Tag Archives: Italia

LA NUOVA LEGITTIMA DIFESA: Un tentativo mal riuscito ! Il parere del dr Edoardo MORI

Nella foto il dr Edoardo MORI

Nella foto il dr Edoardo MORI

La CONSAP – Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia ha chiesto al dr Edoardo Mori, tra i massimi esperti sulla legislazione delle armi, un parere sulla nuova legittima difesa, alla luce delle recenti novità normative.

Per legittima difesa si intende la regola che consente all’uomo di ferire o uccidere un altro uomo che lo aggredisce ingiustamente.

È un comportamento animale istintivo, frutto di centinaia di migliaia di anni di evoluzione, quello di difendere ad ogni costo la propria vita, il proprio gruppo, i propri beni. È regola naturale mai posta in discussione, salvo che da qualche squilibrato, di quelli, per intenderci, che non schiacciano i pidocchi per non far loro male.

Le legislazioni antichissime prevedevano la pena di morte immediata per la violazione di domicilio e la rapina.

Ad esempio nelle leggi di Manu, anteriori di qualche secolo al cristianesimo, si legge:

  1. Per la propria sicurezza, in una guerra a difesa dei diritti sacri o per proteggere una donna o un Brahmano, colui che uccide giustamente non è colpevole.
  2. Un uomo deve uccidere, senza esitazione, chiunque gli salti addosso per ucciderlo, quand’anche questi sia il suo rettore, un fanciullo, un vecchio o un Brahmano versato nella Scrittura.
  3. L’uccidere un uomo che tenta d’assassinare, in pubblico o in privato, non dà colpa di omicidio: il furore è alle prese col fuoco.

La Bibbia dice ( Esodo 22:2-3): Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio.

Il Vangelo (Luca 22:25-39) racconta Poi Cristo disse loro: «Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa?» Essi risposero: «Niente». Ed egli disse loro: «Ma ora, chi ha una borsa, la prenda; così pure una sacca; e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Matteo (26,52) aggiunge, chi di spada ferisce di morte perisce. Quindi il Vangelo è tutto men che pacifista: come si vede, gli apostoli erano armati e valeva il principio che chi aggrediva con armi poteva essere ucciso.

Non vi era alcun bisogno di norme sulla legittima difesa, ma si cercava solo di evitare che la legittima difesa venisse utilizzata come comoda scusa.

Ciò risulta chiaro dalla legge romana delle XII Tavole

  1. Se alcuno ha commesso un furto di notte e se il ladro è stato ucciso, l’uccisione sia legittima.
  2. Di giorno [è legittima l’uccisione] se il ladro si difende con un’arma e [il derubato] ha lanciato grida di aiuto. 

Ma saltiamo quasi 2500 anni e veniamo ai tempi nostri. In Germania il legislatore tedesco del 1871 aveva scritto all’art. 53 del Codice Penale: Legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere una aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L’eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura. Egli aveva capito ed espresso perfettamente i concetti che quando si è aggrediti si ha il diritto di fare tutto ciò che è necessario per respingere l’aggressione e che bisogna tener conto della situazione psicologica della vittima, della realtà e non di masturbazioni mentali sulle parole della legge! In situazioni di pericolo, scattano le reazioni istintive di difesa e non si ha tempo di pensare a ciò che dice la Cassazione! I propri diritti sono infinitamente più importati di quelli di colui che delinque.

In Austria si scrive (art. 3 CP) che non è punibile chi esercita la difesa necessaria per respingere un’aggressione illecita diretta e immediata e diretta contro la sua o altrui vita, salute, incolumità, libertà o patrimonio, salvo il caso che il danno temibile sia modesto e inadeguato al danno che si può recare all’aggressore. Aggiunge poi che se chi si difende come sopra ed usa una difesa inadeguata non è punibile se ciò avviene solo a causa dell’agitazione paura o spavento, dovuto all’aggressione, salvo che esageri per colpa.

In Italia l’art. 52 del nostro codice penale del 1931 scriveva che Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Era una formulazione che richiamava giustamente il presupposto della necessità di difendersi per tutelare un qualsiasi diritto, personale o patrimoniale, ma che poi introduceva il surreale requisito della proporzione fra offesa e difesa. Una di quelle idee che possono venir solo al giurista che conosce le carte più della vita perché altrimenti conoscerebbe il vecchio detto che le botte non si danno a patti. Quando si viene aggrediti non si sa mai come va a finire, una spinta o un pugno possono uccidere, chi appare innocuo può essere un esperto di arti marziali o può tirare fuori un coltello, chi sembra voler rubare solo un pollo può darsi che ci prenda a calci per farsi dare le chiavi del pollaio, chi sembra solo può avere un complice, e così via. Anche i giudici han finito per capire che la norma era inadeguata e hanno aggiunto la precisazione che la proporzionalità deve essere valutata in relazione ai mezzi di difesa di cui si dispone. Se ho solo un’arma da fuoco e non posso limitarmi a sparare in aria, sono legittimato a sparare vero l’aggressore “e dove colgo, colgo“.

Lo spirito della legge era così favorevole alla difesa che il famoso professor Antolisei poteva correttamente sostenere che nel momento in cui il cittadino si difende egli si assume una funzione pubblica e deve essere equiparato ad un pubblico ufficiale (quindi responsabilità solo in caso di colpa grave e nessun risarcimento). Sarebbe poi bastato rilevare che è l’accusatore che deve provare l’inesistenza dell’invocata legittima difesa, e molti processi non sarebbero neppure nati.

