Non possono essere conferiti incarichi di direzione e gestione del personale a dirigenti sindacali, circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’art. 53 comma 1 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 statuisce che “non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.”
La norma ha il compito di perseguire un’azione amministrativa imparziale e lo svolgimento della funzione di responsabilità scevra da possibili condizionamenti, richiamando il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Il fine principale è quello di evitare influenze sulla gestione che può derivare dal coinvolgimento attuale o passato del responsabile nelle sue attività sindacali. La norma tende ad evitare il conflitto di interessi, interesse personale con quello pubblico. L’incompatibilità dovuta dal fatto di rivestire cariche sindacali non è rimovibile, a nulla serve il fatto che l’incaricato possa eventualmente dimettersi, solo il decorso del tempo può rendere possibile il conferimento dell’incarico dato dall’amministrazione. Per incarico sindacale si intende la partecipazione del soggetto alle scelte del sindacato e che questo abbia ricoperto nel biennio precedente incarichi sindacali, tali da condizionare la gestione imparziale all’interno dell’amministrazione.
Per tutti gli interessati la circolare è disponibile per lettura e approfondimenti in Segreteria Provinciale.