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Sottosezione Polizia Stradale di Settebagni, problematiche e richieste, la CONSAP incontra il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Roma dott.ssa Elisabetta Mancini

Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Roma dott.ssa Elisabetta Mancini

Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Roma dott.ssa Elisabetta Mancini

Nella giornata di giovedi’ 23 settembre, la Consap, nella persona di Gianfranco Rosati (Coordinatore Segretari Locali Polstrada), ha incontrato nei propri uffici la  dirigente della Sezione Polizia Stradale di Roma, Dott.ssa Elisabetta Mancini.
L’incontro, svoltosi in un clima di cordialita’, ha riguardato una serie di problematiche concernenti la Sottosezione di Settebagni.
La dirigente è stata, innanzitutto, informata del fatto che il 4 ottobre prossimo la Consap ha organizzato un sit-in nei pressi del compartimento della Polstrada del Lazio, in via Magnasco, per protestare contro la pessima gestione della dirigenza.
La Dott.ssa Mancini, non ha voluto commentare l’organizzazione dell’evento che, a suo parere riguarda, esclusivamente, il Compatimento.

Si è passati, quindi, ad analizzare una serie di punti all’Ordine del giorno:

  • SCARSA IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLA CASERMA DI SETTEBAGNI: Questa O.S. ha chiesto una copia del capitolato riguardante la pulizia dei locali della Sezione, per verificare eventuali divergenze rispetto a quanto previsto contrattualmente per Settebagni. In tal senso, la Consap ha ottenuto dal Dirigente del ROS il capitolato della locale Caserma (dal quale sono già emerse molte incongruenze fra quanto disposto e quanto effettivamente svolto dalle operatrici della ditta di pulizie) che nei prossimi giorni sarà oggetto di accurate verifiche. La Consap ha, inoltre, comunicato che farà richiesta di accesso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la valutazione della sicurezza sul luogo di lavoro e della salubrità degli ambienti.
  • FORNITURA PERSONAL COMPUTER, TABLET E TOP CRASH: La Dirigente ha precisato che entro 15 giorni, saranno forniti i nuovi PC a Settebagni con implementazione di quelli a disposizione delle pattuglie, mentre per i Tablet da usare in pattuglia, ha precisato di aver sollecitato più volte la dirigenza compartimentale, ma che in ogni caso la fornitura dipende dal Ministero; infine per quanto riguarda il sistema Top Crash, ha comunicato che l’ANAS ha provveduto ad acquistarne uno di ultima generazione che, sicuramente, verrà dato a Settebagni. La Consap ha chiesto di organizzare una serie di giornate di aggiornamento professionale per insegnare l’uso di detto strumento a tutti gli operatori.
  • VESTIZIONE INVERNALE:  Questa O.S. ha chiesto una fornitura di giubbe “modello Dainese” a tutti i colleghi nuovi arrivati che ne sono sprovvisti, in attesa della fornitura della nuova divisa operativa, prevista per l’inverno 2017. In merito a ciò, si è detta disponibile a sollecitare l’ufficio VECA a fornire risposte in tal senso.
  • CONVENZIONI CON DITTE DI TRASPORTO INTERREGIONALE:  Considerando il consistente numero di colleghi residenti fuori regione, attualmente in servizio a Settebagni, si è chiesto di attivarsi con alcune ditte di trasporto interregionale per stipulare convenzioni che consentano di viaggiare a prezzi contenuti, sulla base di quanto succede da sempre per chi svolge servizio in autostrada e in base a quanto previsto dalla nuova bozza di accordo tra Aiscat e Società Autostrade.
  • STRAORDINARIO PROGRAMMATO: Si è chiesto di consentire lo svolgimento dello straordinario programmato per rafforzare la vigilanza interna ed esterna della caserma, così come accade per la Sezione, anche in considerazione che le ore dedicate a questo istituto, sono solo il 23% del monte ore complessivo.
  • SITUAZIONE AUTOVEICOLI: La dirigente ha comunicato che a breve saranno consegnate tre BMW alla Sezione e subito dopo ci sarà la consegna di altri tre veicoli della stessa casa, che il Dirigente del Compartimento provvederà a consegnare alle U.O.D.

Le parti si sono lasciate con l’intento di rivedersi fra 15 giorni per fare il punto della situazione.

 

Per la Segreteria Prov.le CONSAP Roma
Dott. Gianfranco Rosati
Gianfranco Rosati

Il trauma del terremoto e i suoi effetti a breve e lungo termine: il ruolo dello psicologo nel sostegno alle vittime ed ai soccorritori

Il dr Santo Mazzarisi, Psicologo e Psicoterapeuta Associazione “Il Caleidoscopio” in convenzione con sindacato di Polizia CONSAP

L’intensità di un terremoto è valutata tramite parametri che indicano la quantità di energia liberata, ed il grado degli effetti sull’ambiente e sulle persone.  Il recente terremoto che ha travolto le popolazioni del centro Italia, con epicentro nel borgo di Accumoli e che ha causato centinaia di vittime e raso al suolo il paese di Amatrice, lo scorso 24 agosto, molte sue frazioni e causato danni e vittime anche nelle Marche, è valutato dal Centro Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di magnitudo pari a 6.2 gradi della scala Richter.
La misurazione della intensità e degli effetti è una scienza che si basa su calcoli che possono variare in base allo strumento di valutazione. Una varietà di fattori possono spostare l’asticella di qualche punto per cercare di descrivere in maniera quanto più vicina alla realtà il livello di distruzione e potenza del sisma.
Cosa diversa è invece la misurazione delle ferite dell’anima che un evento talmente catastrofico può causare alle persone che ne sono vittime dirette, ed a quelle che vanno in loro soccorso.
La vicinanza geografica tra Roma e le zone colpite del sisma ha fatto rivivere a molte persone la sensazione di un déjà-vu, rimandando alla memoria la notte del 6 aprile 2009, quando un altro terremoto distruttivo colpì l’Aquila.  Tante persone che si trovavano in questi posti per le ultime vacanze estive provenivano dalla Capitale, e molti di questi hanno subito gravi lutti a volte anche di interi nuclei familiari.
Tutto ciò ha reso più vicino a Roma ed ai suoi abitanti questo sisma, facendo vivere il dramma dei sopravvissuti come un dramma che in varie forme ha colpito tutti.
La macchina organizzativa dei soccorsi in situazioni come queste deve dimostrare la massima efficienza per salvare tutte le vite umane che è possibile salvare, per recuperare i corpi delle vittime e mettere in sicurezza ciò che il terremoto non ha distrutto. Fondamentale è ricostruire da subito una continuità con la vita interrotta dall’evento, per permettere una rapida ripresa con la quotidianità lavorativa e sociale ed avviare la ricostruzione dei luoghi.
Per un intervento di soccorso efficace, accanto agli interventi materiali non può mancare l’intervento psicologico.
Il ruolo della Psicologia della emergenza viene ufficializzato in Italia con il D.M. 13 febbraio 2001 con l’adozione dei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”, che sanciscono la necessità di offrire il supporto psicologico a poche ore dell’evento catastrofico. Successive integrazioni sottolineano come sia necessario prestare la massima attenzione ai problemi di ordine psichiatrico-psicologico che possono manifestarsi sulle popolazioni colpite e sui loro soccorritori.  In linea con le indicazioni del legislatore, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in data 18 Giugno 2012, approva le Linee di Intervento sul supporto psico-sociale in emergenza.
Si profila in tal senso un intervento psicologico che rappresenta una deviazione dall’intervento classico di sostegno psicologico classicamente inteso e che assume una sua specificità di intervento. Gli interventi della psicologia dell’emergenza sono rivolte a persone che vengono considerate “normali”, che non vivevano prima dell’evento situazioni di difficoltà psicologica degne di nota, ma che in seguito all’evento rischiano di incorrere in disagi psicologici e sociali gravi,  a causa dello shock provocato dall’evento traumatico.
Cambia l’intervento anche perché cambia anche il soggetto dell’intervento.  A seconda delle risposte all’evento si possono individuare alcune tipologie di fruitori:

  • Vittime di primo livello, coloro che hanno subito direttamente l’evento critico;
  • Vittime di secondo livello, rappresentate da parenti e amici delle vittime di primo livello;
  • Vittime di terzo livello, rappresentate dai soccorritori, professionisti e volontari, chiamati ad intervenire sulla scena dell’evento traumatico, che a loro volta riportano risposte psicologiche per la traumaticità delle situazioni a cui devono far fronte;
  • Vittime di quarto livello, ovvero i membri della comunità, al di fuori dell’area colpita, che in qualche modo si sono interessati e occupati dell’accaduto.