La norma sarebbe stata comunque accettabile se applicata con buon senso e conoscenza della realtà; il diritto è solo uno strumento per realizzare risultati considerati giusti dalla volontà popolare e il giudice deve saperlo usare bene; purtroppo si nota spesso che il giudice è come un operaio che si trova in mano un martello e non sa che cosa sia un martello e che cosa sia un chiodo e quindi lo usa secondo l’idea personale che se fa. È accaduto quindi che i giudici italiani si sono messi a cavillare sul principio morale (e non giuridico) se sia o meno giusto uccidere per proteggere un bene diverso dalla vita, se sia giusto uccidere un rapinatore che vuole solo i soldi (per molti popoli di un recente passato la rapina e l’ingresso violento in casa altrui erano puniti con la pena di morte!), hanno ignorato che l’art. 52 prevedeva la difesa di ogni diritto e non solo di quello alla propria vita, hanno iniziato ad utilizzare il bilancino per pesare situazioni normalmente fuori controllo, finendo così per creare una situazione assurda. L’impressione del popolo era che ormai rischiasse più chi si difendeva che chi aggrediva, che il giudice “cerchiobottista” per natura, un po’ di eccesso colposo lo trovava sempre, che il doversi difendere in un processo era quasi inevitabile e che ci si rimetteva molti più soldi di quanti ne sarebbe riuscito a prendere il rapinatore!

Era un risultato chiaramente inaccettabile. Da ciò varie proposte di modifica sempre avversate dai “filosofi” (chi ritiene sacra la vita di un lupo, non può tenere in minor conto la vita di un rapinatore) e, stranamente, anche dalla magistratura la quale spesso dimentica che è pagata per applicare le leggi e non per giudicarle e che un giurista non ha la preparazione per essere un politico o un sociologo o un criminologo.

L’ultima proposta è riuscita ad andare in porto ed è diventata legge il 29 aprile 2019.

Vediamo che cosa cambia nell’art. 52.

A – Ferma la regola della proporzionalità fra offesa e difesa, viene stabilito che non si tiene conto della proporzionalità, nel caso in cui vi è violazione di domicilio o ingresso in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, e che è consentito difendere anche i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La frase in corsivo, già introdotta dalla legge 59/2006, chiarisce quando si possono difendere beni ed è regola errata perché non si capisce come vi possa essere desistenza e contemporaneamente pericolo di aggressione: io capisco che secondo il legislatore, se mi stanno rubando l’auto dal garage della villa e me ne sto ben chiuso in casa, non vi è pericolo di aggressione e quindi devo lasciar rubare la macchina. Conclusione ripugnante.

Purtroppo è stata conservata una frase del comma secondo con cui si richiede che venga usata un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: cosa assolutamente stupida perché sembra dire che se uso la sciabola del nonno non denunziata, rispondo di omicidio volontario, così pure se usassi un mazzo di fiori, mezzo non idoneo ad offendere! Tipica stupidità degli orecchianti del diritto.

B – Viene aggiunto un nuovo comma quarto in cui si dice che si è sempre in stato di legittima difesa se si respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone. Concetto giusto, ma espresso in modo stupido: se mi trovo uno in camera da letto, al buio, come faccio a sapere se l’intruso è solo o in compagnia, se è armato o disarmato, se ha mezzi di coazione fisica (gli scarponi chiodati saranno un mezzo sufficiente? devo controllare il tipo di chiodi?).

E che vuol dire con minaccia dell’uso delle armi? basta dire “attento che ti sparo”, “attento che sono armato”, o bisogna avere un’arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo. Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norma la loro volontà, lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!

Secondo chi ha scritto la norma, dovrei accendere la luce, informarmi bene su che cosa l’intruso vuole e se mi dice che vuole solo prendere un po’ di gioielli, gli auguro buon lavoro e mi giro dall’altra parte! Ma dove li trovano questi scribacchini del diritto?

C – All’art. 55 c.p. sull’eccesso colposo è stato aggiunto un comma che un pastrocchio incomprensibile. Si scrive che nei casi di difesa da intrusione in abitazione o luoghi di lavoro di cui ai commi 2, 3, 4 dell’art. 52 non è punito se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5). L’art. 61 c.1 n.5 prevede una aggravante per il reo che ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Come una aggravante si possa utilizzare per escludere la pena invece che per aumentarla è un mistero gaudioso. Per non turbare irreversibilmente la mia mente, sono costretto a pensare che il legislatore, nel suo stato di marasma linguistico, abbia voluto dire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritto di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore! Essa vale specialmente per tutti i casi di aggressione al di fuori dei lungo di abitazione e lavoro e quindi ha valore generale. La mia è solo un’ipotesi, ma è l’unica che non porti ad orrori giuridici.

– che non vi è mai eccesso colposo se si è agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Come detto sopra è norma già nota ad altri paesi europei ed è sacrosanta perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l’adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola “grave”. Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi “gravemente” perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all’aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di “grave” turbamento perché questo è soggettivo e non misurabile. Negli altri paesi la formula serve per aiutare nel modo più benevolo chi si è difeso ed ha protetto la società; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma!

