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Burka sì, Burka no, il parere del dr. Edoardo Mori

Burka sì, Burka no, il parere del dr. Edoardo Mori

Burka sì, Burka no, il parere del dr. Edoardo Mori

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un commento dell’illustre giurista Edoardo Mori, relativo all’uso del burka, esaminando l’aspetto di diritto e quello che è opportuno fare.

Il  problema dell’uso o divieto del burka, deve essere valutato sotto due profili:
– ciò che dice il nostro diritto (valutazione dei jure condito);
– ciò che è opportuno e possibile fare (valutazione politica de jure condendo).
Il problema di diritto è generale se si affronta l’argomento di quali limiti si possono imporre a riti religiosi che contrastano con norme dello stato italiano o con l’ordine pubblico  (nozione questa ormai superata e valida solo rispetto ai tempi in cui si decide; una volta serviva per affermare che il divorzio doveva essere vietato, ora è stata invocata per i matrimoni gay!). È particolare se si cerca ciò che la legge ha stabilito fino ad ora.
Due problemi sono stati portati all’esame dei giudici: quello del porto del coltello rituale (kirpan) dei Sikh e la disposizione del Regolamento di PS, art 289 , secondo cui la foto sulla carte di identità, quindi sulla patente deve essere e a mezzo busto e senza cappello.
Il problema del coltello dei Sikh è stato affrontato male dai giudici perché quando nel 2009 i giudici di Cremona vennero chiamati a decidere, essi ritennero che il kirpan fosse un coltello e non un pugnale, come invece all’epoca era costante giurisprudenza della Cassazione (ora è cambiata e il kirpan va classificato, per la legge italiana, come un coltello) e dissero che per un Sikh costituiva giustificato motivo il portarlo; ma se all’epoca esso era un pugnale, che cosa c’entrava il giustificato motivo? Vi era un divieto di porto assoluto ed insuperabile; sarebbe un po’ come se un cristiano pretendesse di andare in giro con un pugnale con impugnatura a crocefisso in forza della sua fede!
Ma i giudici di Cremona volevano assolvere e si sono lanciati in affermazioni fantasiose quali : il porto di quel pugnale costituisce un segno distintivo di adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall’art. 19 Cost. oltre che da plurimi atti internazionali. Sta di fatto che la libertà religiosa non consente davvero atti illegali e che i “plurimi atti” se li sono inventati.
Successivamente il Consiglio di Stato, nel 2010 e nel 2012, ha negato il riconoscimento di associazioni di culto sikh perché in esse  vi era la regola vincolante del porto del kirpan e il divieto per le donne di divorziare (permettetemi di rilevare la sciocchezza di questa seconda affermazione: è vero che è garantita la parità fra i sessi, ma ciò non vieta che una donna o un uomo, volontariamente vi rinuncino; spesso si dimentica che la libertà individuale deve restare il principio supremo).
Sostanzialmente però la decisione di vietare il porto di un coltello in via permanente è corretta in base al diritto vigente: il giustificato motivo che consente il porto di uno strumento atto ad offendere è per sua natura legato a situazioni occasionali e temporanee (quando si fa una escursione, quando si va a caccia o pesca o a funghi, quando il cuoco si sposta con i suoi coltelli, quando si esce di casa per fare un lavoretto manuale ecc.) e non si può ipotizzare un giustificato motivo permanente. Significherebbe infatti attribuire ad una categoria di persone  una posizione privilegiata permanente.
Del resto il problema è facilmente superabile ove si consideri che nulla vieta di portare un kirman privo di filo e di punta.
Il problema della foto a testa nuda è nato anch’esso in relazione ai Sikh e ad altre religioni che impongono la copertura del capo con turbanti o veli. Il Ministero dell’interno, che una ne pensa e due ne sbaglia, aveva ceduto alle pretese di questi signori e aveva stabilito con circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995, che bastava che il volto fosse scoperto; con altra circolare del 24 luglio 2000 il Ministero ha precisato che il turbante, il chador e il velo, imposti da motivi religiosi,” sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto” e pertanto tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purché i tratti del viso siano ben visibili. Faceva l’acuta osservazione che se il regolamento vieta il cappello, non era vietato il velo! Avrebbe potuto rilevare che le suore vengono ritratte per l’appunto con il velo.  Ma perché allora prendersela con il povero cappello?
Non si erano resi conto che se la foto serve per identificare una persona, è necessario valutare l’insieme generale (viso, capelli, forma della testa, forma delle orecchie, ecc.); basti pensare come sia difficile riconoscere una persona che si è sempre vista con il cappello o il berretto militare, e viceversa.
Ed infatti  la Corte Europea dei diritti dell’uomo del ricorso nr.  24479/07 deciso il 13 novembre 2008  presentato da Shingara Mann Singh contro la Francia, che aveva giustamente negato il diritto ad avere solo mezza foto sulla patente,  ha negato che sussista un diritto a farsi fotografare con il turbante. La Corte sottolinea che la regolamentazione contestata si è mostrata più esigente in materia a causa dell’aumento dei rischi di frode e di falsificazione delle patenti di guida e aggiunge:  Tuttavia, l’articolo 9 della Convenzione sui diritti umani non protegge qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o convinzione . Inoltre, non garantisce sempre il diritto di comportarsi nel modo dettato da una convinzione religiosa e non conferisce agli individui che agiscono in tal modo il diritto di sottrarsi a norme che si sono rivelate giustificate. La Corte ricorda che la Commissione, investita da un ricorrente sikh che criticava la sua condanna per infrazioni all’obbligo fatto ai conducenti di motociclette di portare un casco di protezione, aveva considerato che il portare obbligatoriamente un casco di protezione era una misura necessaria per i motociclisti, e che l’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di religione era giustificata per la tutela della salute dell’interessato.
