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Armi e Legislazione, licenza di collezione e bolli, il parere del dr. Angelo Vicari

Armi e Legislazione, licenza di collezione e bolli, il parere del dr. Angelo Vicari

Armi e Legislazione, licenza di collezione e bolli, il parere del dr. Angelo Vicari

Al fine di rendere più chiara la “questione” relativa al pagamento dell’imposta di bollo per la depennazione di armi dalla propria licenza di collezioni, pubblichiamo volentieri il parere dell’illustre dr. Angelo Vicari, esperto di armi e di legislazioni di armi. L’articolo che segue ĆØ stato giĆ  pubblicato sul sito web del dr. Mori (http://www.earmi.it/) e, considerate le numerose richieste dei nostri associati in materia, pubblichiamo anche attraverso questo sito web, il parere espresso dal dr. Angelo Vicari.

 

Non passa giorno in cui il cittadino viene letteralmente bombardato dalla reclamizzazione di una pubblica Amministrazione sempre più efficiente, pronta a recepire tutte le istanze, anche quella di ridurre le tasse.
Purtroppo, l’uomo della strada, seppur abituato a queste promesse, di sospetta natura elettorale, si convince, come Alice nel paese delle meraviglie.
Ma anche Alice ĆØ costretta a ritornare nel mondo reale quando ha la necessitĆ  di rivolgersi agli uffici pubblici.
E’ il caso del collezionista di armi che decida di disfarsi di qualche pezzo e porti a conoscenza dell’AutoritĆ  di P.S. tale sua decisione per la depennazioneĀ  di quelle cedute dalla licenza di collezione; l’interessato si vedrĆ  richiedere due marche da bollo, di cui una per la comunicazione e l’altra per l’aggiornamento del titolo. A nulla serviranno le rimostranze contro l’esoso balzello, siccome giustificato dall’applicazione della circolare del 13 febbraio 2006, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l’applicazione dell’imposta di bollo per la collezione di armi comuni.
In merito alle variazioni in ā€œaumentoā€, siccome ā€œl’intenzione di aggiungere un nuovo pezzo…, deve essere preventivamente comunicata al questore, affinchĆØ possa verificare l’ammissibilitĆ  dell’iscrizione…ed affinchĆØ possa valutare…le prescrizioni impartite per la custodiaā€, la circolare del 2006 ha stabilito che tali ā€œverifiche e valutazioniā€ comportano ā€œun concreto esercizio della potestĆ  provvedimentaleā€ dell’AutoritĆ  di pubblica sicurezza, per cui ā€œil regime fiscale non può essere che quello previsto dal D.M. 20. 8. 1992, recante approvazione della tariffa dell’imposta di bollo, in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta sia l’istanza…che il successivo atto adottato dall’AutoritĆ  di P.S., sia in occasione del primo rilascio del titolo,che delle successive variazioniā€.
La stessa circolare rileva che ā€œpoichĆ© nel caso di variazioni in detrazione, ossia per la cancellazione delle armi dalla raccolta, il momento valutativo appare attenuato…questo Dipartimento ha interessato la competente Agenzia delle Entrate per verificare se l’imposta di bollo sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioniā€, stabilendo nel contempo che ā€œnelle moreā€ della risposta al quesito, gli uffici ā€œcontinueranno ad esigere l’imposta di bollo anche per le variazioni in detrazioneā€.
Sono trascorsi quasi dieci anni, ma l’amletico dubbio bollo sƬ, bollo no, non ha ancora trovato una risposta, con inqualificabile inerzia del Ministero dell’Interno e/o dell’Agenzia delle Entrate, cosicchĆ© si continuano ad esigere due marche da bollo anche per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, basandosi esclusivamente su una, oramai, datata circolare, peraltro interlocutoria.
E’ da evidenziare che, solo tre mesi prima della suddetta circolare, lo stesso Dipartimento, nella risposta del 24 novembre 2005 ad un quesito formulato in materia da uno Studio legale di Bologna, ebbe a sostenere che ā€œnon sono, invece, da sottoporsi ad imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dall’art. 38 del T.U.L.P.S., in quanto tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine ad un procedimento amministrativo, bensƬ ad una mera presa d’atto da parte della pubblica Amministrazioneā€.
Il riferimento alla fattispecie della denunzia di detenzione armi, di cui all’articolo 38 del T.U.L.P.S:, per avvalorare la tesi della non obbligatorietĆ  dell’imposta di bollo nelle variazioni di armi in collezione, trovava il suo fondamento nella circolare del 25 giugno 1998, con la quale, considerando ā€œla denuncia alla stregua di una dichiarazione, a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni o esplosivi l’autoritĆ  competenteā€, ĆØ stato stabilito che ā€œla denuncia, assumendo la forma della dichiarazione e non dell’istanza…,non essendo richiesta dal dichiarante l’emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze, non ĆØ da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origineā€, siccome ā€œl’imposta di bollo regolata dal D.P.R. 26.10.1972 n.642…non sottopone al tributo sin dall’origine certificati, attestazioni, dichiarazioni…, mantenendo l’imposizione unicamente per le istanzeā€¦ā€. Ma, se solo tre mesi prima della circolare del 2006, il Ministero aveva previsto la non necessitĆ  dell’imposta di bollo, addirittura su tutte, indistintamente, ā€œle successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezioneā€, ĆØ da ricordare, anche che, solo dopo un mese da quest’ultima, lo stesso Dipartimento, in merito al quesito formulato da una Questura sull’applicazione delle marche da bollo per le variazioni delle armi inserite nella Carta europea d’arma da fuoco, ha emanato la circolare 31 marzo 2006 stabilendo che ā€œl’inserimento o il depennamento di un’arma dalla Carta Europea non prevede la sostituzione della carta stessa, ma solo la sua integrazione. Le predette attivitĆ , inoltre, non richiedono alcuna valutazione discrezionale da parte dell’autoritĆ  competente, nĆ© risulta possibile, nelle ipotesi in questione, apporre prescrizioni al titolo. Tanto premesso, non si può considerare l’attivitĆ  in parola una novazione del titolo che, in quanto tale, sarebbe assoggettabile ad imposta di bollo, ma un mero aggiornamento della licenzaā€.