Leggo che nelle osservazioni fatte dal Presidente della Repubblica si dice che necessariamente “il grave turbamento” non può essere soggettivo, ma oggettivo. Pare che siano stati i suoi “consiglieri giuridici” (a naso direi dei magistrati) a scrivere ciò. Cosa da restare a bocca aperta a leggerla perché ovviamente le passioni non si possono misurare e non si possono provare; sarebbe come stabilire se uno è molto innamorato o poco innamorato! Un giurista serio avrebbe invece ricordato a tutti che in Italia vige la presunzione di innocenza e che quindi se chi si è difeso dichiara di essere stato turbato dall’aggressione gli si deve credere fino a prova contraria, la quale deve essere fornita dall’accusa e non certo dall’indagato. Questa affermazione è ancora l’espressione di quella sconcia mentalità giuridica di cinquant’anni orsono in cui si affermava che se uno veniva aggredito nel bosco di notte da un bandito, era lui a dover dimostrare che il bandito lo voleva davvero rapinare! E senza testimoni, poteva anche essere condannato!

Ho letto anche che secondo certi giuristi (sicuramente ministeriali perché è opinione diffusa in tali ambienti) in Italia la difesa del cittadino è riservata alle forze di polizia è quindi è cosa anomala che il cittadino si difenda da solo e che vi siano le guardie del corpo (che infatti non sono mai state riconosciute!). Sia chiaro che di anomalo vi e solo la mente di chi si inventa certe idee, senza la minima base normativa e in contrasto con i principi costituzionali (primo fra tutti il diritto a difendersi in ogni caso, anche dallo Stato, se questo sbaglia, secondo che il cittadino ha il dovere di aiutare lo Stato a risolvere i problemi della società!).

Il grave e serio difetto della norma è che si è pensato solo alla legittima difesa domiciliare o sul luogo di lavoro ignorando del tutto la necessità di legittima difesa all’aperto o quando si viaggia in auto. Il principio che il turbamento esime da colpa, che in tutti gli altri paesi vale per ogni tipo di aggressione, in Italia è stato ristretto alla aggressione con intrusione; delle situazioni di minorata difesa, si tiene conto solo se vi è intrusione. Per il nostro stupido legislatore si ha diritto di essere spaventati solo in casa e non in un bosco o sulla pubblica via; una donna si deve spaventare solo se la violentano in casa e non se un tizio le salta addosso in un vicolo. Il benzinaio si può turbare se cercano di rapinarlo entro il suo chiosco, ma se esce con l’incasso e lo aggrediscono a sprangate a dieci metri dal chiosco deve stare bene attento; guai se lui e la donna non valutano la situazione col bilancino!  È un modo di ragionare ignobile!

D – L’articolo 7 della legge modifica il regime della responsabilità civile stabilendo che non si risponde per i danni nei casi in cui l’art. 52 ha stabilito che ricorre sempre la legittima difesa. È cosa ovvia e non c’era nessun bisogno di scriverlo. Nessuno ha mai pagato i danni per una condotta che la legge considera lecita! E quando l’art. 55 esclude che vi sia eccesso colposo è ovvio che non si devono pagare i danni. Ed invece, altro mistero gaudioso. la norma prevede che quando l’eccesso colposo è escluso perché si agito in condizioni di minorata difesa (buio, luogo malfamato, ecc.) o per grave turbamento, non si è punibili ma però al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. Norma di totale incongruenza giuridica: o l’eccesso colposo non c’è e non si è punibili e non vi può essere risarcimento, oppure la colpa c’è e vi deve punizione e risarcimento. Certamente il legislatore può punire l’eccesso colposo con una piccola ammenda e limitare il danno ad una cifra simbolica, ma non può condannare a pagare i danni chi tre parole prima ha dichiarato essere innocente!

Chi ha scritto la norma si è sbagliato: semmai doveva scrivere che nei casi in cui vi è eccesso colposo la liquidazione del danno deve essere ridotta al minimo stante l’evidente efficienza causale della condotta del rapinatore.

E – L’art. 8 stabilisce che a colui che si è difeso ed è stato indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo Stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d’Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusati e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e risultato innocente solleverà la questione del rimborso delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti e non solo a chi ha si è difeso da una aggressione!

F – L’articolo 9 stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità. Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi! Però non cambia nulla perché in Italia non si riescono a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!

 

Un problema è sfuggito al legislatore il quale ha modificato l’art. 55 sull’eccesso colposo in relazione alla legittima difesa, ma non ha previsto l’estensione dei nuovi criteri di valutazione a chi si trova a dover usare le armi per adempiere ad un dovere del proprio ufficio (art. 53 c.p.) il che significa che l’agente di PS di fronte al giudice è sfavorito rispetto al privato: egli non può invocare il fatto di essere vittima di una intrusione, di essersi trovato in condizioni di minorata difesa (ad es. da solo in un quartiere in mano alla criminalità) o di aver agito in stato di grave turbamento (non credo che le Forze di polizia siano addestrate tutte al combattimento con gli incursori e le teste di cuoio, e comunque chiunque si può sentire turbato se ci si trova di fronte un terrorista che potrebbe essere imbottito di esplosivo).

La dimenticanza è grave perché le Forze di polizia continuano ad essere soggette a veder valutato il loro comportamento dei giudici che sanno usare solo il bilancino, i quali pensano che sparare un colpo basta e avanza (la regola saggia è invece di sparare fino a che l’aggressore non è steso a terra a senza armi in mano) e sono capaci di indagare per vilipendio di cadavere chi ne spara un secondo, che pretendono di sapere con precisione, leggendo i codici, che cosa è giusto fare in situazioni di pericolo. Ma se non lo sa neppure il Ministero che mai ha scritto regole di ingaggio per la polizia! Forse dovrebbero imparare dai medici i quali operano seguendo linee guida ufficiali e vanno esenti da colpa se le osservano.