È fondamentale nella Psicologia della Emergenza aiutare i superstiti a riconoscere la normalità delle loro risposte emotive all’evento. Nei primi momenti e nella fase immediatamente successiva all’evento c’è una alta frequenza di reazioni allo stress di grado lieve e moderato, che in genere non diventano problemi cronici. La maggioranza delle persone, infatti, si riprende pienamente da una reazione di stress di intensità moderata in un arco di tempo compreso tra 6 e 16 mesi. Le reazioni più comuni sono di diversa natura: emozionale, cognitivo, fisico e interpersonale.
Un evento che accade improvvisamente, come il terremoto, irrompe nella vita di tutti frammentando l’equilibrio precedente e creando reazioni di pericolo e sintomi di ansia. Tutto sembra irreale (“non può accadere proprio a me”) e ingiusto (“perché sta accadendo a me?”). L’evento critico stesso può causare reazioni emotive particolarmente intense, tali da poter interferire con le capacità di funzionare sia durante l’esposizione alla scossa/e che in seguito, per tempi diversi e individuali.
L’Associazione EMDR Italia individua tre fasi di reazioni possibili a breve termine che i superstiti possono vivere dal momento dell’esposizione al terremoto:

Fase di shock (senso di estraneità, di irrealtà, di non essere sé stessi, di non sentire il proprio corpo, di confusione, di disorientamento spaziale o temporale). Lo shock fa parte della fisiologica reazione acuta allo stress ed è un meccanismo che consente di mantenere un certo distacco dall’evento, necessario ad attutirne l’impatto e magari a far fronte alle necessità del primo periodo.

Fase dell’impatto emotivo: si possono provare una vasta gamma di emozioni quali tristezza, colpa, rabbia, paura confusione e ansia . Possono anche svilupparsi reazioni somatiche come disturbi fisici (mal di testa, disturbi gastro intestinali, ecc.), difficoltà recuperare uno stato di calma.

Fase del fronteggiamento: ci si comincia a interrogare su quanto è successo, a cercare delle spiegazioni ricorrendo a tutte le proprie risorse (“Perché è successo? Cosa posso fare? Perché a me? ….”)

Le reazioni più comuni che possono durare per un periodo di alcuni giorni e/o alcune settimane sono:

L’intrusività: la permanenza di immagini e memorie involontarie che possono presentarsi come brevi o come completa perdita di coscienza (per esempio rivedere i muri della propria casa crollare, risentire urla, il boato ecc.);

Evitamento: tentativo vano di evitare pensieri o sentimenti correlati al trauma, evitando luoghi, persone, situazioni che possono ricordarlo;
Umore depresso e/o pensieri persistenti e negativi su sé stessi o sul mondo (non vado bene, il mondo è totalmente pericoloso);
Senso di colpa verso di sé o verso gli altri per avere causato l’evento traumatico o le sue conseguenze; senso di colpa per essere sopravvissuto o per non avere subito danni fisici e/o alle cose;
Emozioni negative persistenti legate al trauma: continuare a provare paura, orrore, rabbia, vergogna, colpa anche quando la situazione volge al miglioramento;
Difficoltà nel dormire e/o difficoltà nell’alimentazione;
Senso di disinteresse per le attività e le cose.

Ognuna di queste reazioni può presentarsi considerando le differenze individuali, manifestandosi con intensità e durata variabile. Alcune persone possono sviluppare nel lungo termine disagi importanti come il disturbo post-traumatico da stress, ansia, attacchi di panico, depressione o dipendenza da sostanze.

Cosa si può fare?

Il primo passo nel sostegno alle vittime, come detto sopra, è aiutare la persona a saper riconoscere ed accettare le proprie reazioni emotive e le difficoltà che si possono avere durante o dopo l’esposizione all’evento traumatico: tutti possono avere reazioni forti davanti ad un evento così devastante qual è un terremoto distruttivo. Il sostegno psicologico tende in tal senso a rendere capace la persona di riconoscere i propri sistemi di attivazione, osservando il proprio stato emozionale senza giudicarlo.
È fondamentale parlare degli eventi critici aiutandosi a scaricare la tensione emotiva e ricordandosi che non si è soli, ma inseriti in un sistema e una organizzazione che può sostenere e aiutare emotivamente e psicologicamente.
Come è importante ricostruire le case ed i luoghi è altrettanto importante aiutare le persone a ristabilire prima possibile i contatti con le persone, luoghi e situazioni della vita e ristabilire una routine.
Le relazioni umane aiutano a ricreare quel senso di sicurezza che il terremoto ha minacciato con la sua violenza distruttiva. Pertanto è importante garantire sicurezza fisica immediata, offrire informazioni semplici sulle attività di soccorso e sui servizi per aumentare il senso di prevedibilità, controllo e sicurezza sulle modalità di assistenza e di risoluzione dell’emergenza. È importante anche proteggere le vittime dall’esposizione da traumi aggiuntivi: a volte il bisogno della persona di informazione può portarla a ricercare notizie sui media che possono in quella fase risultare disturbanti, in particolar modo per i bambini e gli adolescenti.
Proprio nei confronti dei bambini le linea guida invitano a prestare particolare attenzione, considerandoli portatori di bisogni speciali cui dare risposte adeguate. Spesso quest’ultimi infatti manifestano il dolore sotto forma di rabbia e in genere maggiormente attraverso il comportamento rispetto agli adulti. Il senso di colpa nei più piccoli è maggiormente enfatizzato così come il maggior bisogno di attenzione da parte di figure di riferimento.
L’intervento con i più piccoli deve essere improntato sulla semplicità e sincerità: dire la verità attenendosi ai fatti, usare parole semplici e adatte alla età, e fornire spiegazioni evolutivamente appropriate: con i bambini più piccoli può essere d’aiuto rassicurare sulla quotidianità, mentre quelli più grandi necessitano di spiegazioni più complesse.
Come i grandi anche i bambini hanno bisogno di sentirsi al sicuro e trasmettere loro il senso di sicurezza è fondamentale già nell’immediato, anche ricordando che ci sono persone fidate che si stanno preoccupando di risolvere le conseguenze dell’evento e stanno lavorando per evitare che possono avvenire ulteriori problemi ( medici, pompieri, poliziotti).
Il tempo è il predittore fondamentale per grandi e bambini se un evento è stato elaborato e gestito a livello emotivo e cognitivo. Se le reazioni faticassero a rientrare e il miglioramento tardasse è bene rivolgersi a professionisti preparati che possono aiutare a individuare i fattori che non consentono la naturale elaborazione dell’evento traumatico, aiutando a fronteggiare al meglio il disagio.

Il dott. Santo Mazzarisi, Psicologo presso il Centro Clinico Il Caleidoscopio , terapeuta EMDR, propone ai colleghi che abbiano operato nelle zone del sisma del 24 Agosto e che ritengano di chiedere un supporto specialistico , una serie di 4 incontri gratuiti tesi a superare la possibile fase di criticità attuale, attraverso l’uso della metodologia terapeutica dell’EMDR.

Per informazioni e appuntamento potete contattare direttamente la segreteria CONSAP di Roma.

dr. Santo Mazzarisi
Psicologo e Psicoterapeuta Associazione “Il Caleidoscopio”
in convenzione con sindacato di Polizia CONSAP

 

Movimento 5 Stelle studia da Prima Repubblica, ignorati i curricula della cosiddetta società civile di qualità, la denuncia del sindacato di Polizia Consap “per la Raggi il manuale Cencelli in salsa grillina”

Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle

Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle

Forse perché poliziotto, forse perché non è legato alla vecchia politica e solo perché il Movimento Cinque Stelle predica e razzola male, fatto sta che i curricula inviati all’attenzione dei penta stellati dalla società civile di qualità giacciono nel dimenticatoio mentre i nuovi assessori si cercano fra i sodali di Previti, di Alemanno e del Pd.
La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia  rende noto di aver testato nei giorni scorsi la tanto decantata ed acclamata trasparenza del Movimento 5 Stelle, nella ricerca e valutazione dei curricula in occasione delle selezioni da parte del Direttorio per l’utilizzo di risorse per la sindaca Virginia Raggi. Lo stesso Beppe Grillo evidenzia energicamente la preparazione e le competenze possedute dagli esponenti del Movimento, purtroppo il curriculum da noi inviato quello del dottor     Fabrizio Locurcio plurilaureato, avvocato e giornalista ed appartenente alla Polizia di Stato proposto per la sicurezza urbana non è stato neppure preso in considerazione e il collega non è stato neppure chiamato per un semplice colloquio.
A prescindere dalla facoltà di scegliere tra i migliori curricula, circostanza che non contestiamo ed assolutamente soggettiva, ma al dottor Locurcio onestà, titoli, esperienza e quasi trent’anni di Polizia non mancavano, essendo altresì Ufficiale della Repubblica Italiana, con attestazioni di Encomi e Medaglie al Merito di Servizio, e pure quest’ultimo non è stato nemmeno contattato per un ordinario colloquio di routine – osserva la Consap – questo comportamento, desta sconcerto e incredulità, in quanto i cavalli di battaglia del movimento erano proprio la condivisione dei valori con i cittadini onesti, competenti e fuori dalle logiche clientelari! Al contrario invece, notiamo come siano stati determinanti i rapporti personali e amichevoli, per poter ottenere un ruolo all’interno della giunta, anche a costo di perdere consensi.

