Armi e Legislazione, licenza di collezione e bolli, il parere del dr. Angelo Vicari
Al fine di rendere più chiara la “questione” relativa al pagamento dell’imposta di bollo per la depennazione di armi dalla propria licenza di collezioni, pubblichiamo volentieri il parere dell’illustre dr. Angelo Vicari, esperto di armi e di legislazioni di armi. L’articolo che segue ĆØ stato giĆ pubblicato sul sito web del dr. Mori (http://www.earmi.it/) e, considerate le numerose richieste dei nostri associati in materia, pubblichiamo anche attraverso questo sito web, il parere espresso dal dr. Angelo Vicari.
Non passa giorno in cui il cittadino viene letteralmente bombardato dalla reclamizzazione di una pubblica Amministrazione sempre più efficiente, pronta a recepire tutte le istanze, anche quella di ridurre le tasse.
Purtroppo, lāuomo della strada, seppur abituato a queste promesse, di sospetta natura elettorale, si convince, come Alice nel paese delle meraviglie.
Ma anche Alice ĆØ costretta a ritornare nel mondo reale quando ha la necessitĆ di rivolgersi agli uffici pubblici.
Eā il caso del collezionista di armi che decida di disfarsi di qualche pezzo e porti a conoscenza dellāAutoritĆ di P.S. tale sua decisione per la depennazioneĀ di quelle cedute dalla licenza di collezione; lāinteressato si vedrĆ richiedere due marche da bollo, di cui una per la comunicazione e lāaltra per lāaggiornamento del titolo. A nulla serviranno le rimostranze contro lāesoso balzello, siccome giustificato dallāapplicazione della circolare del 13 febbraio 2006, con la quale sono stati stabiliti i criteri per lāapplicazione dellāimposta di bollo per la collezione di armi comuni.
In merito alle variazioni in āaumentoā, siccome ālāintenzione di aggiungere un nuovo pezzoā¦, deve essere preventivamente comunicata al questore, affinchĆØ possa verificare lāammissibilitĆ dellāiscrizioneā¦ed affinchĆØ possa valutareā¦le prescrizioni impartite per la custodiaā, la circolare del 2006 ha stabilito che tali āverifiche e valutazioniā comportano āun concreto esercizio della potestĆ provvedimentaleā dellāAutoritĆ di pubblica sicurezza, per cui āil regime fiscale non può essere che quello previsto dal D.M. 20. 8. 1992, recante approvazione della tariffa dellāimposta di bollo, in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta sia lāistanzaā¦che il successivo atto adottato dallāAutoritĆ di P.S., sia in occasione del primo rilascio del titolo,che delle successive variazioniā.
La stessa circolare rileva che āpoichĆ© nel caso di variazioni in detrazione, ossia per la cancellazione delle armi dalla raccolta, il momento valutativo appare attenuatoā¦questo Dipartimento ha interessato la competente Agenzia delle Entrate per verificare se lāimposta di bollo sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioniā, stabilendo nel contempo che ānelle moreā della risposta al quesito, gli uffici ācontinueranno ad esigere lāimposta di bollo anche per le variazioni in detrazioneā.
Sono trascorsi quasi dieci anni, ma lāamletico dubbio bollo sƬ, bollo no, non ha ancora trovato una risposta, con inqualificabile inerzia del Ministero dellāInterno e/o dellāAgenzia delle Entrate, cosicchĆ© si continuano ad esigere due marche da bollo anche per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, basandosi esclusivamente su una, oramai, datata circolare, peraltro interlocutoria.
Eā da evidenziare che, solo tre mesi prima della suddetta circolare, lo stesso Dipartimento, nella risposta del 24 novembre 2005 ad un quesito formulato in materia da uno Studio legale di Bologna, ebbe a sostenere che ānon sono, invece, da sottoporsi ad imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dallāart. 38 del T.U.L.P.S., in quanto tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine ad un procedimento amministrativo, bensƬ ad una mera presa dāatto da parte della pubblica Amministrazioneā.