Dopo aver posto queste basi teoriche sul problema  generale, passiamo al caso particolare del mascheramento. Esso è regolato da due norme:
L’art. 83 del TULPS: È’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa  da euro 10 a euro 103. È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto;
L’art. 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152: È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.  È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.
La Cassazione ha così precisato, in modo costante, il contenuto della prima norma : L’art 85 comma primo della legge di pubblica sicurezza vieta a chiunque di comparire mascherato in luogo pubblico nel terzo comma poi, si vieta l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di ps con apposito manifesto. La prima disposizione ha carattere assoluto, essendo diretta ad impedire che mediante il mascheramento, che può attuarsi anche nella forma del travestimento della persona in abiti femminili, possano compiersi azioni criminose o illecite, tra le quali vanno indubbiamente annoverate quelle contro il buon costume, rientrante nell’ordine pubblico che la legge intende appunto tutelare. Relativo, invece, e il carattere dell’altra disposizione, poiché consente soltanto in casi eccezionali e con modalità espressamente stabilite, l’uso della maschera vera e propria quella cioè che copra il viso e che e cosa ben diversa dal travestimento o dal travisamento.
La legge 152/1975 si è limitata ad ampliare il divieto del mascheramento anche nei luoghi aperti al pubblico e a preveder espressamente  il mascheramento a mezzo casco.
In conclusione non vi è dubbio che allo stato della legislazione sia proibito l’uso di indumenti che non consentono il riconoscimento della persona e, in special modo di quelli che coprono il viso in tutto o in parte.
Trattasi ora di valutare se questa conclusione venga a ledere il diritto alla religione nel momento in cui si vietano condotte richieste dalla fede.
La risposta è però alquanto facile; la libertà di religione è solo uno dei molti precetti costituzionali e non fra i più importanti: anch’esso deve essere esercitato nel quadro dei principi generali della Costituzione e in equilibrato rapporto con gli altri diritti. Se la legge ritiene di vietare certe condotte perché dannose, asociali, contrarie al principi di parità ed eguaglianza (ad es. inferiorità della donna), alle radici culturali di un popolo (ad es. monogamia), non vi è contrasto con la Costituzione in nome della libertà di  una religione che può anche avere una impostazione incostituzionale (razzismo, plagio o circonvenzione dei proseliti, collusione con potenze straniere, spregio della vita umana, spregio per gli animali, spregio per il paese ospitante e i suoi interessi, ecc.).
Non credo proprio che vi sia nulla di incostituzionale nel vietare condotte già vietate in via generale dalla legge che le ha ritenute pericolose o dannose o nell’introdurre nuove norme ravvisando nuovi motivi di incompatibilità con la nostra civiltà.
Il problema di questa nuova normativa (e qui esaminiamo l’aspetto de jure condendo) è vasto e all’attenzione di tutti i paesi  civili (in altri paesi e in particolare proprio in quelli  da cui provengono coloro che pretendono di conservare i loro culti tribali o medievali il problema non si pone perché è proprio la loro religione a non tollerare altre fedi).
I riti religiosi primitivi (e sono primitivi anche se in uso da millenni) possono essere cruenti, degradanti, o imposti a bambini e giovani incapaci di opporsi.  Forte ad esempio è l’opposizione ai metodi di uccisione tradizionale degli animali. In Polonia non è più legale la macellazione rituale, caratteristica dell’ebraismo e dell’islam. La Corte Costituzionale ha stabilito a gennaio che le pratiche kosher e halal rappresentano una violazione dei diritti non in linea con gli standard, anche europei, sull’abbattimento degli animali. Negli Stati Uniti si cerca di vietare  la circoncisione praticata ancora da sette ortodosse e che prevede che il celebrante succhi il sangue dal pene del  bambino, spesso provocandogli infezioni. L’ONU stessa ha dovuto intervenire contro la pratica dell’infibulazione.
È quindi chiaro che ogni paese ha dei canoni morali, etici, giuridici che sono ben più importanti, nella scala dei diritti, del diritto alla libertà di religione il quale è nato per impedire conversioni forzate o discriminazioni degli “infedeli” e non certo per consentire ad ognuno di affermare che in nome della religione può mettersi contro l’ordine sociale in cui vive. Se la nostra cultura è riuscita a stabilire che la chiesa cattolica non può scampanare quando e come vuole, ma deve rispettare le norme sull’inquinamento acustico, sarebbe evidentemente un assurdo affermare che un muezzin può schiamazzare con l’altoparlante dal suo minareto, in nome della sua religione o che chi professa la fede nudista, può girare nudo per la città.
Le società occidentali hanno sì affermato il principio della libertà di religione, ma in quanto essa deve essere e restare una cosa intima e personale; è anche un diritto di tutti coloro che hanno altre fedi, di non essere molestati dalle fedi altrui. Aveva ben espresso il concetto il filosofo illuminista Pierre Bayle quando disse non credo alla mia religione, che è l’unica vera, figurasi se posso credere a quella degli altri!
Inoltre i riti con sui si esplicano le fedi, sono una cosa diversa dalla fede stessa; una fede resta immutata nei secoli in quanto essenziale, i riti sono accidentali e devono adeguarsi al corso della civiltà, come ha sempre ben dimostrato di saper fare il cristianesimo. Se non fosse così avremmo ancora riti dell’uomo di Neanderthal  e il cannibalismo sacro! La nostra civiltà si è allontanata dall’oscurantismo; sarebbe tragico se facessimo passi indietro.