Il Sindaco di Roma Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle

Il Sindaco di Roma Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle

Burka sì, Burka no, il parere del dr. Edoardo Mori

Burka sì, Burka no, il parere del dr. Edoardo Mori

Burka sì, Burka no, il parere del dr. Edoardo Mori

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un commento dell’illustre giurista Edoardo Mori, relativo all’uso del burka, esaminando l’aspetto di diritto e quello che è opportuno fare.

Il  problema dell’uso o divieto del burka, deve essere valutato sotto due profili:
– ciò che dice il nostro diritto (valutazione dei jure condito);
– ciò che è opportuno e possibile fare (valutazione politica de jure condendo).
Il problema di diritto è generale se si affronta l’argomento di quali limiti si possono imporre a riti religiosi che contrastano con norme dello stato italiano o con l’ordine pubblico  (nozione questa ormai superata e valida solo rispetto ai tempi in cui si decide; una volta serviva per affermare che il divorzio doveva essere vietato, ora è stata invocata per i matrimoni gay!). È particolare se si cerca ciò che la legge ha stabilito fino ad ora.
Due problemi sono stati portati all’esame dei giudici: quello del porto del coltello rituale (kirpan) dei Sikh e la disposizione del Regolamento di PS, art 289 , secondo cui la foto sulla carte di identità, quindi sulla patente deve essere e a mezzo busto e senza cappello.
Il problema del coltello dei Sikh è stato affrontato male dai giudici perché quando nel 2009 i giudici di Cremona vennero chiamati a decidere, essi ritennero che il kirpan fosse un coltello e non un pugnale, come invece all’epoca era costante giurisprudenza della Cassazione (ora è cambiata e il kirpan va classificato, per la legge italiana, come un coltello) e dissero che per un Sikh costituiva giustificato motivo il portarlo; ma se all’epoca esso era un pugnale, che cosa c’entrava il giustificato motivo? Vi era un divieto di porto assoluto ed insuperabile; sarebbe un po’ come se un cristiano pretendesse di andare in giro con un pugnale con impugnatura a crocefisso in forza della sua fede!
Ma i giudici di Cremona volevano assolvere e si sono lanciati in affermazioni fantasiose quali : il porto di quel pugnale costituisce un segno distintivo di adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall’art. 19 Cost. oltre che da plurimi atti internazionali. Sta di fatto che la libertà religiosa non consente davvero atti illegali e che i “plurimi atti” se li sono inventati.
Successivamente il Consiglio di Stato, nel 2010 e nel 2012, ha negato il riconoscimento di associazioni di culto sikh perché in esse  vi era la regola vincolante del porto del kirpan e il divieto per le donne di divorziare (permettetemi di rilevare la sciocchezza di questa seconda affermazione: è vero che è garantita la parità fra i sessi, ma ciò non vieta che una donna o un uomo, volontariamente vi rinuncino; spesso si dimentica che la libertà individuale deve restare il principio supremo).
Sostanzialmente però la decisione di vietare il porto di un coltello in via permanente è corretta in base al diritto vigente: il giustificato motivo che consente il porto di uno strumento atto ad offendere è per sua natura legato a situazioni occasionali e temporanee (quando si fa una escursione, quando si va a caccia o pesca o a funghi, quando il cuoco si sposta con i suoi coltelli, quando si esce di casa per fare un lavoretto manuale ecc.) e non si può ipotizzare un giustificato motivo permanente. Significherebbe infatti attribuire ad una categoria di persone  una posizione privilegiata permanente.
Del resto il problema è facilmente superabile ove si consideri che nulla vieta di portare un kirman privo di filo e di punta.
Il problema della foto a testa nuda è nato anch’esso in relazione ai Sikh e ad altre religioni che impongono la copertura del capo con turbanti o veli. Il Ministero dell’interno, che una ne pensa e due ne sbaglia, aveva ceduto alle pretese di questi signori e aveva stabilito con circolare n. 4/95 del 14 marzo 1995, che bastava che il volto fosse scoperto; con altra circolare del 24 luglio 2000 il Ministero ha precisato che il turbante, il chador e il velo, imposti da motivi religiosi,” sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto” e pertanto tali accessori sono ammessi, anche in ossequio al principio costituzionale di libertà religiosa, purché i tratti del viso siano ben visibili. Faceva l’acuta osservazione che se il regolamento vieta il cappello, non era vietato il velo! Avrebbe potuto rilevare che le suore vengono ritratte per l’appunto con il velo.  Ma perché allora prendersela con il povero cappello?
Non si erano resi conto che se la foto serve per identificare una persona, è necessario valutare l’insieme generale (viso, capelli, forma della testa, forma delle orecchie, ecc.); basti pensare come sia difficile riconoscere una persona che si è sempre vista con il cappello o il berretto militare, e viceversa.
Ed infatti  la Corte Europea dei diritti dell’uomo del ricorso nr.  24479/07 deciso il 13 novembre 2008  presentato da Shingara Mann Singh contro la Francia, che aveva giustamente negato il diritto ad avere solo mezza foto sulla patente,  ha negato che sussista un diritto a farsi fotografare con il turbante. La Corte sottolinea che la regolamentazione contestata si è mostrata più esigente in materia a causa dell’aumento dei rischi di frode e di falsificazione delle patenti di guida e aggiunge:  Tuttavia, l’articolo 9 della Convenzione sui diritti umani non protegge qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o convinzione . Inoltre, non garantisce sempre il diritto di comportarsi nel modo dettato da una convinzione religiosa e non conferisce agli individui che agiscono in tal modo il diritto di sottrarsi a norme che si sono rivelate giustificate. La Corte ricorda che la Commissione, investita da un ricorrente sikh che criticava la sua condanna per infrazioni all’obbligo fatto ai conducenti di motociclette di portare un casco di protezione, aveva considerato che il portare obbligatoriamente un casco di protezione era una misura necessaria per i motociclisti, e che l’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di religione era giustificata per la tutela della salute dell’interessato.
Dopo aver posto queste basi teoriche sul problema  generale, passiamo al caso particolare del mascheramento. Esso è regolato da due norme:
L’art. 83 del TULPS: È’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa  da euro 10 a euro 103. È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto;
L’art. 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152: È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.  È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.
La Cassazione ha così precisato, in modo costante, il contenuto della prima norma : L’art 85 comma primo della legge di pubblica sicurezza vieta a chiunque di comparire mascherato in luogo pubblico nel terzo comma poi, si vieta l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di ps con apposito manifesto. La prima disposizione ha carattere assoluto, essendo diretta ad impedire che mediante il mascheramento, che può attuarsi anche nella forma del travestimento della persona in abiti femminili, possano compiersi azioni criminose o illecite, tra le quali vanno indubbiamente annoverate quelle contro il buon costume, rientrante nell’ordine pubblico che la legge intende appunto tutelare. Relativo, invece, e il carattere dell’altra disposizione, poiché consente soltanto in casi eccezionali e con modalità espressamente stabilite, l’uso della maschera vera e propria quella cioè che copra il viso e che e cosa ben diversa dal travestimento o dal travisamento.
La legge 152/1975 si è limitata ad ampliare il divieto del mascheramento anche nei luoghi aperti al pubblico e a preveder espressamente  il mascheramento a mezzo casco.
In conclusione non vi è dubbio che allo stato della legislazione sia proibito l’uso di indumenti che non consentono il riconoscimento della persona e, in special modo di quelli che coprono il viso in tutto o in parte.
Trattasi ora di valutare se questa conclusione venga a ledere il diritto alla religione nel momento in cui si vietano condotte richieste dalla fede.
La risposta è però alquanto facile; la libertà di religione è solo uno dei molti precetti costituzionali e non fra i più importanti: anch’esso deve essere esercitato nel quadro dei principi generali della Costituzione e in equilibrato rapporto con gli altri diritti. Se la legge ritiene di vietare certe condotte perché dannose, asociali, contrarie al principi di parità ed eguaglianza (ad es. inferiorità della donna), alle radici culturali di un popolo (ad es. monogamia), non vi è contrasto con la Costituzione in nome della libertà di  una religione che può anche avere una impostazione incostituzionale (razzismo, plagio o circonvenzione dei proseliti, collusione con potenze straniere, spregio della vita umana, spregio per gli animali, spregio per il paese ospitante e i suoi interessi, ecc.).
Non credo proprio che vi sia nulla di incostituzionale nel vietare condotte già vietate in via generale dalla legge che le ha ritenute pericolose o dannose o nell’introdurre nuove norme ravvisando nuovi motivi di incompatibilità con la nostra civiltà.
Il problema di questa nuova normativa (e qui esaminiamo l’aspetto de jure condendo) è vasto e all’attenzione di tutti i paesi  civili (in altri paesi e in particolare proprio in quelli  da cui provengono coloro che pretendono di conservare i loro culti tribali o medievali il problema non si pone perché è proprio la loro religione a non tollerare altre fedi).
I riti religiosi primitivi (e sono primitivi anche se in uso da millenni) possono essere cruenti, degradanti, o imposti a bambini e giovani incapaci di opporsi.  Forte ad esempio è l’opposizione ai metodi di uccisione tradizionale degli animali. In Polonia non è più legale la macellazione rituale, caratteristica dell’ebraismo e dell’islam. La Corte Costituzionale ha stabilito a gennaio che le pratiche kosher e halal rappresentano una violazione dei diritti non in linea con gli standard, anche europei, sull’abbattimento degli animali. Negli Stati Uniti si cerca di vietare  la circoncisione praticata ancora da sette ortodosse e che prevede che il celebrante succhi il sangue dal pene del  bambino, spesso provocandogli infezioni. L’ONU stessa ha dovuto intervenire contro la pratica dell’infibulazione.
È quindi chiaro che ogni paese ha dei canoni morali, etici, giuridici che sono ben più importanti, nella scala dei diritti, del diritto alla libertà di religione il quale è nato per impedire conversioni forzate o discriminazioni degli “infedeli” e non certo per consentire ad ognuno di affermare che in nome della religione può mettersi contro l’ordine sociale in cui vive. Se la nostra cultura è riuscita a stabilire che la chiesa cattolica non può scampanare quando e come vuole, ma deve rispettare le norme sull’inquinamento acustico, sarebbe evidentemente un assurdo affermare che un muezzin può schiamazzare con l’altoparlante dal suo minareto, in nome della sua religione o che chi professa la fede nudista, può girare nudo per la città.
Le società occidentali hanno sì affermato il principio della libertà di religione, ma in quanto essa deve essere e restare una cosa intima e personale; è anche un diritto di tutti coloro che hanno altre fedi, di non essere molestati dalle fedi altrui. Aveva ben espresso il concetto il filosofo illuminista Pierre Bayle quando disse non credo alla mia religione, che è l’unica vera, figurasi se posso credere a quella degli altri!
Inoltre i riti con sui si esplicano le fedi, sono una cosa diversa dalla fede stessa; una fede resta immutata nei secoli in quanto essenziale, i riti sono accidentali e devono adeguarsi al corso della civiltà, come ha sempre ben dimostrato di saper fare il cristianesimo. Se non fosse così avremmo ancora riti dell’uomo di Neanderthal  e il cannibalismo sacro! La nostra civiltà si è allontanata dall’oscurantismo; sarebbe tragico se facessimo passi indietro.