Il riferimento alla fattispecie della denunzia di detenzione armi, di cui allāarticolo 38 del T.U.L.P.S:, per avvalorare la tesi della non obbligatorietĆ dellāimposta di bollo nelle variazioni di armi in collezione, trovava il suo fondamento nella circolare del 25 giugno 1998, con la quale, considerando āla denuncia alla stregua di una dichiarazione, a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni o esplosivi lāautoritĆ competenteā, ĆØ stato stabilito che āla denuncia, assumendo la forma della dichiarazione e non dellāistanzaā¦,non essendo richiesta dal dichiarante lāemanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze, non ĆØ da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dallāorigineā, siccome ālāimposta di bollo regolata dal D.P.R. 26.10.1972 n.642ā¦non sottopone al tributo sin dallāorigine certificati, attestazioni, dichiarazioniā¦, mantenendo lāimposizione unicamente per le istanzeā¦ā. Ma, se solo tre mesi prima della circolare del 2006, il Ministero aveva previsto la non necessitĆ dellāimposta di bollo, addirittura su tutte, indistintamente, āle successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezioneā, ĆØ da ricordare, anche che, solo dopo un mese da questāultima, lo stesso Dipartimento, in merito al quesito formulato da una Questura sullāapplicazione delle marche da bollo per le variazioni delle armi inserite nella Carta europea dāarma da fuoco, ha emanato la circolare 31 marzo 2006 stabilendo che ālāinserimento o il depennamento di unāarma dalla Carta Europea non prevede la sostituzione della carta stessa, ma solo la sua integrazione. Le predette attivitĆ , inoltre, non richiedono alcuna valutazione discrezionale da parte dellāautoritĆ competente, nĆ© risulta possibile, nelle ipotesi in questione, apporre prescrizioni al titolo. Tanto premesso, non si può considerare lāattivitĆ in parola una novazione del titolo che, in quanto tale, sarebbe assoggettabile ad imposta di bollo, ma un mero aggiornamento della licenzaā.
In presenza di tali risoluzioni adottate dallo stesso Dipartimento, in tempi così ravvicinati, addirittura autonomamente, cioè senza ritenere necessario un parere dei competenti Uffici finanziari, riesce difficile comprendere quanto stabilito con la circolare del 2006.
Infatti, ĆØ pur vero che ĆØ da considerare legittima la disposizione impartita nella prima parte di questāultima, relativa alla previsione dellāobbligo dellāimposta di bollo per le richieste di variazione in āaumentoā delle armi in collezione, trattandosi di una vera e propria āistanza diretta alla P.A. tendente ad ottenere lāemanazione di un provvedimento amministrativoā e, in quanto tale, rientrante negli atti soggetti a bollo fin dallāorigine, a termine del D.P.R. n. 642 del 1972 e successive modifiche (in particolare il D.M. 20 agosto 1992), che regolamenta lāimposta di bollo. CosƬ come ĆØ da sottoporre allāobbligo della stessa imposta anche la successiva emissione della licenza originale aggiornata con lāinserimento di altre armi, siccome siamo in presenza di un vero e proprio āattoā di un organo dellāAmministrazione dello Stato rientrante nelle fattispecie di cui al suddetto D.P.R., atto che viene emanato dopo la verifica dellāammissibilitĆ dellāiscrizione e la valutazione dellāadeguatezza delle prescrizioni per la custodia, giĆ impartite nella licenza dallāAutoritĆ di P.S..
Tali verifica e valutazione sono, pertanto, da considerare āesercizio della potestĆ provvedimentaleā, finalizzate allāemanazione di un provvedimento amministrativo discrezionale avente le caratteristiche di unāautorizzazione di polizia.
Invece, non possiamo considerare altrettanto legittima la seconda parte della circolare in commento, in particolare relativamente alla disposizione con la quale si stabilisce che, ānelle moreā della risposta dellāAgenzia delle Entrate āle SS.LL. continueranno ad esigere lāimposta di bollo anche per le variazioni in detrazioneā.