dr. Edoardo Mori

Il dr. Edoardo Mori, autore dell’articolo

 

 

Polizia, arrivano i caricatori, il parere del dott. Edoardo Mori

Polizia, arrivano i caricatori, il parere del dott. Edoardo Mori

Polizia, arrivano i caricatori, il parere del dott. Edoardo Mori

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un commento dell’illustre giurista Edoardo Mori, relativo ai fatti verificatisi in alcune località e che hanno turbato l’opinione pubblica per le modalità con cui sono state eseguite. Sono riportate le opinioni sull’utilizzo del secondo caricatore e obbligo portare arma.

 
Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che la società umana è chiamata ad affrontare difficili problemi. Una massa enorme e sempre crescente di esseri è costretta a spostarsi nei paesi in cui si vive meglio e sono pronti a tutto, portandovi culture e usi che in questi paesi di destinazione sono già stati superati da secoli. Tutto ciò che provoca stress e tensioni e tende a sfociare in atti di violenza; chi ha bisogni da soddisfare e non vi riesce è pronto a qualsiasi scorciatoia e chi vede diminuito il suo tenore di vita a favore di altri è pronto a tutto per evitare ciò. È chiaro che prima o dopo in molti paesi “salterà il coperchio” con la possibilità di guerre e guerriglie e rivolte molto contagiose e aumento della criminalità.

Sarebbe necessario che la politica affrontasse questi problemi razionalmente, in base alle ampie esperienze del passato; quando si prevedono grandi piogge o si costruiscono dighe, o si regola il corso dei fiumi, ma guai a far passare decenni discutendo sul perché piove, spiegando che è Dio che ci manda la pioggia, sostenendo che aspettando i problemi si risolvono da soli e che per intanto bisogna studiare meglio la pioggia e farsela amica e amarla!

Ormai è altrettanto evidente che una parte del mondo arabo ha lanciato un nuovo tipo di guerra più insidiosa di quella tradizionale perché non vi è un territorio su cui andarla a combattere e perché usa un sistema di guerriglia che si autoalimenta in modo incontrollato e imprevedibile.

Una grande sciocchezza  è quella nella frase di Ezra Pound “se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui”. Purtroppo chiunque è convinto di possedere la verità e di doverla imporre agli altri è  uno squilibrato. L’umanità ha fatto grandi progressi perché gli uomini sono stati pronti a lottare ed a morire per i propri interessi; spesso sono stati imbrogliati facendo loro credere che i loro interessi erano anche quelli dell’imperatore o del Papa, ma sempre hanno combattuto per rendere forte il proprio paese, per avere più soldi, per avere più sicurezza. I talebani del pensiero hanno sempre portato solo morte e distruzione senza utilità per nessuno. Dovrebbe essere chiaro a tutti che i romani hanno conquistato il mondo della loro epoca proprio per la mancanza di ideali fasulli e per la concretezza e realismo del loro agire in politica interna ed esterna.

La nuova guerra sfrutta questi squilibrati utilizzando anche l’effetto emulazione; vi sono terroristi addestrati e organizzati, vi sono terroristi casalinghi che pensano essere una loro missione il copiarli. Il problema è che la nostra società non è organizzata per combattere chi è disposto a morire e si manifesta nella micidialità solo in quel breve momento finale, e non è organizzata per tenere sotto controllo gli squilibrati prima che agiscano. È una guerra che va affrontata con idee nuove e strumenti nuovi. Si prenda ad esempio il caso di Nizza: vi erano ben 1250 telecamere con 70 persone addette alla sicurezza eppure sono servite semplicemente a seguire la strage fin dai primi istanti senza riuscire a prevenirla o impedirla. Il fatto che molti dei terroristi siano dei malati di mente è la prova di come le idee talebane facciano presa proprio sugli squilibrati: sono idee per loro natura contagiose come  sa chi ha studiato i meccanismi con cui si formano le sette e come si governa la folla; più il profeta,il guru, il politico è fuori di testa,e più fanatici sono i suo seguaci.