In conclusione si può dire che una legge nata con le miglior intenzioni, per tutelare il cittadino e le Forze dell’Ordine da forme di accanimento giudiziario, è stata massacrata dai suoi estensori che hanno vanificato le buone intenzioni; la legittima difesa rimane confinata da troppi paletti il cui peso è lasciato alla valutazione del giudice e il numero di coloro che verranno trascinati ingiustamente di fronte alla giustizia non cambierà. È vero che poi potrà ottenere il rimborso delle spese, ma nessuno gli pagherà mai i danni, le spese aggiuntive, il danno morale e all’immagine.

Dispiace vedere come i magistrati siano sempre pronti a dare giudizi politici, non di loro competenza, sulle nuove leggi, ma non intervengano mai per migliorarne il profilo tecnico e per aumentare l’efficienza della giustizia; pare che non accettino che sia la legge a stabilire quando una persona è colpevole o innocente, con regole migliori di quelle che può partorire la mente di un singolo giudice, competente, forse, sul come leggere una legge, ma sicuramente non esperto in altri campi.

 

Edoardo Mori: Ex Giudice di Cassazione, si occupa da sempre di armi. Esperto cacciatore, conoscitore di armi antiche e ancor più esperto della normativa in vigore è un importante punto informativo sempre aggiornato sulle novità legislative del nostro Paese. Articolista per le maggiori pubblicazioni di settore come Diana Armi, Armi e Tiro, Tac Armi.
Autore del sito web Enciclopedia delle Armi con 4 milioni di visitatori.
Ha  pubblicato il “IL CODICE DELLE ARMI E DEGLI ESPLOSIVI” edizione 2016

 

Pistola elettrica Taser: Bortone (CONSAP) “strumento di protezione delle Forze dell’Ordine da sostenere da tutte le forze politiche a prescindere dalle ideologie”

pistola elettrica Taser

Pistola elettrica Taser

La pistola elettrica Taser inventata nel lontano 1969 e perfezionata 1998 utilizzata in molti paesi cd di democrazia avanzata suscita in Italia ancora accese discussioni . Il prossimo impiego operativo peraltro in modalità depotenziata ( senza la scarica a contatto) previsto per giugno dopo mesi di prove riempie ancora i titoli di giornale e tg . Anche il garante dei detenuti dice la sua sugli effetti collaterali “potenziali” e presunti . Siamo un popolo di buonisti e ultra garantisti e la delinquenza lo sa ! La pistola Taser è innanzitutto uno strumento di protezione dell’incolumità delle forze dell’ordine. Questo principio afferma il Segretario Generale Vicario della Consap Cesario Bortone in uno stato democratico dovrebbe essere di tutte le forze politiche a prescindere dalle ideologie.

Il caso della sospensione dell’Agente della Polizia Stradale per “insulti” extracomunitario, il parere degli avvocati dello Studio Legale “De Iure” di Roma (…esercizio del costituzionale diritto di critica…)

Gli Avvocati dello Studio Legale "De Iure" - ROMA

Gli Avvocati dello Studio Legale “De Iure” – ROMA

Lo Studio Legale DE IURE,

in merito all’ingiustificata sospensione ed all’illogico provvedimento di sequestro del cellulare disposto dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un Agente della Polizia di Stato, del Reparto della Stradale di Susa, reo di aver esercitato il diritto di critica costituzionalmente garantito nei confronti delle Istituzioni, tiene ad esprimere il proprio disappunto.

È innegabile il troppo caldo fa male !

I freni inibitori saltano, i comportamenti, alcune volte diventano stravaganti, e perfino il pensiero, anche fra i più lucidi, patisce rallentamenti.

A tale conclusione si giunge anche a seguito della stanchezza accumulata da un anno lavorativo sempre più esposto non solo nel mondo virtuale, nei diversi social network, ma anche nel modo reale.

Tali difficoltà si acuiscono, infatti, soprattutto quanto hai deciso di vestire una divisa e poni a rischio la tua vita per un bene comune, per un ordine pubblico precostituito e le risorse sono sempre di meno, le ore di attesa in un blindato sotto il sole, sono sempre di più, ed i turni restano infiniti, pur se con uno stipendio molto più breve della durata del mese.

Ebbene, se tale considerazione può ben essere ricondotta a tutte quelle donne e uomini che puntualmente vigilano sulla vita degli altri consociati, francamente non esiste alcuna circostanza che giustifichi alcune decisioni da parte dello Stato.

È vero a Roma manca l’acqua, ma non ancora la corrente. L’aria fresca nel palazzo che fù già del cardinal Chigi non è mai mancata sin dalla propria edificazione.

Negli scranni, ma soprattutto, all’apice degli stessi, il caldo non è ammesso.

Le fervidi menti che compongono il Legislatore non possono, ma soprattutto non devono, essere minimamente messi in crisi dalle difficoltà esterne.

Essi, del resto, devono congeniare soluzioni idonee al bene comune, alla sicurezza pubblica ed alla tutela dell’ordine precostituito cercando di rispettare e tutelare soprattutto gli ultimi.

Ecco quindi che un ambiente di lavoro confortevole, lontano dalla situazione climatica esterna, come in una bolla di cristallo, separa il Legislatore riparandolo con le proprie spesse porte, non solo dal caldo, ma anche da tutte quelle sfaccettature della realtà che con il caldo potrebbero distrarlo dai propri obiettivi, quali : il conto dei giorni mancanti per conseguire la pensione da parlamentare; mantenere in piedi un Parlamento non più espressione del popolo, ma soprattutto mantenere inalterato l’ennesimo Governo, ormai consunto fantoccio nelle mani di interessi distinti da quelli popolari.