dr. Edoardo Mori

Il dr. Edoardo Mori, autore dell’articolo

 

 

Commissariato di P.S. Spinaceto, la CONSAP incontra il Dirigente dr. Simone Macri

Commissariato di P.S. Spinaceto, la CONSAP incontra il Dirigente dr. Simone Macri

Commissariato di P.S. Spinaceto, la CONSAP incontra il Dirigente dr. Simone Macri

Una delegazione della CONSAP, rappresentata dal Segretario Provinciale CESARIO e dal Segretario Locale BARBETTA in un clima di estrema cordialità e disponibilità, ha incontrato il Dirigente del Commissariato Spinaceto il Dott. Simone MACRI.
Tale incontro si è reso necessario al fine di dissipare le numerose problematiche presenti presso il Commissariato, le quali hanno de facto causato un malcontento generale tra i colleghi di codesto Ufficio.
I punti d’interesse trattati sono stati:

L’impiego di tutto il personale nella copertura dei servizi emergenti e d’istituto, senza esclusione di alcuno (con l’utilizzo del criterio dell’anzianità di servizio e non dell’appartenenza a determinati uffici);

Presenza nei turni pomeridiani di tutto il personale, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici, ed in particolare nel pomeriggio del sabato! (turno questo coperto solamente dai componenti dell’ufficio E.P.I. e dalla Squadra di Polizia Giudiziaria Interna);

Salubrità dei locali, in special modo nei locali adibiti a spogliatoio e in quelli adiacenti le macchinette del caffè;

Spinaceto 11, tipologia di servizio quest’ultimo da espletare esclusivamente con l’utilizzo dei componenti della Squadra Giudiziaria Esterna, al fine di non gravare sul lavoro di altri settori ed in particolare al controllo del territorio.

Oltre alle problematiche elencate  è stato evidenziato il rispetto inerente alle tempistiche di affissione all’albo dei prospetti settimanali, da effettuare entro le ore 13:00 del venerdì precedente, come da A.N.Q.
Si ringrazia il Dott. Macri che ha ricevuto la nostra delegazione sindacale, dimostrando disponibilità e pronta azione a risolvere le problematiche trattate. La delegazione CONSAP intervenuta vigilerà scrupolosamente affinché le tematiche affrontate siano trattate nel minor tempo possibile e trovino una pronta e doverosa soluzione. La scrivente O.S. rimane a completa disposizione di TUTTO il personale che vorrà segnalarci anomalie e scorrette applicazioni delle vigenti normative.

 

Armi, imposta di bollo sulla variazione delle licenze di collezione di armi comuni, il parere dello Studio Legale De Iure “giuridicamente fondate e legittime le osservazioni della CONSAP”

Studio Legale De Iure - Gli Avvocati Pasquale Pittella e Vittorio Palamenghi

Studio Legale De Iure – Gli Avvocati Pasquale Pittella e Vittorio Palamenghi

Dopo i commenti degli illustri giuristi sulla legislazione delle armi, nelle persone del dr. Edoardo Mori e il dr. Angelo Vicari (pubblicati su questo sito web e che hanno raggiunto le 50mila visite di news), continuano a pervenire alla Segreteria Provinciale di Roma della CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) richieste di chiarimenti in ordine all’ imposta di bollo sulla variazione delle licenze di collezione di armi comuni.
A tal proposito riceviamo e volentieri pubblichiamo il parere dello Studio Legale De Iure di Roma che da tempo collabora, in convenzione per gli iscritti, con il nostro sindacato Segreteria Provinciale di Roma CONSAP.

 

Lo  Studio Legale  DE IURE,
in persona dei Professionisti che lo rappresentano, esprime brevemente alcune riflessioni circa il pagamento dei diritti di bollo per la variazione del numero delle armi in collezione.
Se un albero cade in una foresta, e non c’è nessuno che può ascoltarlo, l’albero fa rumore?
Fra le prime risposte che passano per la testa ci sono sicuramente quelle per cui se non si sente il rumore della caduta è perché o si è troppo lontani per sentirlo o, viceversa, perché si è semplicemente sordi.
Una simile riflessione può, contrariamente a quanto si possa apparentemente pensare, spiegare agilmente il continuo e l’indiscriminato stillicidio economico perpetrato anche da questo Governo nei confronti dei propri cittadini e contribuenti.
Del resto se un’imposta è nuova o viene innalzata e non ha ripercussioni immediate sulla vita dell’interessato, si è troppo distanti per patirne gli effetti, altresì qualora la stessa riverbera i propri effetti nelle tasche del contribuente costui, isolato ed impotente, si rassegna nella sua indifferenza.
Difatti, in una selva fitta, fittissima, per non dire “oscura” d’imposte e gabelle in cui il contribuente italiano è circondato l’aumento delle imposte o, addirittura, il possibile e raro caso di diminuzione delle stesse rischiano di lasciare il contribuente indifferente, ormai sordo alla novità.
Tuttavia a questo nichilismo contributivo a cui la maggior parte dei cittadini italiani, ahimè, si rassegnano rimane, vorremmo dire, s’impone una risposta: l’informazione, da una parte, il biasimo e il disappunto, dall’altra.
E così, nella calura agostana, mentre quasi tutti pensano al mare, ai monti e alle vacanze, mentre gli altri pensano al rispetto dell’Ordine Pubblico vigilando sullo stato di diritto nonostante il caldo, i rischi e lo stipendio ormai bloccato, l’informazione di una quanto mai opportuna richiesta di chiarimenti da parte di chi, come la Consap, non intende girare lo sguardo, né, ancor meno, intende restare sordo al tonfo dell’albero ha l’effetto di un dissetante bicchiere d’acqua gelata.
L’albero se cade fa rumore, punto.  Anche se si è distanti, anche se si è “impegnati a rilassarsi ”, anche se è passato del tempo e le norme sono riposte nel dimenticatoio attendendo la polvere dell’oblio.
Tuttavia chi vigila, ed è stato sempre abituato a farlo, non solo ha buona memoria, ma continua a documentarsi e a studiare.
Il caso inerisce alla possibile non assoggettabilità all’imposta di bollo pari ad euro 14,62 per quelle armi detenute per collezione.
Come del resto eloquentemente chiarito nell’articolo apparso sul sito della Cansap Roma, cui si rimanda (https://consaproma.wordpress.com/2016/08/18/armi-imposta-di-bollo-sulla-variazione-delle-licenze-di-collezione-di-armi-comuni-la-consap-scrive-al-dipartimento-della-p-s/), il dubbio interpretativo della norma contenuta nella circolare del 13 febbraio 2016 nr. 557/PAS.755-1017(3) sono ben fondati ancor più se analizzati sulla base dei principi contenuti nell’art. 53 della Costituzione a mente del quale <<Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività>>.
Non si comprende, quindi, la logicità della norma soprattutto nella parte in cui s’impone uno sgravio che giace nella polvere da più di 10 anni e mai realizzato.
I dubbi contenuti nell’interpellanza avanzata nelle sedi competenti dalla Consap, oltre ad essere giuridicamente fondati e legittimi rappresentano un forte segnale di attenzione da parte del sindacato rispetto a quei diritti riconosciuti e non ancora attuati.
Per queste vedette del diritto gli alberi possono cadere sotto lo scorrere tempo, ma la loro vigilanza rimane sempre alta su i diritti della collettività.