In presenza di tali risoluzioni adottate dallo stesso Dipartimento, in tempi così ravvicinati, addirittura autonomamente, cioè senza ritenere necessario un parere dei competenti Uffici finanziari, riesce difficile comprendere quanto stabilito con la circolare del 2006.
Infatti, ĆØ pur vero che ĆØ da considerare legittima la disposizione impartita nella prima parte di quest’ultima, relativa alla previsione dell’obbligo dell’imposta di bollo per le richieste di variazione in ā€œaumentoā€ delle armi in collezione, trattandosi di una vera e propria ā€œistanza diretta alla P.A. tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativoā€ e, in quanto tale, rientrante negli atti soggetti a bollo fin dall’origine, a termine del D.P.R. n. 642 del 1972 e successive modifiche (in particolare il D.M. 20 agosto 1992), che regolamenta l’imposta di bollo. CosƬ come ĆØ da sottoporre all’obbligo della stessa imposta anche la successiva emissione della licenza originale aggiornata con l’inserimento di altre armi, siccome siamo in presenza di un vero e proprio ā€œattoā€ di un organo dell’Amministrazione dello Stato rientrante nelle fattispecie di cui al suddetto D.P.R., atto che viene emanato dopo la verifica dell’ammissibilitĆ  dell’iscrizione e la valutazione dell’adeguatezza delle prescrizioni per la custodia, giĆ  impartite nella licenza dall’AutoritĆ  di P.S..
Tali verifica e valutazione sono, pertanto, da considerare ā€œesercizio della potestĆ  provvedimentaleā€, finalizzate all’emanazione di un provvedimento amministrativo discrezionale avente le caratteristiche di un’autorizzazione di polizia.
Invece, non possiamo considerare altrettanto legittima la seconda parte della circolare in commento, in particolare relativamente alla disposizione con la quale si stabilisce che, ā€œnelle moreā€ della risposta dell’Agenzia delle Entrate ā€œle SS.LL. continueranno ad esigere l’imposta di bollo anche per le variazioni in detrazioneā€.
Tale risoluzione finale ĆØ in contrasto con la premessa, ove viene rilevato che per le ā€œvariazioni in detrazione il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimentoā€¦ā€ alle citate ā€œverifiche e valutazioniā€. Infatti, considerata la corretta premessa che nelle variazioni in ā€œdetrazioneā€ ā€œil momento valutativo appare attenuatoā€, il Ministero sarebbe dovuto pervenire alla disposizione logico/giuridica del non obbligo dell’imposta di bollo e non del contrario, pur ā€œnelle moreā€ della risposta al proprio quesito da parte dell’Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto stabilito tre mesi prima, nella risposta al citato quesito, ed in analogia con la circolare di un mese dopo sulla Carta europea.
Correttamente il Ministero osserva nella circolare del 2006 che ā€œil momento valutativo appare attenuatoā€, siccome, con la ā€œcomunicazioneā€ del collezionista per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, a differenza della ā€œistanzaā€, non si genera l’inizio di un procedimento amministrativo da parte dell’AutoritĆ  di P.S. che comporti ā€œun concreto esercizio della potestĆ  provvedimentaleā€. Infatti, l’articolata procedura, prevista dalla circolare del 15 maggio1995 (preventiva istanza per l’inserimento di armi e nulla osta del Questore), riguarda solo la variazione in ā€œaumentoā€ dei pezzi in collezione, ma nulla dispone per quella in ā€œdetrazioneā€, per cui vengono a mancare nella procedura di depennazione atti endoprocedimentali di ā€œverificaā€ e ā€œvalutazioneā€.
La impossibilitĆ  di classificare la comunicazione del collezionista e la conseguente depennazione nella categoria dei veri e propri atti amministrativi, trova avallo nella definizioneĀ  del ā€œprocedimentoā€ e del ā€œprovvedimentoā€ da parte della più autorevole dottrina di diritto amministrativo. Alla luce di tali definizioni non pare proprio che le suddette semplici attivitĆ  di comunicazione e depennazione possano considerarsi atti amministrativi di un procedimento, preordinati all’emanazione di un provvedimento, anche perchĆ© i provvedimenti amministrativi sono caratterizzati dalla discrezionalitĆ  che costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’AutoritĆ  amministrativa. Tale potestĆ  discrezionale non sembra esercitabile da parte dell’AutoritĆ  di P.S. nell’attivitĆ  di depennazione, come del resto sottolineato, implicitamente, nella circolare del 2006 con l’affermazione che ā€œil momento valutativo appare attenuatoā€, siccome detta AutoritĆ  deve solo prendere atto della comunicazione del collezionista e depennare le armi, senza poter e/o dover porre in essere alcuna attivitĆ  di valutazione discrezionale.