Poco importa che l’Italia bruci non solo per il calore tanto nei boschi, quanto nelle periferie di tutte le città.

Poco importa che la situazione non sia solamente climatica, ma sociale.

E, soprattutto, poco importa che le strade siano divenute calde e pericolose non solo per le alte temperature, ma anche per il conflitto sociale innescato dalla convivenza forzata di chi in quelle città vive e lavora da sempre e chi, solo per passaggio, o perché transfugo per le tragedie vissute nelle propria terra d’origine, si trovano a convivere.

I primi, i cittadini, frustrati da cunei fiscali propri di paesi nord europei, ma con servizi propri dei paesi d’origine dei migranti, e quest’ultimi, incapaci di vedere la differenza fra la nostra civiltà ed il loro tradizionale stile di vita.

Tali differenze a volte, drammaticamente, entrano in contatto riempendo le pagine di cronaca nera, altre volte degradano in odio vigilante, altre ancora, le più sagge, diventano spunto per una critica politica. Critica, infatti, di tutte quelle istituzioni tristemente rappresentate da donne e uomini dediti, nei casi più scaltri, ai propri interessi, ma, in altri, i più miserevoli, tesi al pietismo incondizionato.

Piromani che soffiano su questi inneschi sociali con dichiarazioni e decisioni discutibili, ma come nel caso dell’Agente di Polizia di Susa, il quale nel video girato sull’autostrada del Frejus con ilarità, mai criticabili, attraverso i social, tende a denunciare la difficoltà delle Forze di Polizia a gestire il flusso oramai incontrollato migratorio e le discutibili scelte delle Alte cariche dello Stato nella tematica dell’immigrazione.

Dietro, infatti, alla condotta dell’agente riposa il costituzionale diritto di critica.

Diritto a pronunciare il proprio pensiero nei confronti anche degli esponenti pubblici disapprovando l’operato e le scelte delle Istituzioni pur difendendole sino allo stremo delle forze.

L'Avvocato Vittorio Palamegnhi dello Studio Legale "De Iure" di RomaLa Giurisprudenza al riguardo evidenzia che il diritto di critica politica è idoneo a legittimare l’attività di cronaca, senza farla sfociare nell’ambito dell’illecito, solo fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la figura morale del soggetto “criticato”.

Ebbene, sottolineare che la conduzione di una bicicletta in autostrada da parte di un immigrato munito di cuffie sia l’archetipo degli “STRUMENTI DELLA BOLDRINI” costituisce nient’altro che l’amara costatazione da parte di un Servitore dello Stato del fallimento di tutti i principi sociali dettati dalla Carta Costituzionale, che vanno ad esempio dal Diritto all’Istruzione alla Dignità Personale, anche dei migranti.

Riprova della dedizione è stato il frapporsi con la propria macchina di servizio fra il traffico autostradale ed il migrante in bicicletta munito di cuffie per la musica.

La critica è stata ontologicamente diretta alla rappresentante di quella Istituzione nazionale incline più al pietismo che alle capacità politiche di condurre e governare la società.

Un rappresentante politico incapace di imparare dalle critiche di chi vive la realtà, ma molto esperto a far sanzionare chi solo prova a contraddirlo.

Del resto in un Parlamento illegittimo, il peso della vergogna che grava su tutta quella maggioranza schiava di obiettivi personalissimi frena le mani, blocca i pensieri ed inibisce perfino la possibilità di esprimere un opinione contraria alla dittatura del pensiero comune.

I mezzi offerti dall’Istituzione di cui il Presidente della Camera, l’Onorevole Boldrini, è oggetto di critica nel filmato che ha ingenerato lo scandalo possono essere così riassunti.

La mancanza di assistenti sociali che insegnino ai migranti facenti richiesta le regole basilari dello Stato: dallo stare nella civiltà, al semplice camminare per strada.

Personale che insegni la Storia di questo Paese e le proprie tradizioni regole e leggi, affinché le vittime richiedenti Asilo possano consapevolmente far parte della collettività, comprendendo non solo i propri diritti, ma principalmente i doveri verso le Istituzioni.

IL VIDEO DELL’AGENTE DELLA POLIZIA STRADALE SUSA

 

Convenzione Studio Legale “De Iure”

STUDIO LEGALE DE IURE- PP&Counselors
Via del Casale Strozzi, 31 – ROMA  (Piazzale Clodio)

Sito Web
http://www.ppcounselors.it/

Video anti Boldrini, CONSAP: troppo astio contro i poliziotti, spropositato il provvedimento di sospensione (Stampa – Agenparl)

Stefano Spagnoli - Segretario Nazionale CONSAP

Stefano Spagnoli – Segretario Nazionale CONSAP

(AGENPARL) – Roma, 24 lug 2017 – “Siamo seriamente preoccupati per il crescendo di segnali che vanno in danno dei poliziotti”; così si pronuncia la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, in merito al video nel quale un poliziotto della Polizia Stradale immediatamente sospeso, sottolinea le difficoltà operative derivanti da immigrati irresponsabili e criminali che mettono a repentaglio la loro vita e quella degli altri girando su una bici Graziella in autostrada in pieno esodo estivo. Tutto questo in un periodo in cui l’impegno. Abnegazione e il sacrificio sono al massimo livello e richiedono una particolare attenzione da tutto il personale della polizia stradale considerando che episodi di questo tipo si susseguono su tutte le arterie più importanti del paese.