La mia opinione di giurista, per quanto vale, e che se vi è una guerra si devono prima di tutto usare le norme che si usano per essa: legge militare per chiunque può essere un pericolo, applicazione delle norme del codice penale, titolo I, che regola i reati contro  la personalità dello Stato, l’intelligenza col nemico per portare la guerra contro lo Stato italiano, costituzione di associazioni sovversive e di terroristi, arruolamento con finalità terroristi e punizione, per tutte quelle attività poste in essere per aiutare i nemici dello Stato. E sarebbe necessaria una normativa speciale per consentire la concreta espulsione ed immediata di tutti i sospetti stranieri e l’isolamento di chi non può essere espulso, una normativa per evitare che i giudici siano costretti a mandare a casa i fermati solo perché i sospetti non bastano per tenerli sotto controllo, ecc. ecc. Se lo hanno fatto gli americani, che ci hanno insegnato a fare la Costituzione, non si perché non dobbiamo farlo noi; basta non stare a sentire i nostri talebani del diritto.

Attualmente vi sono molti più mezzi per controllare i bulli dello sport che non possibili terroristi! Sarebbe così difficile, ad esempio, stabilire che ogni sospettato che non può essere incarcerato,viene munito di un bel bracciale elettronico che consente di controllare se si sta avvicinando ad altri simili con lo stesso bracciale o a luoghi sensibili? Naturalmente ci vogliono anche le persone che guardino le videocamere e che reagiscano agli allarmi dati dal braccialetto. Si deve prevenire, non basta correre a guaio avvenuto.

Essenziale e poi un diverso rapporto con la forze di polizia. Non vi può essere una polizia in grado di affrontare efficacemente terroristi o pericolosi criminali, se essa non ha mezzi tecnici adeguati e se non ha la tranquillità psicologica di agire senza doversi preoccupare del suo futuro. Un tempo quando i talebani del pensiero non erano ancora attivi nella gestione dello Stato, vi era la norma che un poliziotto poteva essere perseguito solo su richiesta del procuratore generale; poi sono arrivati quelli a sostenere che il poliziotto può sparare solo per legittima difesa o stato di necessità e a considerare tutti quelli con le armi, comprese le forze dell’ordine e la polizia municipale, dei soggetti pericolosi da controllare. Proprio quando venne approvato l’ordinamento della Polizia di Stato vi fu chi impose la norma secondo  cui commetteva un gravissimo reato il poliziotto che portasse un’arma diversa di quella in dotazione; la sciocca paura era che in una manifestazione venisse usata un’arma non immediatamente riconoscibile e così non si potesse poi accertare quale arma aveva sparato. Ora le stesse identiche armi sono in mano ai criminali, ma ciò ha comportato, ad esempio, l’impossibilità per un poliziotto di portare una pistola di emergenza da usare quando gli viene sottratta o non funziona la sua pistola d’ordinanza, oppure l’impossibilità di portare un’arma leggera ed occultabile quando necessario.

Per anni i talebani della bontà (spesso burocrati ministeriali) hanno sostenuto che tutti i mali del mondo derivano dalle armi da fuoco e specialmente da quelli militari; ora la realtà li ha clamorosamente smentiti perché i terroristi sono usciti a fare grandi stragi con un camion, un’auto, una normale pistola,  un fucile da caccia, con normali strumenti da taglio e altrettanto male potrebbero fare con una tanica di benzina, con un danneggiamento ai binari della ferrovia. Siamo arrivati al punto che basta un falso allarme per bloccare i mezzi di trasporto per giorno, per danneggiare gravemente il turismo, per cambiare la nostra vita.

Quanto ai rapporti con la giustizia è assurdo che ogni volta che un poliziotto spara debba trovarsi immediatamente indagato e soggetto alla valutazione non di esperti, ma di un pubblico ministero che non sa neppure che cosa sia conflitto a fuoco, che non sa cosa vuol dire essere affrontati da un energumeno, che se ha sparato qualcosa non era certo un’arma, e che pretende di misurare col bilancino della giustizia situazioni in cui chi ha sparato ringrazia solamente di esserne uscito vivo.

Il colmo del ridicolo è vedere poi poliziotti in servizio che hanno l’arma legata alla fondina con un robusto cavo  simile a quello usato come antifurto per le biciclette: i poliziotti italiani possono portare solo la pistola al guinzaglio! Primo o poi  ci metteranno anche la museruola. È una cosa che limita gravemente l’operatività del poliziotto il quale è rallentato nella mira, e penalizzato se deve cambiare di mano mentre spara, non può cedere arma a un collega che ne abbia bisogno, è impedito se deve nel compiere manovre strane, come rotolarsi a terra o sparare “al volo”. Nelle scuole si insegna ad avere la massima prontezza di riflessi, le disposizioni ministeriali studiano come rallentarli. Se un poliziotto rimanesse ferito od ucciso in un  conflitto a fuoco ben si potrebbe configurare una responsabilità di chi lo manda ad affrontare situazioni pericolose in quelle condizioni e per chi si è inventato la stramberia del guinzaglio. Pare che qualcuno pensi che i poliziotti italiani, così diversi da quelli di altri paesi, non siano in grado di stare attenti a che la pistola non gli venga rubata o non cada per terra. Eppure quando il d.p.r. 5 ottobre 1991 numero 359 articolo 10, ha stabilito le caratteristiche dell’armamento individuale della PS non ha fatto a stabilito che la pistola debba avere il guinzaglio.