Peraltro, sempre secondo indirizzi dottrinali in materia , siccome ā€œuna scelta, sia pure limitata entro un ambito ristretto, ĆØ consentita per l’emanazione di qualsivoglia provvedimento amministrativo, qualora la scelta mancasse in modo assoluto, non si avrebbe un provvedimento emanato nell’esercizio di una potestĆ , sibbene un atto dovutoā€, come nella depennazione, anche perchĆ© ā€œnon assumono carattere di atti amministrativi quelle attivitĆ  materiali che vengono poste in essere da un’autoritĆ  amministrativa in via di fatto, cioĆØ al di fuori dell’esercizio di una potestĆ  amministrativaā€.
Quindi, la comunicazione per la cancellazione di armi dalla licenza di collezione non può inquadrarsi nella fattispecie degli atti amministrativi che danno inizio ad un procedimento e al conseguente provvedimento, non avendo la stessa comunicazione/dichiarazione la valenza di una istanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A., alla stregua della denuncia di detenzione di armi, o variazioni di armi sulla Carta europea d’arma da fuoco.
Analogamente, la conseguente depennazione da parte dell’AutoritĆ  di P.S. non può essere considerata provvedimento amministrativo, risultando una semplice attivitĆ  materiale carente di qualsivoglia potestĆ  discrezionale. La corretta definizione di quest’ultima attivitĆ  del Questore, ĆØ da riferire agli ā€œatti amministrativi diversi dai provvedimentiā€, trattandosi di ā€œatto di conoscenzaā€, cioĆØ di ā€œatto dichiarativo della P.A. che si limita ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essaā€, essendo ā€œatto non consistente in manifestazione di volontà…ma di conoscenzaā€ e, come tale, ā€œnon ĆØ provvedimentoā€.
Tali inquadramenti giuridici della comunicazione/dichiarazione del collezionista e dell’attivitĆ  di depennazione da parte dell’AutoritĆ  di P.S. non possono che portare alla conclusione logico/giuridica del non obbligo dell’imposta di bollo per ambedue le attivitĆ , siccome la prima, non essendo ā€œistanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A.ā€, non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 3 della Tariffa allegata alla citata legge sull’imposta di bollo, mentre la seconda, non essendo ā€œesercizio di attivitĆ  provvedimentaleā€, non rientra nell’articolo 4 della stessa Tariffa, come, peraltro, affermato da Mori nel suo Codice (pg. 312) : ā€œil bollo ĆØ dovuto perchĆ© si ritiene che il cittadino chieda un ampliamento della licenza di collezione…..Se invece il cittadino si limita a togliere una o più armi dalla collezione ĆØ sufficiente una comunicazione perchĆ© ĆØ un diritto del cittadino toglierla e non richiede all’AutoritĆ  alcun nuovo provvedimentoā€.
Un ulteriore motivo giustificativo della non obbligatorietĆ  dell’imposta di bollo per la variazioni delle armi in ā€œdetrazioneā€ lo possiamo riscontrare nella normativa sulla detenzione. Infatti, ĆØ da evidenziare che, anche per le armi destinate alla collezione, deve essere osservato quanto disposto dall’articolo 38 del T.U.L.P.S., cioĆØ l’obbligo di provvedere alla relativa denuncia di detenzione prima dell’inserimento in collezione, come esplicitamente previsto dalla circolare del 15 maggio 1995. La conseguenza di quest’ultima previsione comporta che, ogniqualvolta si voglia variare in ā€œdetrazioneā€ la collezione, si debba denunciare ā€œqualsiasi modificazione nella specie e nella quantitĆ ā€, come stabilito dall’articolo 58 del Regolamento di esecuzione del predetto T.U.L.P.S., comunicazione che, alla stregua della denuncia di detenzione, ĆØ esente da imposta di bollo.
Considerato tale obbligo, la denuncia di ā€œmodificazioniā€, delle armi inserite in collezione, può essere giĆ  di per sĆ© stessa considerata, nel contempo, come richiesta implicita di depennazione, cui deve conseguire la dovuta presa d’atto dell’AutoritĆ  di P.S. con la cancellazione d’ufficio dei pezzi ceduti.
Dunque, non sembrano mancare al Ministero i supporti logico/giuridici che permettano di venire incontro alle aspettative dei collezionisti di armi, la cui passione deve essere assecondata e facilitata, siccome spesso, a proprie spese, riescono a salvaguardare un patrimonio storico che altrimenti andrebbe perduto, considerato lo scarso interessamento dei musei quando si tratti di armi, anche antiche.
Si auspica, quindi, un aggiornamento della circolare del 2006, non essendo necessario attendere ulteriormente una risposta al quesito proposto, quasi dieci anni orsono, all’Agenzia delle Entrate.
Visto il tempo trascorso per prendere una decisione sull’amletico dubbio bollo sƬ, bollo no, sorge spontaneo richiamare il motto latino ā€affrettati con lentezzaā€, ma, dopo quasi dieci anni, affrettati!..
Nel frattempo, ĆØ opportuno ricordare a coloro che si sentono costretti a dover richiedere l’esoso balzello, anche per le variazioni in ā€œdetrazioneā€, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del 2006, che, per giurisprudenza e dottrina oramai consolidate, ā€œle circolari della P.A. non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalle norme stataliā€, a maggior ragione da norme costituzionali, come l’art. 23, e, quando siano ā€œcontrarie alla leggeā€, ā€devono essere disapplicateā€, siccome ā€œl’organo inferiore non può ritenersi vincolato da un’errata interpretazione della legge compiuta da un organo superioreā€.