Siamo al cospetto di una classe politica, che pur cosciente di aver fallito clamorosamente in tema di controllo dei migranti, da una parte non fa nulla per rimediare e dall’altra si spertica in dichiarazioni a favore dell’invasione straniera che sono sconfessate totalmente dalla realtà dei fatti.

“Anziché sospendere il collega cosi repentinamente – afferma Stefano Spagnoli Segretario Nazionale della Consap – si sospendano immediatamente gli sbarchi mettendo un punto allo status quo e si inizi finalmente a governare un fenomeno che, non lo diciamo noi, ma la prima carica dello Stato e non certo la terza, è totalmente fuori controllo”. “Il pericolo in Italia non è certamente l’ilarità social di un poliziotto, bensì l’invasione incontrollata a cui stiamo assistendo, la cui consistenza numerica ormai ha superato di gran lunga quella dei nostri operatori in divisa”.

Volendo potremmo emendare il collega solo perché non ha saputo tener conto che la vetrina mediatica dei social è ormai paragonabile in tutto e per tutto ad un organo d’informazione e che il partito dell’antipolizia è sempre in agguato ma le sue esternazioni ricalcano le stesse frasi che ci rivolgono i cittadini, un pensiero che accomuna una percentuale sempre crescente di italiani esasperati da questa occupazione senza regole e senza rispetto per le persone e per la legge italiana.

E’ finito il tempo per i politici di nascondere la testa sotto la sabbia ma prendano atto che la misura è colma.

“Resta l’amarezza di essere ormai stabilmente sotto una gogna, finiamo sempre polverizzati come poliziotti per ogni cosa che facciamo al punto che non ci stupiremmo se dovessimo finire tutti sospesi – prosegue Spagnoli – eventualità che quasi siamo ad auspicare chiedendoci per primi noi chi scorterà o accompagnerà fare la spesa i nostri parlamentari.

“In prima linea senza tutele, trattati da torturatori e con la spada di damocle del rischio del procedimento disciplinare con danni professionali ed economici, mentre chi prova ad ucciderci viene rilasciato dopo due giorni. Un clima che ci porta a non escludere, come sindacato – conclude Spagnoli – l’organizzazione di iniziative di protesta eclatanti a tutela della dignità e della professionalità di tutte le Forze di Polizia italiane che sono dichiaratamente le migliori d’Europa”.

ARTICOLO PUBBLICATO AGENPARL

http://www.agenparl.com/video-anti-boldrini-consap-astio-poliziotti-spropositato-provvedimento-sospensione/

 

Spettacoli, la banda del box 23, fino al 30 aprile al Teatro degli Audaci di Roma con Luciana Frazzetto, riduzioni prezzo biglietto iscritti CONSAP

Spettacoli, la banda del box 23 con Luciana Frazzetto

Spettacoli, la banda del box 23 con Luciana Frazzetto

Fino al 30 aprile  in scena al Teatro degli Audaci di Roma La banda del BOX 23, un testo di Antonio Romano che vede protagonisti lo stesso Antonio Romano al fianco di Carlotta Ballarini, Stefano Scaramuzzino e Claudio Scaramuzzino. Sul palco anche Luciana Frazzetto. Regia di  Massimo Milazzo.

Che l’Italia sia un Paese ricco di creatività e inventiva non è certo cosa nuova. Vuoi per storia, vuoi per genetica, la fantasia l’ha sempre fatta da padrona, soprattutto quando dev’essere usata per portare a casa la pagnotta. L’arte di arrangiarsi, infatti, è diventata quasi una cultura. Da sempre i lavori classici si affiancano a mestieri nuovi, più o meno legali. D’altronte, con la crisi che picchia sempre più duro, non si può biasimare chi tenta di arrotondare l’entrata mensile. È in questa situazione che i cinque protagonisti della storia, stretti nella morsa della crisi lavorativa, una sera come tante, mentre sono impegnati nella visione della serie televisiva “Gomorra”, vengono attratti dal modo semplice per fare soldi e valutano l’opportunità di “mettersi in affari”. È a Roma, che i protagonisti si riuniscono per creare l’associazione BOX23, proprio in un Box al civico 23, imitando, in malo modo e con scarsi risultati, i gesti e le parole dei protagonisti di Gomorra e la Banda della Magliana.
Tra equivoci e gaffe, il testo cercherà di ridicolizzare i supereroi camorristici, di sfatare il mito delle scorciatoie e dei facili risultati, per far comprendere che, solo con il lavoro duro e l’onestà, si possono ottenere le dovute soddisfazioni e che, a volte, le scorciatoie possono essere fatali.

Quantum compagnia teatrale presenta:

LA BANDA DEL BOX 23 di Antonio Romano  

regia Massimo Milazzo  con  Antonio Romano, Carlotta Ballarini, Stefano Scaramuzzino e Claudio Scaramuzzino.

Con la partecipazione straordianria di Luciana Frazzetto.

TEATRO DEGLI AUDACI  Roma fino 30 aprile 2017.

Da giovedì al sabato ore 21.00 – domenica ore 18.00.

 

Con la partecipazione straordinaria di Luciana Frazzetto, scenografie Michele Funghi, costumi Roberto Di Falco.

Luci e suoni  Tony di Tore foto Loredana Pensa.