Studio legale  De IURE

Avv. Vittorio PALAMENGHI
Avv. Pasquale PITTELLA
Avv. Patrizio Maria MANTOVANI    
Avv. Maria Teresa GUERRISI
Avv. Evandro PESCI   
Avv. Valerio CRESCENZI

Un nuovo Elicottero per la Polizia di Stato, spunti di riflessione

Un nuovo Elicottero per la Polizia di Stato, spunti di riflessione

Un nuovo Elicottero per la Polizia di Stato, spunti di riflessione

La Polizia di Stato rischia di rimanere a terra. Occorre necessariamente rinnovare il parco elicotteri della Polizia di Stato.
A differenza dei Carabinieri e della Gdf che dispongono dei più recenti Agusta Westland a109 Nexsus, oltre ad altre macchine tra cui i moderni aw 139, la Polizia di Stato si trova in questo momento storico ad operare per lo più con elicotteri AB 212 risalenti alla guerra del Vietnam ad eccezione dei pochi anzi pochissimi ( solo sei ) super moderni ma troppo grandi per le necessità operative,  aw 139 comprati con i fondi Frontex . In molti reparti volo fino a dieci anni fa vi erano i piccoli ma maneggevoli ab 206, monomotore jet renger 3, che con i sui consumi 90 lt h a fronte dei 360 lt/h del ab 212 garantiva un ottimo servizio , immediato, economico ed efficiente., le restrizioni normative italiane che vietano il sorvolo sulle città agli elicotteri monoturbina ha fatto sì che una buona parte di essi sia stata parcheggiata a terra, pertanto in mancanza di nuovi elicotteri si vola con i 212 che è bene precisare è un elicottero fuori produzione da un pò di anni ed i cui pezzi di ricambio cominciano a scarseggiare. Per ovviare in parte, la ditta costruttrice ha allungato le scadenze di vita di alcuni componenti costosi tipo le pale, mentre altri ricambi a volte si cannibalizzano da altri nostri 212 fermi in giro per gli altri reparti o in ditta. Il 212 è un elicottero molto sicuro che come si dice tra gli addetti ai lavori, ti riporta a casa, ma sulla città ha dei limiti dovuti all’eccessivo rumore e al flusso rotore molto potente e quindi occorre rispettare sempre una certa quota. Alla luce di quanto sopra, si rende necessario l’acquisto di un nuovo elicottero biturbina leggero, più piccolo dell’aw 139, magari della stessa Agusta Westland, orgoglio nazionale dei costruttori di elicotteri mondiali, non solo per ovvi motivi di ritorno occupazionali in Italia ma per l’assistenza di personale qualificato e manutenzione a due passi da casa, che consentirebbe ai tanti assistenti di volo di svolgere esclusivamente il proprio compito e non sostituirsi ai tecnici meccanici della casa costruttrice. L’indizione di una gara d’acquisto europea (obbligatoria per una forza di Polizia a ordinamento civile) sarà una battaglia visto l’agguerrita concorrenza del consorzio europeo a guida francese dell’eurocopter) ma si rende necessaria e improcrastinabile per garantire una maggiore sicurezza, efficienza ed economicità del volo.



Cesario Bortone , Coordinatore Nazionale Consap
Cesario Bortone , Coordinatore Nazionale Consap

Polizia Stradale Lazio, Nuovo Centro Operativo, un’utilità o un vero disastro?

Polizia Stradale Lazio, Nuovo Centro Operativo, un’utilità  o un vero disastro?

Polizia Stradale Lazio, Nuovo Centro Operativo, un’utilità o un vero disastro?

Dal primo agosto 2016 è  partito il nuovo COPS, alle dipendenze del Compartimento Polstrada Lazio, il quale ha assorbito le funzioni del C.O.C., sia per quanto concerne il coordinamento operativo delle pattuglie regionali e autostradali, sia per la gestione dei flussi informativi.
Una grande opportunità nelle intenzioni degli organizzatori, ma che dopo poco più di tre settimane ha prodotto risultati scadenti che hanno messo a dura prova il lavoro degli operatori e soprattutto la loro sicurezza.
Innanzitutto i canali radio, deputati ad essere utilizzati, non funzionano su gran parte del G.R.A., sicché  le pattuglie sovente non riescono a comunicare con la sala operativa; si aggiunga, come se tutto ciò  non bastasse, che le singole pattuglie non riescono a udire via radio le comunicazioni effettuate dalle altre, a scapito del cooperazione e della sicurezza.
I riscontri oggettivi, oramai, si moltiplicano così  come le preoccupazioni degli operatori, sempre più  in balia degli eventi e del “santo” cellulare che spesso diventa l’unico mezzo di comunicazione con la sala operativa, che, talvolta,  non è raggiungibile neanche con questa modalità.
Copiosa è anche la corrispondenza di servizio verso il responsabile  della Sottosezione di Roma Settebagni che, a più  riprese, è  stato sollecitato a intervenire prima che tali inefficienze si trasformino in fatti gravi a danno dei colleghi in servizio.
In questa fase caotica, non convince la soluzione proposta dalla dirigenza, di utilizzare i vecchi canali in caso di necessità e/o malfunzionamento  della nuova numerazione; si pensi al caso in cui una pattuglia si trovi coinvolta in un fatto grave o in altra emergenza e si trovi obbligata a dover cambiare i canali perché  quelli che dovrebbero funzionare non funzionano!
In molti casi la tempestività può essere risolutiva per salvare la pelle!
Ci chiediamo e allo stesso tempo rivolgiamo la domanda a chi di dovere, se fosse stato il caso di testare per un certo periodo di tempo il nuovo sistema, di fare tutte le opportune valutazioni e verifiche e solo alla fine di tale percorso, procedere alla riunificazione delle centrali operative, si sarebbero evitate tante problematiche e inefficienze a salvaguardia esclusiva di tutti i dipendenti.
Chiediamo pertanto alla dirigenza di provvedere  senza indugio a risolvere detta problematica che pone a serio rischio i colleghi,  mettendo in campo tutte le soluzioni atte a migliorare efficacemente il servizio delle pattuglie e la loro sicurezza.

Centro Operativo Polizia Stradale, inaugurazione, dubbi e perplessità espresse dalla CONSAP

Centro Operativo Polizia Stradale, inaugurazione, dubbi e perplessità espresse dalla CONSAP

Centro Operativo Polizia Stradale, inaugurazione, dubbi e perplessità espresse dalla CONSAP

Il Giorno 29 Luglio è stato inaugurato il COPS e dopo soli pochi giorni di attività è già al collasso.
L’apertura del nuovo Centro Operativo Polizia Stradale, in assenza di un  adeguato numero del personale e ed oggi nettamente inferiore a quello “strettamente necessario” già preventivamente calcolato a seguito di studi,  richiesto nei diversi  incontri effettuati precedentemente da questa O.S.,  ha di fatto lasciato delle postazioni vuote.
Nonostante questa O.S. avesse previsto e suggerito  la necessità di istituire le due figure del centralinista e del terminalista  (necessarie a  fornire una adeguata  risposta al cittadino ed interfacciamento con gli altri uffici di Polizia la prima, e fondamentale per fornire il giusto apporto alle pattuglie operanti la seconda),  ciò non si è verificato per cui, nonostante l’impegno profuso dal  personale operante, in tali condizioni è oggettivamente impossibile riuscire a sopperire a tutti compiti necessari per il funzionamento e buon andamento dell’ufficio.
Il numero esiguo di personale non permette nemmeno al “tutor” di fornire la giusta formazione degli operatori chiamati a svolgere nuove attività in un contesto fino ad ora sconosciuto, il tutto sotto l’occhio vigile di una “non meglio identificata telecamera” che inquadrava il personale operante e resa inefficace, a seguito di nostra richiesta, con l’intervento del dirigente.
Questa O.S. non può assistere in silenzio a tale situazione e chiede a gran voce ed in tempi brevi l’assegnazione di nuove unità al C.O.P.S. nell’interesse del personale operante, già allo stremo, e dell’amministrazione per il buon andamento dell’ufficio e per fornire un adeguato servizio alla collettività.