Tale risoluzione finale ĆØ in contrasto con la premessa, ove viene rilevato che per le āvariazioni in detrazione il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimentoā¦ā alle citate āverifiche e valutazioniā. Infatti, considerata la corretta premessa che nelle variazioni in ādetrazioneā āil momento valutativo appare attenuatoā, il Ministero sarebbe dovuto pervenire alla disposizione logico/giuridica del non obbligo dellāimposta di bollo e non del contrario, pur ānelle moreā della risposta al proprio quesito da parte dellāAgenzia delle Entrate, conformemente a quanto stabilito tre mesi prima, nella risposta al citato quesito, ed in analogia con la circolare di un mese dopo sulla Carta europea.
Correttamente il Ministero osserva nella circolare del 2006 che āil momento valutativo appare attenuatoā, siccome, con la ācomunicazioneā del collezionista per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, a differenza della āistanzaā, non si genera lāinizio di un procedimento amministrativo da parte dellāAutoritĆ di P.S. che comporti āun concreto esercizio della potestĆ provvedimentaleā. Infatti, lāarticolata procedura, prevista dalla circolare del 15 maggio1995 (preventiva istanza per lāinserimento di armi e nulla osta del Questore), riguarda solo la variazione in āaumentoā dei pezzi in collezione, ma nulla dispone per quella in ādetrazioneā, per cui vengono a mancare nella procedura di depennazione atti endoprocedimentali di āverificaā e āvalutazioneā.
La impossibilitĆ di classificare la comunicazione del collezionista e la conseguente depennazione nella categoria dei veri e propri atti amministrativi, trova avallo nella definizioneĀ del āprocedimentoā e del āprovvedimentoā da parte della più autorevole dottrina di diritto amministrativo. Alla luce di tali definizioni non pare proprio che le suddette semplici attivitĆ di comunicazione e depennazione possano considerarsi atti amministrativi di un procedimento, preordinati allāemanazione di un provvedimento, anche perchĆ© i provvedimenti amministrativi sono caratterizzati dalla discrezionalitĆ che costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dellāAutoritĆ amministrativa. Tale potestĆ discrezionale non sembra esercitabile da parte dellāAutoritĆ di P.S. nellāattivitĆ di depennazione, come del resto sottolineato, implicitamente, nella circolare del 2006 con lāaffermazione che āil momento valutativo appare attenuatoā, siccome detta AutoritĆ deve solo prendere atto della comunicazione del collezionista e depennare le armi, senza poter e/o dover porre in essere alcuna attivitĆ di valutazione discrezionale.
Peraltro, sempre secondo indirizzi dottrinali in materia , siccome āuna scelta, sia pure limitata entro un ambito ristretto, ĆØ consentita per lāemanazione di qualsivoglia provvedimento amministrativo, qualora la scelta mancasse in modo assoluto, non si avrebbe un provvedimento emanato nellāesercizio di una potestĆ , sibbene un atto dovutoā, come nella depennazione, anche perchĆ© ānon assumono carattere di atti amministrativi quelle attivitĆ materiali che vengono poste in essere da unāautoritĆ amministrativa in via di fatto, cioĆØ al di fuori dellāesercizio di una potestĆ amministrativaā.
Quindi, la comunicazione per la cancellazione di armi dalla licenza di collezione non può inquadrarsi nella fattispecie degli atti amministrativi che danno inizio ad un procedimento e al conseguente provvedimento, non avendo la stessa comunicazione/dichiarazione la valenza di una istanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A., alla stregua della denuncia di detenzione di armi, o variazioni di armi sulla Carta europea dāarma da fuoco.
Analogamente, la conseguente depennazione da parte dellāAutoritĆ di P.S. non può essere considerata provvedimento amministrativo, risultando una semplice attivitĆ materiale carente di qualsivoglia potestĆ discrezionale. La corretta definizione di questāultima attivitĆ del Questore, ĆØ da riferire agli āatti amministrativi diversi dai provvedimentiā, trattandosi di āatto di conoscenzaā, cioĆØ di āatto dichiarativo della P.A. che si limita ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essaā, essendo āatto non consistente in manifestazione di volontĆ ā¦ma di conoscenzaā e, come tale, ānon ĆØ provvedimentoā.