Leggo ora che il ministero ha stabilito che i poliziotti possono portare ben due caricatori e che possono e devono portare anche l’arma fuori servizio. Sono due disposizioni sorprendenti. La prima mi sorprende perché viene da chiedersi come mai fino ad ora si considerassi proibita una cosa così ovvia. Forse qualcuno talebano nostrano aveva interpretato il citato d.p.r. nel senso che esso imponeva di portare un solo caricatore. Ma se così fosse, è chiaro che non si può improvvisamente cambiare interpretazione: non basta una velina interna, ma ci vuole una modifica al d.p.r. Sarebbe ora di chiedersi come può funzionare uno Stato in cui per stabilire come un poliziotto deve portare la sua pistola ci vuole il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, il parere del Consiglio di Stato, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, la proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.  E come può funzionare uno Stato in cui se un poliziotto vuotasse il caricatore su di un delinquente si vedrebbe contestare anche l’aggravante delle sevizie e se portasse tre caricatori si vedrebbe accusato di detenzione abusiva di parti d’arma (norma espressamente voluta dal ministero)?

Circa l’obbligo di portare la pistola, resto basito perché nella mia vasta ignoranza sono sempre stato convinto, come molto giudici, che l’agente di PS è permanentemente in servizio e quindi, quando è fuori casa, ha sempre l’obbligo di essere armato, salvo quelle situazioni particolari in cui il regolamento lo esenta. Quindi mi pare una di quelle tipiche disposizioni dette “da fumo negli occhi”. Sarebbe invece essenziale attivarsi sul piano normativo, anche con un decreto legge urgente (ripeto nuovamente: come può funzionare uno Stato in cui per modificare qualunque comprovata lacuna in un in un provvedimento, non basta una giornata, ma ci vuole ci vuole un anno di commissioni, pareri, indegna burocrazia?) in cui si dice che l’agente di PS, quando non opera in reparto, può e deve portare l’arma individuale più adeguata alla situazione, può portare più armi, e può portare tutte le munizioni che crede opportuno?

 

dr. Edoardo Mori

dr. Edoardo Mori

Polizia, stipendio di 1 euro, interrogazione parlamentare dell’On.le Rampelli

On.le Fabio Rampelli di FdI - Alleanza Nazionale autore dell'interrogazione parlamentare

On.le Fabio Rampelli di FdI – Alleanza Nazionale autore dell’interrogazione parlamentare

Pubblichiamo l’interrogazione parlamentare presentata dall’On.le Fabio Rampelli (FdI-Alleanza Nazionale) al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativa all‘importo minimo comunque corrisposto agli aventi diritto, disponendo che gli eventuali conguagli o importi a debito dovuti dai medesimi siano rateizzati.
AL MINISTRO DELL’ INTERNO
AL MINISTRO DELL’ ECONOMIA
Premesso che
Lo scorso 24 aprile c.a. un poliziotto romano di 52 anni, in servizio presso l’Ispettorato di P.S. Palazzo Chigi, padre di tre figli, si è visto accreditare sul suo statino paga: stipendio del mese di aprile netto a pagare euro 1. La stessa identica sorte è toccata ad un Ispettore della Polizia in servizio presso un Consolato negli Stati Uniti con a  carico perfino  un figlio disabile al 100%.  La vicenda, che ha dell’incredibile, nasce perché i due poliziotti avrebbero avuto un conguaglio a debito verso l’amministrazione. Un debito involontario, nato dal fatto che in questi ultimi mesi gli erano state accreditate somme in più nello stipendio, somme di cui i dipendenti non si era accorti. Debito che il Dipartimento della pubblica sicurezza, una volta individuato, avrebbe potuto dilazionare, come chiesto dal sindacato di polizia Consap che ha denunciato tale vicenda ed era intervenuta per evitare quello che poi è accaduto.
Che, purtroppo tale caso rientra in una casistica sempre più frequente. Del fatto ne hanno ampiamente parlato i mass media. Sempre la Consap segnala che tali episodi sono molto frequenti anche presso lente previdenziale INPS; di recente un pensionato si è visto consegnare il cedolino della sua pensione di una mensilità di 3 euro, ed effettivamente tali casi sono reperibili in rete da chiunque. Che le reiterate violazioni non costituiscono meri errori di conteggio ma una vera e propria disattenzione e violazione di legge commesse da parte dei soggetti preposti alle erogazioni degli emolumenti.
E evidente che non è concepibile un totale azzeramento dello stipendio che pregiudica gravemente le condizioni essenziali di sopravvivenza; l’Amministrazione in genere, Stato, INPS, enti pubblici  hanno l’obbligo di rispettare il minimo garantito per la sopravvivenza.
Che è fatto oramai noto che questo non avviene poiché le detrazioni, i conguagli ed eventuali pignoramenti vengono operati  in automatico mediante sistemi informatizzati,  senza controllo e senza responsabilità da parte dell’ente. Che sempre nel mese corrente  (aprile), ad una docente in pensione F. B. per un conguaglio effettuato da parte dell’Inps, gli sono stati accreditati 440 euro di pensione e quest’ultima non ha potuto pagare le spese ordinarie per il mese corrente comprese le medicine, essendo invalida per 2/3. Per tale ragione uno studio legale romano ha dovuto intimare diffida al Direttore Generale dott. Crudo, per poter avere contezza e rispetto della legge vigente.
Lo Stato e lente previdenziale nel caso delle pensioni, dovrebbero per primi garantire il rispetto delle norme tutelando il lavoratore, in quanto la nostra Costituzione prevede che l’attività della Pubblica Amministrazione deve sempre perseguire l’interesse generale e soprattutto deve essere legittima.
La riforma intervenuta lo scorso anno, con il d.l. n. 83/2015 e relativa legge di conversione, ha introdotto diverse e sostanziali novità in materia di pignoramenti di pensioni e stipendi modificando il limite storico fissato dall’art. 545 c.p.c. e individuando (in rialzo) sia le soglie d’impignorabilità della pensione in generale che quelle di stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente pignorato. Con riferimento al pignoramento delle pensioni, l’art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all’art. 545 c.p.c. prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Pertanto le trattenute secondo le normative enunciate a qualsiasi titolo sono da ritenersi illegittime  e comunque in ogni caso non possono superare i limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire le essenziali condizioni per la sopravvivenza dell’avente diritto. Nella fattispecie Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in tale senso, stabilendo il minimo garantito di 525,89.