Polizia, alterato da droghe, motociclista fermato e tratto in arresto dalla Polizia Stradale di Settebagni

Polizia, alterato da droghe, motociclista fermato e tratto in arresto dalla Polizia Stradale di Settebagni

Polizia, alterato da droghe, motociclista fermato e tratto in arresto dalla Polizia Stradale di Settebagni

È successo nella notte appena passata.  Una pattuglia della Stradale di Settebagni, nota un motociclista fermo sulla corsia di emergenza del GRA. La pattuglia si avvicina all’uomo, in evidente stato di alterazione e codesto riparte a tutto Gas.
Parte così l’inseguimento che coinvolge altri equipaggi della stradale e una volante,  che dalla Laurentina, termina sulla complanare all’altezza della Flaminia, dove l’uomo, dopo la folle corsa,  cade ferendosi. Nonostante cio’, rialzandosi, ha una colluttazione con gli agenti sul posto.  Una volta immobilizzato, viene trasportato al Sant’Andrea dove da accertamenti risulta positivo alla cocaina, alla cannabis e alle droghe sintetiche. L’uomo, un romano di 21 anni con numerosi precedenti e che da accertamenti è risultato non avere alcuna patente di guida, dopo essere stato dimesso è stato tratto in arresto per lesioni a pubblico ufficiale, resistenza e danneggiamento. Sottoposto a processo per direttissima è stato condannato e sottoposto ad arresti domiciliari.

Armi, la questione marca da bollo per la variazione del numero delle armi in collezione, Edoardo Mori “un balzello non previsto dalla legge”

Il dr Edoardo Mori

Il dr Edoardo Mori

La questione “marca da bollo” da applicare sulla variazione del numero delle armi in collezione e affrontata in vari articoli pubblicati su questo sito ha “solleticato” la curiosità e le attenzioni di molti lettori, appartenenti al mondo delle Forze dell’Ordine e non solo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, le considerazioni in materia, del dr. Edoardo Mori, giurista ed esperto della legislazioni delle armi (il suo ultimo articolo pubblicato su questo sito web ha ricevuto oltre 25 mila letture e ottenuto oltre 4mila likes da social Facebook originando un dibattito in rete con oltre 300 discussioni tra utenti diversi).

In questa news abbiamo inserito anche un pubblico sondaggio per i lettori per conoscere la percentuale di gradimento.

Inizio articoloNon riesco a non restare ogni volta sbalordito di fronte alla incapacità della pubblica amministrazione di affrontare i problemi semplici; talvolta sono tanto semplici da non poter neppure essere definiti problemi!
Prendiamo il caso, che si trascina da 1975, della marca da bollo da applicare sulla variazione nel numero delle armi in collezione.
Chiunque sappia leggere  trova con facilità la norma sul bollo in cui si dice che tale tassa è dovuta per ogni istanza diretta alla P.A. tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo. Perciò, ovvia conseguenza che non richiede altro che la capacita di far 2+2, è che ci vuole la marca da bollo per richiedere la licenza di collezione e che ci vuole quando si chiede il suo ampliamento perché implicitamente si richiede una nuova valutazione, ad es., sulle maggiori misure di sicurezza da adottare.
Chiunque dotato della capacità di comprendere che negli uffici bisogna eliminare il lavoro inutile, avrebbe capito, fin dal 1975, che la licenza può essere rilasciata  per un numero maggiore di armi di quelle già detenute, in previsione di  successivi acquisti e senza bisogno di una nuova valutazione per ogni singolo acquisto (le misure di sicurezza per tre pistole, sono senz’altro adeguate anche per cinque!). Ma lasciamo perdere: se nessuno in quarant’anni c’è arrivato, ciò significa che il ragionamento supera le capacità speculative dei vari funzionari succedutisi nell’Ufficio e, come ben dicevano i romani, ad impossibilia nemo tenetur.
A questo punto la questione era chiusa, perché da nessuna norma o disposizione si può ricavare che la cessione di una o più delle armi collezionate comporti l’obbligo di una domanda di variazione delle stessa: deve essere denunziata la cessione dell’arma, essa verrà depennata dall’elenco delle armi denunziate e l’Ufficio ha tutti  i dati che gli servono per  gestire la situazione.
Purtroppo invece sono arrivati coloro che credono di poter fare i giuristi, sia perché credono che chiunque abbia la licenza elementare può leggere una norma e comprenderla, oppure perché hanno preso la laurea per corrispondenza, ma non hanno mai capito che cosa significa interpretare il diritto: significa avere una perfetta conoscenza della materia regolata, delle norme che la regolano, dell’intero sistema giuridico italiano. Se non si è a questo livello si finisce tragicamente a credere che la norma voglia dire ciò che fa piacere farle dire! E quanto più uno è ignorante, tanto più crede dimostrare la sua preparazione arzigogolando e sofisticando sulle parole della legge.
Fu così che subito dopo l’uscita della legge 110/1975, la quale al collezionista di armi imponeva l’unico obbligo di non detenere le munizioni relative alle armi collezionate, se ne uscì il ministero con questo capolavoro di “ragionamento”: se è vietato detenere le munizioni vuol dire che è vietato portare le armi fuori di casa, che ne è vietato l’uso in qualsiasi luogo e modo, che per toglierle dalla collezione per cederle o per portarle a riparare bisogna essere autorizzati! Puro delirio giuridico che ignora la regola fondamentale secondo cui in uno Stato di tutto ciò che non è espressamente vietato è lecito.
Sulla base di questo ragionamento del cavolo (detto così perché anche dai cavoli escono i bambini) molti uffici hanno cominciato a richiedere la domanda con marca da bollo per chi denunzia la cessione di  un’arma in collezione; ma alcuni uffici sono anche giunti a sostenere che se uno non è autorizzato a cedere l’arma, non può cederla, non può trasportarla in armeria, non può neppure versarla all’autorità di PS. Credo di non offendere l’intelligenza di nessuno affermando che chi ragiona in questo modo non è degno di poter decidere in materia di diritti del cittadino.
La questione è stata percepita nel 2006 dal ministero (che cosa sono mai vent’anni per la burocrazia!) il quale, invece di scrivere due righe dicendo ai vari uffici “ma che cavolo vi è venuto in mente, non siete capaci di guardare la legge?”, se ne è uscito con una circolare del 13-2-2006 da cui si capiva solamente che non aveva capacità o il coraggio di decidere. In essa si inventa che, anche nel caso in cui il cittadino cede un’arma in collezione l’ufficio di PS deve affrontare  “un momento valutativo attenuato“. Frase ad effetto e assolutamente vuota perché neppure chi la scriveva riusciva a capire che cosa cavolo ci fosse da valutare: le armi in collezione sono solamente le armi in soprannumero e l’ufficio di PS può essere solo contento se uno diminuisce il numero delle armi che ha in casa. Però, pur di non decidere si inventava il comodo ripiego di chiedere un parere alla Agenzia delle Entrate. Purtroppo per il ministero, l’Agenzia delle Entrate aveva risolto il facile problema già tre mesi prima della pubblicazione della circolare e, forse per tale motivo, non rispose mai; ma il ministero dal 2006 ad oggi è rimasto in paziente attesa della poco agognata risposta, assolutamente ed indegnamente indifferente al fatto che migliaia di cittadini venissero assoggettati illegalmente ed ingiustamente ad un balzello derivante non dalla legge, ma dalla stupidità.
Per esperienza posso dire che ogni decennio un funzionario che riesce a dire una cosa intelligente ed a sottrarsi alla pressione ambientale si trova: i cittadini sperano che il 2016 sia l’anno buono!