Tali inquadramenti giuridici della comunicazione/dichiarazione del collezionista e dellāattivitĆ di depennazione da parte dellāAutoritĆ di P.S. non possono che portare alla conclusione logico/giuridica del non obbligo dellāimposta di bollo per ambedue le attivitĆ , siccome la prima, non essendo āistanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A.ā, non rientra nella fattispecie di cui allāarticolo 3 della Tariffa allegata alla citata legge sullāimposta di bollo, mentre la seconda, non essendo āesercizio di attivitĆ provvedimentaleā, non rientra nellāarticolo 4 della stessa Tariffa, come, peraltro, affermato da Mori nel suo Codice (pg. 312) : āil bollo ĆØ dovuto perchĆ© si ritiene che il cittadino chieda un ampliamento della licenza di collezioneā¦..Se invece il cittadino si limita a togliere una o più armi dalla collezione ĆØ sufficiente una comunicazione perchĆ© ĆØ un diritto del cittadino toglierla e non richiede allāAutoritĆ alcun nuovo provvedimentoā.
Un ulteriore motivo giustificativo della non obbligatorietĆ dellāimposta di bollo per la variazioni delle armi in ādetrazioneā lo possiamo riscontrare nella normativa sulla detenzione. Infatti, ĆØ da evidenziare che, anche per le armi destinate alla collezione, deve essere osservato quanto disposto dallāarticolo 38 del T.U.L.P.S., cioĆØ lāobbligo di provvedere alla relativa denuncia di detenzione prima dellāinserimento in collezione, come esplicitamente previsto dalla circolare del 15 maggio 1995. La conseguenza di questāultima previsione comporta che, ogniqualvolta si voglia variare in ādetrazioneā la collezione, si debba denunciare āqualsiasi modificazione nella specie e nella quantitĆ ā, come stabilito dallāarticolo 58 del Regolamento di esecuzione del predetto T.U.L.P.S., comunicazione che, alla stregua della denuncia di detenzione, ĆØ esente da imposta di bollo.
Considerato tale obbligo, la denuncia di āmodificazioniā, delle armi inserite in collezione, può essere giĆ di per sĆ© stessa considerata, nel contempo, come richiesta implicita di depennazione, cui deve conseguire la dovuta presa dāatto dellāAutoritĆ di P.S. con la cancellazione dāufficio dei pezzi ceduti.
Dunque, non sembrano mancare al Ministero i supporti logico/giuridici che permettano di venire incontro alle aspettative dei collezionisti di armi, la cui passione deve essere assecondata e facilitata, siccome spesso, a proprie spese, riescono a salvaguardare un patrimonio storico che altrimenti andrebbe perduto, considerato lo scarso interessamento dei musei quando si tratti di armi, anche antiche.
Si auspica, quindi, un aggiornamento della circolare del 2006, non essendo necessario attendere ulteriormente una risposta al quesito proposto, quasi dieci anni orsono, allāAgenzia delle Entrate.
Visto il tempo trascorso per prendere una decisione sullāamletico dubbio bollo sƬ, bollo no, sorge spontaneo richiamare il motto latino āaffrettati con lentezzaā, ma, dopo quasi dieci anni, affrettati!..
Nel frattempo, ĆØ opportuno ricordare a coloro che si sentono costretti a dover richiedere lāesoso balzello, anche per le variazioni in ādetrazioneā, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del 2006, che, per giurisprudenza e dottrina oramai consolidate, āle circolari della P.A. non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalle norme stataliā, a maggior ragione da norme costituzionali, come lāart. 23, e, quando siano ācontrarie alla leggeā, ādevono essere disapplicateā, siccome ālāorgano inferiore non può ritenersi vincolato da unāerrata interpretazione della legge compiuta da un organo superioreā.
Articolo pubblicato il 20 dicembre 2015
http://www.earmi.it/


Il dr. Angelo Vicari Ā Ā Ā Ā Ā Ā Il Codice delle Armi e degli Esplosivi del dr. MORI



