Certificato di idoneità psico-fisica per chiunque detiene armi comuni, regolarmente denunciate e non è in possesso di alcuna licenza di porto d’armi. (ex art. 35, comma 7° del Testo Unico delle leggi di P.S. come modificato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204). Quesito.

Pervengono a questa Segreteria Nazionale quesiti riguardanti la certificazione sanitaria prevista dall’art. 35, comma 7° del Testo Unico delle leggi di P.S. come modificato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204.
Ciò posto, si desidera conoscere se tale obbligo incombe anche agli appartenenti alle Forze di Polizia in servizio attivo, ovvero se, in virtù della loro funzione, siano esentati da tale obbligo, in quanto detentori e utilizzatori di armi da guerra individuali: Pistola Beretta cal. 9×19 (parabellum), nonché di portare e utilizzare (quando ricorrono le circostanze) anche armi non comuni e quindi si ritiene implicita, nella funzione, la idoneità psico-fisica permanente.
Poiché il termine per la presentazione di tale certificato scade, come è noto, il prossimo 5 maggio, si prega di far conoscere, con cortese urgenza, le determinazioni di codesto Ministero, al fine di poter fornire adeguate risposte sull’argomento.
In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Segretario Generale Nazionale
dott. Giorgio Innocenzi
Leggi la nota inviata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S.
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