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Polizia, stipendio di 1 euro, interrogazione parlamentare dell’On.le Rampelli

On.le Fabio Rampelli di FdI - Alleanza Nazionale autore dell'interrogazione parlamentare

On.le Fabio Rampelli di FdI – Alleanza Nazionale autore dell’interrogazione parlamentare

Pubblichiamo l’interrogazione parlamentare presentata dall’On.le Fabio Rampelli (FdI-Alleanza Nazionale) al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativa all‘importo minimo comunque corrisposto agli aventi diritto, disponendo che gli eventuali conguagli o importi a debito dovuti dai medesimi siano rateizzati.
AL MINISTRO DELL’ INTERNO
AL MINISTRO DELL’ ECONOMIA
Premesso che
Lo scorso 24 aprile c.a. un poliziotto romano di 52 anni, in servizio presso l’Ispettorato di P.S. Palazzo Chigi, padre di tre figli, si è visto accreditare sul suo statino paga: stipendio del mese di aprile netto a pagare euro 1. La stessa identica sorte è toccata ad un Ispettore della Polizia in servizio presso un Consolato negli Stati Uniti con a  carico perfino  un figlio disabile al 100%.  La vicenda, che ha dell’incredibile, nasce perché i due poliziotti avrebbero avuto un conguaglio a debito verso l’amministrazione. Un debito involontario, nato dal fatto che in questi ultimi mesi gli erano state accreditate somme in più nello stipendio, somme di cui i dipendenti non si era accorti. Debito che il Dipartimento della pubblica sicurezza, una volta individuato, avrebbe potuto dilazionare, come chiesto dal sindacato di polizia Consap che ha denunciato tale vicenda ed era intervenuta per evitare quello che poi è accaduto.
Che, purtroppo tale caso rientra in una casistica sempre più frequente. Del fatto ne hanno ampiamente parlato i mass media. Sempre la Consap segnala che tali episodi sono molto frequenti anche presso lente previdenziale INPS; di recente un pensionato si è visto consegnare il cedolino della sua pensione di una mensilità di 3 euro, ed effettivamente tali casi sono reperibili in rete da chiunque. Che le reiterate violazioni non costituiscono meri errori di conteggio ma una vera e propria disattenzione e violazione di legge commesse da parte dei soggetti preposti alle erogazioni degli emolumenti.
E evidente che non è concepibile un totale azzeramento dello stipendio che pregiudica gravemente le condizioni essenziali di sopravvivenza; l’Amministrazione in genere, Stato, INPS, enti pubblici  hanno l’obbligo di rispettare il minimo garantito per la sopravvivenza.
Che è fatto oramai noto che questo non avviene poiché le detrazioni, i conguagli ed eventuali pignoramenti vengono operati  in automatico mediante sistemi informatizzati,  senza controllo e senza responsabilità da parte dell’ente. Che sempre nel mese corrente  (aprile), ad una docente in pensione F. B. per un conguaglio effettuato da parte dell’Inps, gli sono stati accreditati 440 euro di pensione e quest’ultima non ha potuto pagare le spese ordinarie per il mese corrente comprese le medicine, essendo invalida per 2/3. Per tale ragione uno studio legale romano ha dovuto intimare diffida al Direttore Generale dott. Crudo, per poter avere contezza e rispetto della legge vigente.
Lo Stato e lente previdenziale nel caso delle pensioni, dovrebbero per primi garantire il rispetto delle norme tutelando il lavoratore, in quanto la nostra Costituzione prevede che l’attività della Pubblica Amministrazione deve sempre perseguire l’interesse generale e soprattutto deve essere legittima.
La riforma intervenuta lo scorso anno, con il d.l. n. 83/2015 e relativa legge di conversione, ha introdotto diverse e sostanziali novità in materia di pignoramenti di pensioni e stipendi modificando il limite storico fissato dall’art. 545 c.p.c. e individuando (in rialzo) sia le soglie d’impignorabilità della pensione in generale che quelle di stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente pignorato. Con riferimento al pignoramento delle pensioni, l’art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all’art. 545 c.p.c. prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Pertanto le trattenute secondo le normative enunciate a qualsiasi titolo sono da ritenersi illegittime  e comunque in ogni caso non possono superare i limiti imposti dalla normativa vigente, al fine di garantire le essenziali condizioni per la sopravvivenza dell’avente diritto. Nella fattispecie Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in tale senso, stabilendo il minimo garantito di 525,89.

Per le ragioni suesposte si interrogano i ministri sopra citati al fine di individuare eventuali responsabili e sensibilizzare i funzionari preposti al rispetto delle norme in materia.

Atto Parlamentare – Camera Deputati
Interrogazione a risposta scritta 
Interrogazione Parlamentare On.le Rampelli - FdI - Alleanza Nazionale

Interrogazione Parlamentare On.le Rampelli – FdI – Alleanza Nazionale