Articolo pubblicato il 20 dicembre 2015
http://www.earmi.it/

dr. Angelo VicariCodice delle Armi 2016 del dr. MORI - Tribuna Editore
Il dr. Angelo Vicari Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā Il Codice delle Armi e degli Esplosivi del dr. MORI

Servizio Polizia Scientifica ROMA – DAC Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, aggregazioni del personale, accolte le ragioni della CONSAP

Servizio Polizia Scientifica ROMA - DAC Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Servizio Polizia Scientifica ROMA – DAC Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Durante lo scorso incontro avuto alla DAC ( Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato) tra la nostra Organizzazione Sindacale CONSAP e il Direttore del Servizio Polizia Scientifica dr. Luigi Carnevale (vedasi link sottostante questa news) si era parlato di alcune tematiche, rappresentate dai nostri iscritti, tra cui il tema aggregazioni. Tra le varie richieste che sono ancora in valutazione e in approfondimento Ā e sulle quali torneremo molto presto, arriva una gradita conferma: la Direzione ha accolto la nostraĀ “richiestaĀ CONSAP” ed il personale in forza alla DAC- Servizio Polizia Scientifica che sarĆ  aggregato ai reparti di Polizia svolgerĆ  lavoro per il quale e’ stato specializzato da apposito corso (leĀ proprie specifiche funzioni di videofotosegnalatore/dattiloscopista), senza dover ricoprire incarichi di diversa natura, quali piantone, portierato, jolly-sostituto di necessitĆ , ecc.

 

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Link della news incontro CONSAP e il Direttore del Servizio Polizia Scientifica
https://consaproma.wordpress.com/2016/07/15/servizio-polizia-scientifica-direzione-centrale-anticrimine-della-polizia-di-stato-la-consap-incontra-il-direttore-dr-luigi-carnevale/