutelare i beni giuridici difesi dalla nostra Costituzione.

Simile distorsione renderà, dunque, ancora più difficoltosa la difesa dei professionisti appartenenti alle diverse Forze di Polizia, tanto più per l’elemento soggettivo richiesto.

A queste preliminari, ma già esaustive difficoltà oggettive frapposte all’ordinaria attività degli agenti, si aggiunge anche quanto previsto e punito dal nuovo art. 613 ter c.p., in materia d’istigazione da parte del pubblico ufficiale a commettere la tortura.

La lettera della norma, per l’appunto, amplia la punibilità anche nei confronti del pubblico ufficiale, non solo qualora non si realizzi il reato, bensì anche quando l’istigazione non sia stata accolta da altro appartenente alla P.G.

Unico risultato quindi della norma non è più quello di punire i responsabili di un reato, bensì di fornire a questi ultimi un valido escamotage per sottrarsi o, peggio, punire a loro volta, tutti quegli uomini e donne che puntualmente provvedono a tutelare l’ordine nelle diverse difficili realtà.

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