Per le ragioni suesposte si interrogano i ministri sopra citati al fine di individuare eventuali responsabili e sensibilizzare i funzionari preposti al rispetto delle norme in materia.

Atto Parlamentare – Camera Deputati
Interrogazione a risposta scritta 
Interrogazione Parlamentare On.le Rampelli - FdI - Alleanza Nazionale

Interrogazione Parlamentare On.le Rampelli – FdI – Alleanza Nazionale

Polizia, il caso dello stipendio di 1 euro, il parere dello Studio Legale De Iure, violato il diritto fondamentale del lavoratore

Polizia, il caso dello stipendio di 1 euro, il parere dello Studio Legale De Iure, violato il diritto fondamentale del lavoratore

Polizia, il caso dello stipendio di 1 euro, il parere dello Studio Legale De Iure, violato il diritto fondamentale del lavoratore. Nella foto da sinistra l’Avv. Palamenghi e l’Avv. Pittella

A seguito di un articolo-denuncia pubblicato dal quotidiano “Il Giornale d’Italia”, lo studio legale DE IURE intende esprimere un proprio commento che esula dal tecnicismo giuridico proprio dell’Avvocato ma intende denunciare la gravità di questa vicenda che viola ogni diritto fondamentale del lavoratore, in totale spregio della nostra Carta Costituzionale.
Ebbene, l’art. 36 della nostra Costituzione sancisce che: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
E’un principio fondamentale e spetta alle Istituzioni garantire il rispetto di questo diritto e non solo a parole.
Non è sufficiente inserire i famosi 80 euro in aggiunta al salario mensile o disporre nella Legge di stabilità 2016, il comma  548 speties, che riconosce al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua se poi si verificano episodi come quello che ci accingiamo a commentare.
Che le forze dell’ordine di ogni genere e grado siano costrette, sempre più di questi tempi,  a “sorridere fra le fiamme ” è, a ben vedere, un comune denominatore cui ogni agente od ufficiale deve abituarsi.
Ebbene sì, infatti, oltre alla divisa, alle mostrine ed al rispetto gerarchico, sempre più le nostre forze dell’ordine devono abituarsi a “sorridere fra le fiamme” che, tutto intorno, ardono e consumano fino a lambire quei baluardi di dignità, onestà, integerrimità, senso del dovere, onore che la divisa indossata dai singoli uomini e donne rappresenta.
Un peso, questo, alleviato dall’ironia e dalla buona volontà di quei, sempre meno, volenterosi che intervenendo di propria iniziativa fanno in modo non solo, che le cose vadano ma, soprattutto, che i cittadini non perdano il rispetto del ruolo istituzionale che rappresenta la divisa indossata.
Ecco dunque di storie che, fra il serio ed il faceto, serpeggiano negli spogliatoi, fra le docce o meglio nelle pause caffè, di quel collega che è rimasto a secco con la macchina, dei furgoni adibiti al trasporto dei detenuti, con così tanti chilometri, che il conta chilometri è ritornato a zero, delle gomme così lisce, che due gocce sul fondo bagnato, rendono l’aderenza simile a due saponette, oppure di quella macchina rimasta in panne nel bel mezzo di un inseguimento.
Eppure, nonostante tutto, si trovano pezzi di sostituzione, trovi la tanica di emergenza, si chiama il carro attrezzi e con un occhio chiuso, ironia e frustrazione si va avanti fino a quella risata con i colleghi mentre la macchina del caffè automatico, fra mille rumori orrendi, eroga quella bevanda nera bollente. Poi che la stessa abbia troppo, ovvero troppo poco, zuccherato i tuoi 5 minuti di svago ciò basta a far andare la mente al nuovo ordine di servizio, fino a quando.
Ecco, fino a quando ti imbatti in notizie analoghe a quella in commento per cui il caffè non basta più a distrarti, il sorriso e lo sfottò sono superati dal senso di amarezza e quel sorriso nonostante tutto cessa, ed il pensiero corre al collega.
E sì, perché in un mondo come quello in cui stiamo vivendo, quello che è toccato al collega oggi, domani potrebbe toccare a chiunque, perfino a te che stai leggendo in questo momento il presente articolo cercando di capire:
1. Quanto manchi alla fine;
2. A cosa porterà questa ironia;
3. Quanto tempo manca a riprendere il servizio;