Teatro degli Audaci

via Giuseppe De Santis 29 – Roma

Fino 30 aprile 2017

dal giovedì al sabato

ore 21.00 – domenica ore 18.00

Biglietti Intero 16 euro – Riduzione iscritto CONSAP 12 euro

Ridotto bambini 2/13 anni 10 euro

Telefono 06 94376057 – 339.6095598

Luciano FrazzettoLuciano Frazzetto

Vacanze e ferie estive, viaggia con ACE Tour, imperdibili offerte riservate agli iscritti alla CONSAP, in distribuzione in nuovi cataloghi

I cataloghi ACE Tour con le offerte per l'estate 2016

I cataloghi ACE Tour con le offerte per l’estate 2016

Sono di prossima distribuzione, presso la Segreteria Provinciale di Roma, i nuovi cataloghi estate ACE Tour con imperdibili offerte riservate agli iscritti alla CONSAP (con tessera adesione in corso di validità). Oltre alle offerte di catalogo, sono disponibili preventivi su misura per destinazioni di gradimento in Italia, Europa e resto del Mondo (anche offerta crociera).
Prenotazioni per voli low cost, treni, autonoleggi, traghetti, noleggio Autobus GT, visite guidate nelle principali città europee ed italiane, ristoranti per gite giornaliere, prenotazioni principali siti storici, monumenti e musei, assicurazioni integrative per tranquillità del viaggio di piacere o di lavoro alle migliori condizioni con particolari sconti.
Per tutte le informazioni scrivere a info@acetour.it, oppure telefonare a 0549/970047 .
Sito web :
 http://www.acetour.it/
Pagina Facebbok: https://www.facebook.com/acetouroperator/

I cataloghi ACE Tour con le offerte per l'estate 2016

 

Ippoterapia, ricerca del benessere per ritrovare autostima ed auto efficacia, combattere autismo, ansia, insonnia e traumi da infortuni: parliamone con il dr Andrea Bellinelli dell’Ambulatorio di Psicologia ATèPSI

Ippoterapia, ricerca del benessere per ritrovare autostima ed auto efficacia, combattere autismo, ansia, insonnia e traumi da infortuni

Ippoterapia, ricerca del benessere per ritrovare autostima ed auto efficacia, combattere autismo, ansia, insonnia e traumi da infortuni

E’ già dal 300 a.c. con Ippocrate di Coo, medico della Grecia antica, considerato il padre della medicina che si sono scoperti i benefici terapeutici dell’uso del cavallo per combattere ansia ed insonnia. L’utilizzo del cavallo a fini riabilitativi inizia alla fine della prima guerra mondiale in Scandinavia ed in Inghilterra, seguiti poi da numerosi altri paesi.

In Italia viene introdotta nel 1975 grazie alla dottoressa belga Danièle Nicolas Citterio.

Tanti sono i centri ippici nel nostro paese che promuovono questo lavoro, non tutti però hanno una funzione propriamente riabilitativa, è importante che le persone che intendano iniziare un percorso del genere si documentino sulla formazione degli operatori per non far diventare un momento riabilitativo/terapeutico solo una semplice passeggiata a cavallo.

Il cavallo è un animale da preda, non obbliga ad interagire con lui, c’è solo quando lo si cerca ed è anche per questo che è considerato un ottimo strumento di facilitazione relazionale, il cavallo si lascia accarezzare e toccare ma richiede di essere accudito, e’ un animale grande e potente, starci sopra offre un senso di protezione, può avere un effetto sull’autostima e sulla fiducia in se stessi. Il cavallo facilita inoltre indirettamente le relazioni con le persone presenti, gli educatori, gli insegnanti, gli altri pazienti ed i loro familiari. Ma è il professionista che imposta, modula ed effettua la terapia con percorsi individualizzati tramite la definizione di un progetto.

Diverse sono le patologie che traggono dei benefici e che non riguardano solo l’infanzia, come ad esempio l’autismo, paralisi cerebrali infantili, ritardo mentale, sindrome di Down ma anche i traumi legati all’infortunistica stradale ed al lavoro.

La riabilitazione prosegue per tappe ed obbiettivi da raggiungere delineando un percorso strutturato.

Gli esercizi vengono differenziati in base alle caratteristiche, difficoltà e punti di forza del soggetto, portando ad una modulazione degli obiettivi terapeutici con il passare del tempo. Si inizia con un periodo di osservazione valutativa della persona presa in cura ed in base a questo viene effettuata la scelta del cavallo. Il cavallo fornisce uno stimolo motorio e psichico, ad esempio, lo stimolo che da al cavaliere è simile a quello del camminare, per i bambini che camminano con difficoltà è possibile quindi riprodurre uno stimolo di questo tipo adattando i propri movimenti a quelli del cavallo che essendo ritmici sono facili da assecondare. L’andamento acquisito facilita una regolazione del tono muscolare, il raddrizzamento capo-tronco, un aiuto alla normalizzazione del tono muscolare e sarà compito del terapista cercare di ottenere, ove questo sarà possibile, i migliori risultati per quel paziente. Il cavallo inoltre incrementa quegli aspetti motivazionali che inficiano sulla riabilitazione, sarà quindi più facile che il bambino sia motivato a seguire una programma riabilitativo grazie alla presenza dell’animale.

Sostanzialmente si può suddividere in tre stadi il lavoro che il terapista ed il paziente faranno assieme.