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Armi, la questione "marca da bollo" per la variazione del numero delle armi in collezione, Edoardo Mori "un balzello non previsto dalla legge"

Terremoto: danni, feriti e morti nel Lazio, Marche e Umbria, il cordoglio della Segreteria Provinciale di ROMA della CONSAP

Terremoto: danni, feriti e morti nel Lazio e Umbria, il cordoglio della Segreteria Provinciale della CONSAP

Terremoto: danni, feriti e morti nel Lazio e Umbria, il cordoglio della Segreteria Provinciale della CONSAP

Questa notte, alle 3.10, la terra ha tremato forte in alcune zone del Lazio, Umbria e delle Marche dove il crollo di abitazioni e costruzioni ha provocato danni, feriti e morti. Le città più colpite  sono Amatrice in provincia di Rieti , Accumoli (Lazio), Pescara del Tronto (Marche) ,  Perugia e Norcia (Umbria) ma le notizie si aggiornano ora per ora, con feriti e morti. La scossa è quella di magnitudo di 6.0, profondità di 4 km ed è stato registrato alle 3.36 con epicentro ad Accumoli, vicino Rieti. 
Anche nella capitale la terra ha tremato appena dopo le ore 3.00 di mattina e poi dopo le ore 4.00, provocando paura, agitazione e panico. Non si sono registrati feriti e danni. Il pensiero corre veloce a tutte quelle persone, famiglie e bambini distrutte dal dolore e dove il dramma, iniziato stanotte, scolpirà le loro menti per sempre, nella paura prima e nella speranza dopo. La Segreteria Provinciale della CONSAP di Roma esprime tutta la propria vicinanza, dirigenti e iscritti al sindacato  si stringono forte a tutte le persone colpite dal sisma, uomini, donne bambini e anziani. Molti operatori della sicurezza sono già in servizio nei posti “del dramma” altri ne stanno arrivando, tanti volontari per aggregare e fortificare la luce della speranza gli ospedali accolgono i feriti, uno scenario già vissuto negli anni trascorsi, conseguenza della crudeltà della natura che propone a sorpresa, nella notte, come un coltello alle spalle
Ore di paura ma anche di speranza, nella consapevolezza che una voce o rumore che muove il silenzio tra le macerie significa una vita che batte ancora, un racconto che ancora vibra le proprie emozioni nel teatro della vita.

Violenza Domestica, chi sono gli autori delle violenze nelle relazioni intime e quale trattamento possibile? Parliamone con il dr. Santo Mazzarisi, referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive “La Vera Forza”, Associazione Il Caleidoscopio

Dott. Santo Mazzarisi Referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive: La Vera Forza, Associazione Il Caleidoscopio.

Dott. Santo Mazzarisi Referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive: La Vera Forza, Associazione Il Caleidoscopio.

In questo articolo per la rubrica “Cultura & Conoscenze”, continua l’approfondimento sulla tematica di psicologia e studio dei comportamenti umani nei vari aspetti. Abbiamo chiesto un nuovo contributo al dr. Santo Mazzarisi dell’Associazione “Il Caleidiscopio”  con cui la CONSAP ha attivato ormai da tempo una convenzione.
Parliamo stavolta di “violenza domestica”e chi sono gli autori delle violenze nelle relazioni intime e quale trattamento possibile da intraprendere.

 

La definizione di violenza domestica contiene al suo interno agiti, comportamenti e modalità relazionali che variano in base alla varietà di rapporti all’interno delle famiglie.
C’è la violenza di un genitore nei confronti di un figlio, quello di un partner o ex partner nei confronti dell’altro/a oppure quella di un figlio su un genitore, quello dei nonni nei confronti dei nipoti o quella agita da chi si occupa di un anziano o un disabile. Purtroppo l’elenco rischia di diventare poco esaustivo perché la violenza spesso si annida in forme non visibili, nascoste agli occhi dei più, e forse percepita ma poco visibile anche da parte di chi la subisce.
Un esempio può chiarire meglio questo punto: modalità relazionali di un partner controllante possono essere presentate da chi le agisce come segno di attenzione e di amore, e ciò può mettere sullo sfondo l’idea di un comportamento violento, enfatizzando gli aspetti che il partner vuole far passare come positivi e accudenti, quando in realtà sono palesemente manipolativi. Una situazione come questa è in realtà molto frequente, e tale frequenza può “normalizzare” il comportamento violento, rendendolo socialmente accettabile e considerandolo una colpa di poco conto.
Il legislatore ha fornito negli ultimi anni strumenti utili a contrastare sempre più i reati dentro l’ambito familiare.
La Legge 23 aprile 2009 n. 38, con l’inserimento dell’art. 612-bis nel Codice Penale, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La legge stabilisce inoltre che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.
Tutto ciò prevede, nel caso in cui non sia stata già sporta querela e non siano stati perpetrati reati Volantino La Vera Forzaprocedibili d’ufficio, la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta. Con il D.L. 93/2013 l’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica, in cui sono presenti i “reati sentinella”, come percosse o lesioni. In tal caso non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante, inoltre l’ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.
Il legislatore, pertanto, ha individuato oltre che il reato e le conseguenti pene, anche la possibilità per gli autori di violenza domestica di riferirsi a contesti riabilitativi e di recupero delle proprie capacità e funzioni relazionali.
Da cosa nasce la violenza domestica?
La violenza domestica è un fenomeno complesso che va compreso e trattato con relativa complessità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 ha individuato i fattori di rischio nell’insorgenza di comportamenti abusivi, raggruppandoli in 4 livelli in interazione tra loro.
Livello individuale: fattori legati all’età, all’uso di sostanze ed al bere, disturbi di personalità, stati depressivi, basso livello di scolarità e bassa capacità di reddito, violenza assistita o subita.
Livello relazionale: alti livelli di conflittualità e instabilità coniugale, dominio maschile in famiglia, stress economico, scarso funzionamento familiare.
Livello comunitario: un contesto latitante che non sanziona i comportamenti violenti in famiglia, basso capitale sociale, povertà.
Livello sociale: norme tradizionali e culturali legate alla predominanza di un genere sull’altro, norme sociali che giustificano la violenza.
Gli interventi di trattamento sugli autori di violenza domestica non possono prescindere tale complessità di fattori. Privilegiarne uno vuol dire sottovalutare la potenzialità omeostatica degli altri, ovvero la tendenza a mantenere inalterato l’atteggiamento violento anche quando se ne cambiano le modalità di azione. Ciò può accadere quando l’attenzione è posta su uno solo di questi fattori.
Ad esempio, i trattamenti improntati fortemente sul modello culturale, presenti in alcuni contesti di intervento italiani, rischiano di creare un pensiero unico in cui, il modello familiare patriarcale tradizionale, diventa elemento principe dell’origine della violenza familiare: un po’ come dire che tutti i maschi cresciuti in famiglie “tradizionali” rischiano di diventare violenti!
La riflessione scientifica invita a valutare la complessità dell’individuo e delle sue relazioni per offrire risposte quanto più attendibili e valutabili. La tentazione di trovare un “profilo psicologico o psicopatologico” dell’autore di violenza domestica rappresenta un ulteriore rischio di renderci vittime di pregiudizi. Dutton, dopo quasi 20 anni di lavoro con gli uomini violenti, afferma “Tutti noi abbiamo lo stereotipo dell’uomo violento: volgare, incolto, un vero e proprio animale. Ma questo non è che un cliché. Quando ho cominciato a mettere insieme gruppi di terapia per gli uomini violenti, sono rimasto sorpreso dalla ‘normalità’ dei partecipanti che ci erano stati mandati dall’autorità giudiziaria”.
Allo stesso tempo le classificazioni possono essere utili per valutare il tipo di intervento da intraprendere. Ad esempio se l’autore di violenza è un narcisista manipolatore un intervento di counseling di coppia diventa inefficace per la capacità di portare avanti solo le sue ragioni, rischiando di confondere ulteriormente la vittima, oppure se è un soggetto che presenta un  discontrollo della impulsività legato a una patologia organica, ad esempio un etilismo cronico, avrà necessità di un intervento diverso da chi usa il controllo sulla vittima in base ad una convinzione sottoculturale di superiorità di genere.
Lo studioso Elbow descrive l’aggressore domestico secondo quattro tipologie:
il controllore: colui che non tollera che il proprio dominio e autorità siano messi in discussione e che pretende un controllo totale sui familiari;
il difensore: vive l’altrui autonomia come una minaccia abbandonica e sceglie speso donne in condizione di dipendenza;
Colui che cerca approvazione: in ricerca perenne di conferme per la propria autostima e aggressivo verso qualsiasi critica;
l’incorporatore: tende a un rapporto totalizzante e fusionale con la partner e la sua violenza è proporzionale alla minaccia reale o alla sensazione di perdita dell’oggetto d’amore vissuta come catastrofica perdita di sé.
Le quattro tipologie elencate rendono ragione dell’erompere della aggressività davanti ad una separazione, o anche davanti la sola minaccia di essa. Ciò che emerge fortemente nel lavoro con gli autori di violenza domestica è l’idea di non riuscire a sostenere una separazione in particolare in quei casi in cui i vissuti abbandonici sono stati ben presenti nel passato nelle prime esperienze familiari.
Parecchie ricerche hanno analizzato questi casi negli studi sui livelli di attaccamento e negli studi sulla origine traumatiche di alcuni comportamenti violenti.
I bambini abbandonati o con una madre emotivamente distaccata e rifiutante mostrano negli studi di Bowby, il creatore della teoria dell’attaccamento, la nascita di uno stile di attaccamento insicuro, caratterizzato da forte dipendenza e contemporaneo timore di essa e dell’abbandono: siamo davanti alla tipica ambivalenza del partner abusante che alterna atteggiamenti affettuosi e aggressivi.
Dutton, esperto in autori di violenza, individua invece nella figura di identificazione paterna la possibile genesi della personalità abusante. Lo studioso rileva che nelle biografie dei violenti ci sono padri freddi, distanti, brutali, che continuamente li umiliavano e rifiutavano ed il cui impatto psicologico è stato talmente forte da mettere in secondo piano il possibile rifiuto materno.
Le teorie esposte rappresentano ovviamente una spiegazione del fenomeno e non una giustificazione: si parla di probabilità statistica e non di determinazione diretta. Un esempio di ciò è la capacità di resilienza mostrata negli studi da bambini che avevano vissuto esperienze avverse: la capacità di ripresa e rapido superamento di un evento dannoso.
Creare uno spazio di ascolto e trattamento per la violenza domestica appare pertanto una esigenza fondamentale per il contrasto alla violenza, al pari della protezione verso le vittime, così come suggerisce il legislatore, ed è carica di elementi di complessità che possono venire trattati da esperti nell’ambito e che non può essere delegata alla improvvisazione e alla “buona volontà”.  A volte l’ammonimento viene inteso come un rassicurante e bonario consiglio a smettere un comportamento, che per la specifica personalità della persona a volte è complesso abbandonare. Maggiore professionalità ed esperienza in tal senso rappresentano una garanzia di maggior controllo sulla recidiva dei comportamenti violenti.
E adesso una recente esperienza..
L’associazione Il Caleidoscopio da anni si interessa del fenomeno avendo aperto nel 2013 il Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive denominato La Vera Forza, collaborando con realtà territoriali e formando i propri operatori al trattamento degli autori di violenze domestiche. Il lavoro finora condotto ha spinto a interrogarsi sulla valutazione dell’efficacia degli interventi e la riduzione del rischio di recidiva.
A questa esigenza ha risposto il gruppo di lavoro dell’Ordine degli Psicologi del Lazio sulla Violenza nelle relazioni intime, che ha avviato un progetto di ricerca e intervento presso alcuni penitenziari del Lazio, dell’Abruzzo e dell’Umbria sul maltrattamento e sul rischio di recidiva.
Il punto di partenza della ricerca, che sta coinvolgendo attualmente la formazione degli operatori penitenziari, è valutare il rischio, sulla base del quale organizzare misure adeguate e coerenti, improntando un percorso di valutazione psicologica del detenuto per reati della sfera della violenza domestica e il possibile inserimento in un percorso di gruppo.
La cornice teorica su cui si muove il progetto è il costrutto di psicopatia, nella cui definizione di Robert Hare (2009), è “un disturbo della personalità definito da una serie specifica di comportamenti e relativi tratti di personalità che sono valutati come negativi e dannosi da un punto di vista sociale”.
Ad alti livelli di psicopatia corrisponde un aumentato rischio di recidiva di comportamenti violenti.
Lo strumento diagnostico più utilizzato al mondo per la misurazione del costrutto di psicopatia è la PCL-R: si tratta di un test clinician-report multimetodo che, attraverso l’applicazione di un’intervista semi strutturata e l’analisi della documentazione personale, degli atti processuali e delle informazioni collaterali relative al soggetto, permette di valutare accuratamente il grado di psicopatia di un individuo.
La ricerca attualmente è in fase di avvio e verrà condotta dal comitato d’area del gruppo di lavoro sulla violenza nelle relazioni intime dell’ordine degli psicologi del Lazio.