4. A che ora esce il ragazzino da scuola;
5. Che mangio a pranzo;
6. Quanto stipendio manchi alla fine del mese.
La rabbia dunque prende il posto della ricercata spensieratezza e le domande cominciano ad affollare sempre più il proprio animo.
Man mano che le parole scorrono sul foglio di giornale che si tiene fra le dita, queste formano concetti strani, instillando la convinzione a cui non si vuole proprio credere: “fuoco amico”.
Chi deve tutelare un agente nell’esercizio delle proprie mansioni è proprio quello che calpesta deliberatamente i propri diritti, la propria dignità.
Lo statino di 1 euro questo, del resto, rappresenta: un insulto alla professionalità dell’agente che, nonostante tutto, ha lavorato nel mese di aprile; un agente che, nonostante tutto, ha progettato per la sua famiglia; un agente che, nonostante tutto, è andato avanti, pur segnalando l’errore, e, nonostante tutto, è stato calpestato nella sua buona condotta.
Buona condotta che, proprio nonostante tutto, lo ha portato a fare un ravvedimento operoso per interrompere, dapprima, l’errore dell’amministrazione, e colmare il debito, poi.
Ma qui, al contrario di qualsiasi altra repubblica africana o centro americana, siamo in Italia, ed in particolare siamo in contatto con la burocrazia italiana.
È vero che analogamente alle aree geografiche indicate abbiamo un governo delegittimato, perché mai eletto, che impone modifiche, calpesta diritti sindacali, modifica la Costituzione a suo personalissimo piacimento.
È vero che, analogamente alle aree geografiche indicate, i ministri si chiudono nei rispettivi palazzi sfuggendo al confronto con la realtà cercando di nascondere la loro poltroncina dietro un velo,  apparendo solo per lodarsi dietro una scrivania di azioni altrui ed evitando, accuratamente, di uscire allo scoperto per non essere riconosciuti e contestati come incapaci di gestire la cosa pubblica o, peggio, di riportare due uomini a casa.
Per quest’ultimo argomento nulla c’è di preoccupante, i due ragazzi stanno bene e sono in vacanza da quattro anni circa, o almeno questo è quanto ci viene detto, viceversa, per quanto riguarda il primo degli aspetti menzionati, l’incapacità di gestire la cosa pubblica, quale migliore esempio rispetto a quello in commento.
Il cedolino di un dipendente della Polizia di Stato in forze proprio al Parlamento che, nonostante lo spontaneo ravvedimento operoso, è defalcato ad 1 € questo rappresenta; ovvero, l’incapacità dell’amministrazione di evitare che una cosa simile accadesse, l’omissione da parte delle istituzioni di adeguata vigilanza su i diritti dei lavoratori, il disprezzo per il senso del dovere e di abnegazione.
Un gabinetto ministeriale ormai troppo distante dalla realtà quotidiana e dai problemi dei suoi primi dipendenti: le forze dell’ordine, appunto, e non la propaganda stile Luigi XIII° per rasserenare il popolo con promesse al sapore di brioche.
È pur vero che con un euro oggi la brioche la si compra, il problema è che avanza sempre di più troppo mese dalla fine dello stipendio.
Del resto, a partire dall’amministrativa che ha consegnato lo stipendio, risalendo la catena di comando, e man mano su, fino ad arrivare alla segreteria del ministro, se non fossimo in contatto con la burocrazia italiana, si avrebbe qualche responsabile a cui attribuire 1 euro di stipendio per l’errore compiuto, ma invece.
Invece abbiamo un uomo che non può rispettare le promesse fatte alla propria famiglia, abbiamo un lavoratore frustrato di un mese di lavoro privo di retribuzione e di un padre che nel mese di aprile ha sottratto deliberatamente il tempo alla propria famiglia. Abbiamo, tuttavia, un professionista che non rimpiange di aver servito il proprio paese, di uomo che non rivendica il proprio tempo con la propria famiglia, di un poliziotto che, nonostante tutto, continua a “sorridere fra le fiamme” e va avanti con la dignità di sempre a cui, semmai, dovrebbe essere dato un euro in più per il manifesto senso del dovere.

Un cittadino che subisce una grave violazione dell’art. 36 della nostra Costituzione.