Il primo è quello dell’ippoterapia propriamente detta che inizia con l’approccio all’animale, prima a terra e poi a cavallo con l’istruttore, in cui vi sono i primi contatti fisici, la stimolazione tattile intensa con l’animale facilita anche la conoscenza del proprio corpo e la differenziazione del sé,  si inizia prendendosi cura del cavallo per poi prendersi cura dei propri bisogni, ad essere gratificati dall’offrire cure e dal ricevere manifestazioni di affetto, stadio questo che è rivolto in particolar modo alla persone disabili che hanno difficoltà motorie e relazionali.

Il secondo step è quello della riabilitazione equestre in cui il soggetto sempre sotto la guida di un terapista assume un ruolo attivo nella conduzione del cavallo.

Il terzo step è quello del reinserimento sociale, il raggiungimento di una notevole autonomia con la possibilità di insegnare agli altri quanto appreso e di iniziare l’approccio sportivo all’equitazione.

Ovviamente non tutte le persone potranno raggiungere gli stessi traguardi ma ognuna di loro potrà avere dei benefici che si auspica possano essere generalizzati nella loro vita quotidiana, forse questo  l’obiettivo principe del percorso.

Diversi sono gli aspetti cognitivi che vengono interessati grazie al rapporto con l’animale, come il linguaggio, la memoria la comprensione e l’apprendimento, imparando ad esempio le principali parti anatomiche del cavallo, gli strumenti del mestiere, il loro utilizzo. Oltre all’area prettamente cognitiva vengono stimolate, come in parte già detto in precedenza altre aree come quella relazionale e della motricità.

Come nella maggior parte dei progetti riabilitativi si auspica che l’ippoterapia vada ad inserirsi all’interno di una rosa di interventi che coinvolga l’intera rete familiare e sociale dell’utente promuovendone il benessere. Nello specifico a beneficiare dei risultati prodotti non sarà soltanto l’utente, direttamente coinvolto, ma anche l’intera rete familiare e socio-educativa che se ne prende cura. Questo lo possiamo notare anche osservando i contesti in cui si svolge l‘ippoterapia, che essendo all’aria aperta ed a contattato con la natura, facilitano momenti di aggregazione spontanea e di condivisione tra parenti e genitori, promuovendo una naturale condivisione di problematiche che spesso vengono gestite solitariamente aumentando così il senso di autostima e di auto efficacia.

Il dr. Andrea Bellinelli


Convenzione CONSAP - ATèPsy

Link della convenzione per gli iscritti alla CONSAP
https://consaproma.wordpress.com/2016/02/23/studio-di-psicologia-atepsy-ambulatorio-territoriale-di-psicologia-convenzione-consap-psicoterapia-sostegno-psicologico-consulenze-relazionali-interventi-domiciliari-servizi-per-il-benessere-ps/

Polizia, contratto, in diecimila in piazza per protestare

Manifestazione CONSAP contro il blocco Contratto Ottobre 2015

Manifestazione CONSAP contro il blocco Contratto Ottobre 2015

(AGENPARL) – Roma, 15 ott 2015 – 10.000 poliziotti, penitenziari, forestali e vigili del fuoco – secondo gli organizzatori – hanno pacificamente invaso stamani piazza Montecitorio e le vie circostanti per una manifestazione di protesta che ha visto in piazza le sigle autonome e indipendenti dei comparti sicurezza e soccorso pubblico, che rappresentano la maggior parte del personale in divisa: Sap, Sappe, Coisp, Consap, Sapaf, Conapo e Ugl Forestali. Hanno aderito anche l’associazione Cotipol e i gruppi FacebookSiamo Tutti Cretini” e “Assegno di funzione e Blocco stipendiale”. I manifestanti sono cominciati ad arrivare alla spicciolata da piazza Venezia dove da tutta Italia sono arrivati circa 100 pullman. Gli agenti hanno chiesto subito l’apertura dei tavoli contrattuali, 100 euro netti di incremento minimo a partire dal ruolo agenti e 1.500 euro a titolo di una tantum. Sul palco si sono alternati i leader sindacali Gianni Tonelli, Franco Maccari, Giorgio Innocenzi, Marco ntonio Brizzi e Danilo Scipio. Applausi a scena parte per il leader della Lega Matteo Salvini che è intervenuto a difesa dei poliziotti sul palco montato in piazza Montecitorio. Presenti anche Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Daniela Santachè, Nunzia De Girolamo, Carlo Giovanardi, Nicola Molteni, Barbara Saltamartini, Gianmarco Centinaio, Paolo Arrigoni e Edmondo Cirielli che sono stati tutti accolti entusiasticamente.

I video della manifestazione di protesta

Pagamento esubero monte ore anno 2015, richiesta di pagamento per i Reparti Mobili della Polizia di Stato

Reparto Mobile Roma

Reparto Mobile Roma

Le numerose lamentele da parte degli operatori in servizio presso i Reparti Mobili di tutta Italia che lamentano il mancato pagamento delle ore in esubero relative all’anno in corso, hanno indotto la CONSAP ha effettuare un intervento. Una lamentela sacrosanta operata da chi quotidianamente viene impiegato nei delicati servizi di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale prolungando l’orario ordinario di servizio. Tutto ciò ha prodotto quindi un cospicuo esubero di lavoro straordinario oltre il monte ore mensile, per il quale questi operatori sono ancora in attesa del pagamento.Per quanto sopra, la CONSAP ha sollecitato un autorevole e tempestivo intervento del Capo della Polizia affinché l’impegno quotidiano degli uomini dei vari Reparti Mobili trovi il giusto riconoscimento.