Burka sì, Burka no, il parere del dr. Edoardo Mori

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un commento dell’illustre giurista Edoardo Mori, relativo all’uso del burka, esaminando l’aspetto di diritto e quello che è opportuno fare.
Il problema dell’uso o divieto del burka, deve essere valutato sotto due profili:
– ciò che dice il nostro diritto (valutazione dei jure condito);
– ciò che è opportuno e possibile fare (valutazione politica de jure condendo).
Il problema di diritto è generale se si affronta l’argomento di quali limiti si possono imporre a riti religiosi che contrastano con norme dello stato italiano o con l’ordine pubblico (nozione questa ormai superata e valida solo rispetto ai tempi in cui si decide; una volta serviva per affermare che il divorzio doveva essere vietato, ora è stata invocata per i matrimoni gay!). È particolare se si cerca ciò che la legge ha stabilito fino ad ora.
Due problemi sono stati portati all’esame dei giudici: quello del porto del coltello rituale (kirpan) dei Sikh e la disposizione del Regolamento di PS, art 289 , secondo cui la foto sulla carte di identità, quindi sulla patente deve essere e a mezzo busto e senza cappello.
Il problema del coltello dei Sikh è stato affrontato male dai giudici perché quando nel 2009 i giudici di Cremona vennero chiamati a decidere, essi ritennero che il kirpan fosse un coltello e non un pugnale, come invece all’epoca era costante giurisprudenza della Cassazione (ora è cambiata e il kirpan va classificato, per la legge italiana, come un coltello) e dissero che per un Sikh costituiva giustificato motivo il portarlo; ma se all’epoca esso era un pugnale, che cosa c’entrava il giustificato motivo? Vi era un divieto di porto assoluto ed insuperabile; sarebbe un po’ come se un cristiano pretendesse di andare in giro con un pugnale con impugnatura a crocefisso in forza della sua fede!
Ma i giudici di Cremona volevano assolvere e si sono lanciati in affermazioni fantasiose quali : il porto di quel pugnale costituisce un segno distintivo di adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall’art. 19 Cost. oltre che da plurimi atti internazionali. Sta di fatto che la libertà religiosa non consente davvero atti illegali e che i “plurimi atti” se li sono inventati.
Successivamente il Consiglio di Stato, nel 2010 e nel 2012, ha negato il riconoscimento di associazioni di culto sikh perché in esse vi era la regola vincolante del porto del kirpan e il divieto per le donne di divorziare (permettetemi di rilevare la sciocchezza di questa seconda affermazione: è vero che è garantita la parità fra i sessi, ma ciò non vieta che una donna o un uomo, volontariamente vi rinuncino; spesso si dimentica che la libertà individuale deve restare il principio supremo).
Sostanzialmente però la decisione di vietare il porto di un coltello in via permanente è corretta in base al diritto vigente: il giustificato motivo che consente il porto di uno strumento atto ad offendere è per sua natura legato a situazioni occasionali e temporanee (quando si fa una escursione, quando si va a caccia o pesca o a funghi, quando il cuoco si sposta con i suoi coltelli, quando si esce di casa per fare un lavoretto manuale ecc.) e non si può ipotizzare un giustificato motivo permanente. Significherebbe infatti attribuire ad una categoria di persone una posizione privilegiata permanente.
Del resto il problema è facilmente superabile ove si consideri che nulla vieta di portare un kirman privo di filo e di punta.
Il problema della foto a testa nuda è nato anch’esso in relazione ai Sikh e ad altre religioni che impongono la copertura del capo con turbanti o veli. Il Ministero dell’interno, che una ne pensa e due ne sbaglia, aveva ceduto alle pretese di questi signori e aveva stabilito con circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995, che bastava che il volto fosse scoperto; con altra circolare del 24 luglio 2000 il Ministero ha precisato che il turbante, il chador e il velo, imposti da motivi religiosi,” sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto” e pertanto tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purché i tratti del viso siano ben visibili. Faceva l’acuta osservazione che se il regolamento vieta il cappello, non era vietato il velo! Avrebbe potuto rilevare che le suore vengono ritratte per l’appunto con il velo. Ma perché allora prendersela con il povero cappello?
Non si erano resi conto che se la foto serve per identificare una persona, è necessario valutare l’insieme generale (viso, capelli, forma della testa, forma delle orecchie, ecc.); basti pensare come sia difficile riconoscere una persona che si è sempre vista con il cappello o il berretto militare, e viceversa.
Ed infatti la Corte Europea dei diritti dell’uomo del ricorso nr. 24479/07 deciso il 13 novembre 2008 presentato da Shingara Mann Singh contro la Francia, che aveva giustamente negato il diritto ad avere solo mezza foto sulla patente, ha negato che sussista un diritto a farsi fotografare con il turbante. La Corte sottolinea che la regolamentazione contestata si è mostrata più esigente in materia a causa dell’aumento dei rischi di frode e di falsificazione delle patenti di guida e aggiunge: Tuttavia, l’articolo 9 della Convenzione sui diritti umani non protegge qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o convinzione . Inoltre, non garantisce sempre il diritto di comportarsi nel modo dettato da una convinzione religiosa e non conferisce agli individui che agiscono in tal modo il diritto di sottrarsi a norme che si sono rivelate giustificate. La Corte ricorda che la Commissione, investita da un ricorrente sikh che criticava la sua condanna per infrazioni all’obbligo fatto ai conducenti di motociclette di portare un casco di protezione, aveva considerato che il portare obbligatoriamente un casco di protezione era una misura necessaria per i motociclisti, e che l’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di religione era giustificata per la tutela della salute dell’interessato.