 

Studio Legale De Iure

Avv. Vittorio PALAMENGHI                                             

Avv. Pasquale PITTELLA                                                         

Avv. Patrizio Maria MANTOVANI                                                                                                        

Avv. Maria Teresa GUERRISI                                                         

Avv. Evandro PESCI

Avv. Valerio CRESCENZI

 

Pensioni e stipendi ridotti a zero: Lo Stato ha il potere-dovere di controllare. La Consap scrive al Ministero dell’Interno e al Presidente dell’INPS. Avviata la procedura di una interrogazione parlamentare!

Pensioni e stipendi ridotti a zero

Pensioni e stipendi ridotti a zero

Il caso del collega che si è visto accreditare uno stipendio da un euro non è un caso isolato e purtroppo rientra in una casistica sempre più frequente. Proprio di recente un pensionato si è visto consegnare il cedolino della sua pensione di una mensilità di 3 euro, e se fate una breve ricerca ne troverete decine di casi analoghi. Non è un errore di mero conteggio è una vera e propria violazione di legge.
Non conosco il singolo caso del collega che ha comportato un totale azzeramento dello stipendio, ma questi fatti sono allarmanti e pregiudicano gravemente le condizioni essenziali di sopravvivenza. L’Amministrazione in genere, Stato, INPS, enti pubblici ecc, hanno l’obbligo di rispettare il minimo garantito per la sopravvivenza.
Questo non avviene poiché le detrazioni, i conguagli ed eventuali pignoramenti vengono operati  in automatico mediante sistemi informatizzati,  senza controllo e senza responsabilità da parte dell’ente. Questo accade di frequente anche nel caso in cui l’ente o la stessa Agenzia delle Entrate fungono da sostituto d’imposta, nei casi di recupero Irpef o conguagli fiscali, accreditando al cittadino-lavoratore malcapitato importi irrisori e spesso, come nel caso del collega pari ad euro 1 o addirittura zero euro. Lo stesso è avvenuto di recente (aprile) ad una docente in pensione che per un conguaglio effettuato da parte dell’Inps, gli sono stati accreditati 440 euro di pensione e quest’ultima non ha potuto pagare le spese ordinarie per il mese corrente comprese le medicine, essendo invalida per 2/3.
La legge esiste che vieta tale condotta ma citare in giudizio o denunciare i responsabili ha dei costi insostenibili che vanno ad aggiungersi alle già precarie ed indigenti situazioni economiche.
Lo Stato e l’ente previdenziale nel caso delle pensioni, dovrebbero per primi garantire il rispetto delle norme tutelando il lavoratore, in quanto la nostra Costituzione prevede che l’attività della Pubblica Amministrazione deve sempre perseguire l’interesse generale e soprattutto deve essere legittima.
La riforma intervenuta lo scorso anno, con il d.l. n. 83/2015 e relativa legge di conversione, ha introdotto diverse e sostanziali novità in materia di pignoramenti di pensioni e stipendi modificando il limite “storico” fissato dall’art. 545 c.p.c. e individuando (in rialzo) sia le soglie di impignorabilità della pensione in generale che quelle di stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente pignorato. Con riferimento al pignoramento delle pensioni, l’art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all’art. 545 c.p.c. prevedendo che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Ne deriva che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell‘assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile, rimanendo invece assoggettato al pignoramento, nei limiti del quinto, l’importo residuo risultante dalla differenza tra la somma globale del trattamento e quella corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà. (cfr. studiocataldi.it). Pertanto la trattenuta secondo la normativa vigente è illegittima anche sotto questo ordine di profilo ed in ogni caso deve essere ridotta e non superare comunque i limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire le essenziali condizioni per la sopravvivenza dell’avente diritto. Nella fattispecie tale trattenuta ha perfino superato il limite della impignorabilità fissato dalla Corte Costituzionale ossia ad € 525,89, fissato e ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile 18755/2013), importo ritenuto il minimo vitale per la sopravvivenza dell’individuo, anche nel caso di debiti derivanti da tributi. A tal proposito si rammenta che al fine di effettuare la trattenuta o pignoramento oltre il quinto sulla pensione, è necessario apposita autorizzazione del Presidente del Tribunale che determina con decreto. Che l’inosservanza da parte dell’Ente terzo pignorato, di corrispondere, di ridurre o di frapporsi deliberatamente all’erogazione di tale misura, ha quale conseguenza, un trattamento sanzionatorio di cui al combinato disposto ex artt. 570 e 650 c.p. , argomentato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 31.1.2013, n. 23866, le quali ritengono il reato de qua procedibile d’ufficio (cfr. Studio legale Stefano di Salvatore Tonelli Russo).
La principale causa di tale invereconda situazione è la totale deresponsabilizzazione delle amministrazioni e la difficile individuazione del responsabile del procedimento, anche per il diniego dell’accesso agli atti posto dall’Amministrazione stessa, a danno dei lavoratori che vorrebbero risalire all’artefice del provvedimento. Purtroppo questo Paese sta andando alla deriva e solamente poche persone hanno preso coscienza di quanto sta accadendo alle persone oneste e rispettose delle leggi.

dr. Fabrizio Locurcio Responsabile Sportello del Poliziotto CONSAP

dr. Fabrizio Locurcio
Responsabile Sportello del Poliziotto CONSAP