Dopo aver posto queste basi teoriche sul problema generale, passiamo al caso particolare del mascheramento. Esso è regolato da due norme:
– L’art. 83 del TULPS: È’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103. È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto;
– L’art. 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152: È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.
La Cassazione ha così precisato, in modo costante, il contenuto della prima norma : L’art 85 comma primo della legge di pubblica sicurezza vieta a chiunque di comparire mascherato in luogo pubblico nel terzo comma poi, si vieta l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di ps con apposito manifesto. La prima disposizione ha carattere assoluto, essendo diretta ad impedire che mediante il mascheramento, che può attuarsi anche nella forma del travestimento della persona in abiti femminili, possano compiersi azioni criminose o illecite, tra le quali vanno indubbiamente annoverate quelle contro il buon costume, rientrante nell’ordine pubblico che la legge intende appunto tutelare. Relativo, invece, e il carattere dell’altra disposizione, poiché consente soltanto in casi eccezionali e con modalità espressamente stabilite, l’uso della maschera vera e propria quella cioè che copra il viso e che e cosa ben diversa dal travestimento o dal travisamento.
La legge 152/1975 si è limitata ad ampliare il divieto del mascheramento anche nei luoghi aperti al pubblico e a preveder espressamente il mascheramento a mezzo casco.
In conclusione non vi è dubbio che allo stato della legislazione sia proibito l’uso di indumenti che non consentono il riconoscimento della persona e, in special modo di quelli che coprono il viso in tutto o in parte.
Trattasi ora di valutare se questa conclusione venga a ledere il diritto alla religione nel momento in cui si vietano condotte richieste dalla fede.
La risposta è però alquanto facile; la libertà di religione è solo uno dei molti precetti costituzionali e non fra i più importanti: anch’esso deve essere esercitato nel quadro dei principi generali della Costituzione e in equilibrato rapporto con gli altri diritti. Se la legge ritiene di vietare certe condotte perché dannose, asociali, contrarie al principi di parità ed eguaglianza (ad es. inferiorità della donna), alle radici culturali di un popolo (ad es. monogamia), non vi è contrasto con la Costituzione in nome della libertà di una religione che può anche avere una impostazione incostituzionale (razzismo, plagio o circonvenzione dei proseliti, collusione con potenze straniere, spregio della vita umana, spregio per gli animali, spregio per il paese ospitante e i suoi interessi, ecc.).
Non credo proprio che vi sia nulla di incostituzionale nel vietare condotte già vietate in via generale dalla legge che le ha ritenute pericolose o dannose o nell’introdurre nuove norme ravvisando nuovi motivi di incompatibilità con la nostra civiltà.
Il problema di questa nuova normativa (e qui esaminiamo l’aspetto de jure condendo) è vasto e all’attenzione di tutti i paesi civili (in altri paesi e in particolare proprio in quelli da cui provengono coloro che pretendono di conservare i loro culti tribali o medievali il problema non si pone perché è proprio la loro religione a non tollerare altre fedi).
I riti religiosi primitivi (e sono primitivi anche se in uso da millenni) possono essere cruenti, degradanti, o imposti a bambini e giovani incapaci di opporsi. Forte ad esempio è l’opposizione ai metodi di uccisione tradizionale degli animali. In Polonia non è più legale la macellazione rituale, caratteristica dell’ebraismo e dell’islam. La Corte Costituzionale ha stabilito a gennaio che le pratiche kosher e halal rappresentano una violazione dei diritti non in linea con gli standard, anche europei, sull’abbattimento degli animali. Negli Stati Uniti si cerca di vietare la circoncisione praticata ancora da sette ortodosse e che prevede che il celebrante succhi il sangue dal pene del bambino, spesso provocandogli infezioni. L’ONU stessa ha dovuto intervenire contro la pratica dell’infibulazione.
È quindi chiaro che ogni paese ha dei canoni morali, etici, giuridici che sono ben più importanti, nella scala dei diritti, del diritto alla libertà di religione il quale è nato per impedire conversioni forzate o discriminazioni degli “infedeli” e non certo per consentire ad ognuno di affermare che in nome della religione può mettersi contro l’ordine sociale in cui vive. Se la nostra cultura è riuscita a stabilire che la chiesa cattolica non può scampanare quando e come vuole, ma deve rispettare le norme sull’inquinamento acustico, sarebbe evidentemente un assurdo affermare che un muezzin può schiamazzare con l’altoparlante dal suo minareto, in nome della sua religione o che chi professa la fede nudista, può girare nudo per la città.
Le società occidentali hanno sì affermato il principio della libertà di religione, ma in quanto essa deve essere e restare una cosa intima e personale; è anche un diritto di tutti coloro che hanno altre fedi, di non essere molestati dalle fedi altrui. Aveva ben espresso il concetto il filosofo illuminista Pierre Bayle quando disse non credo alla mia religione, che è l’unica vera, figurasi se posso credere a quella degli altri!
Inoltre i riti con sui si esplicano le fedi, sono una cosa diversa dalla fede stessa; una fede resta immutata nei secoli in quanto essenziale, i riti sono accidentali e devono adeguarsi al corso della civiltà, come ha sempre ben dimostrato di saper fare il cristianesimo. Se non fosse così avremmo ancora riti dell’uomo di Neanderthal e il cannibalismo sacro! La nostra civiltà si è allontanata dall’oscurantismo; sarebbe tragico se facessimo passi indietro.
Il dr. Edoardo Mori, autore dell’articolo
buongiorno, girare travisati la legge lo vieta, ma la polita no.
proviamo a non adeguarci in certi paesi vedi cosa succede. l’Italia e diventato il paese delle meraviglie. W l’Italia.