Dr. Santo Mazzarisi
Referente Centro di Ascolto per Uomini in difficoltà nelle relazioni affettive: La Vera Forza, Associazione  Il Caleidoscopio.

Armi, imposta di bollo sulla variazione delle licenze di collezione di armi comuni, la CONSAP scrive al Dipartimento della P.S.

Armi, imposta di bollo sulla variazione delle licenze di collezione di armi comuni, la CONSAP scrive al Dipartimento della P.S.

Armi, imposta di bollo sulla variazione delle licenze di collezione di armi comuni, la CONSAP scrive al Dipartimento della P.S.

Con una missiva inviata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale, Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale – Area Armi ed Esplosivi, la CONSAP ha chiesto di conoscere se, dopo ben 10 anni, ci sono state variazioni alla circolare del 13 febbraio 2016 nr. 557/PAS.755-1017(3) che impartisce direttive circa l’applicazione della tariffa dell’imposta di bollo nella misura di euro 14,62, stabilendo (come recita la circolare stessa nella parte finale) nel caso di variazioni “in detrazione”, ossia per la cancellazione delle armi dalla raccolta, il momento valutativo appare attenuato…questo Dipartimento ha interessato la competente Agenzia delle Entrate per verificare se l’imposta sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioni. 
Proprio il finale “per cui si fa riserva di successive istruzioni” fa innestare la ragionata ricerca di questa Organizzazione Sindacale a voler conoscere se dopo 10 anni ci sono sviluppi, bel valutando, ad obiettivo esame, che sussistono violazioni al principio costituzionale (ex art. 97), nonchè (ex multis) del Decreto del Ministero delle Finanze del 20 gennaio 1992 che ridisciplina l‘IMPOSTA DI BOLLO.
Inoltre, a rigor di logica e di norma, si tratta di ATTO DOVUTO che, come è noto, non assoggettabile ad alcuna imposta, trattandosi di comunicazione obbligatoria ( ex art. 58 del Regolamento di Esecuzione al Testo Unico delle Leggi di P.S. – R.D. 6 maggio 1940, n. 635).
Si resta in attesa di conoscere la risposta del Dipartimento della P.S. alla nostra missiva, per poi attivare le procedure previste e riconosciute dalle normative vigenti, per interessare i competenti settori del Dipartimento Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate.

Armi e Legislazione, licenza di collezione e bolli, il parere del dr. Angelo Vicari

Armi e Legislazione, licenza di collezione e bolli, il parere del dr. Angelo Vicari

Armi e Legislazione, licenza di collezione e bolli, il parere del dr. Angelo Vicari

Al fine di rendere più chiara la “questione” relativa al pagamento dell’imposta di bollo per la depennazione di armi dalla propria licenza di collezioni, pubblichiamo volentieri il parere dell’illustre dr. Angelo Vicari, esperto di armi e di legislazioni di armi. L’articolo che segue è stato già pubblicato sul sito web del dr. Mori (http://www.earmi.it/) e, considerate le numerose richieste dei nostri associati in materia, pubblichiamo anche attraverso questo sito web, il parere espresso dal dr. Angelo Vicari.

 

Non passa giorno in cui il cittadino viene letteralmente bombardato dalla reclamizzazione di una pubblica Amministrazione sempre più efficiente, pronta a recepire tutte le istanze, anche quella di ridurre le tasse.
Purtroppo, l’uomo della strada, seppur abituato a queste promesse, di sospetta natura elettorale, si convince, come Alice nel paese delle meraviglie.
Ma anche Alice è costretta a ritornare nel mondo reale quando ha la necessità di rivolgersi agli uffici pubblici.
E’ il caso del collezionista di armi che decida di disfarsi di qualche pezzo e porti a conoscenza dell’Autorità di P.S. tale sua decisione per la depennazione  di quelle cedute dalla licenza di collezione; l’interessato si vedrà richiedere due marche da bollo, di cui una per la comunicazione e l’altra per l’aggiornamento del titolo. A nulla serviranno le rimostranze contro l’esoso balzello, siccome giustificato dall’applicazione della circolare del 13 febbraio 2006, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l’applicazione dell’imposta di bollo per la collezione di armi comuni.
In merito alle variazioni in “aumento”, siccome “l’intenzione di aggiungere un nuovo pezzo…, deve essere preventivamente comunicata al questore, affinchè possa verificare l’ammissibilità dell’iscrizione…ed affinchè possa valutare…le prescrizioni impartite per la custodia”, la circolare del 2006 ha stabilito che tali “verifiche e valutazioni” comportano “un concreto esercizio della potestà provvedimentale” dell’Autorità di pubblica sicurezza, per cui “il regime fiscale non può essere che quello previsto dal D.M. 20. 8. 1992, recante approvazione della tariffa dell’imposta di bollo, in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta sia l’istanza…che il successivo atto adottato dall’Autorità di P.S., sia in occasione del primo rilascio del titolo,che delle successive variazioni”.
La stessa circolare rileva che “poiché nel caso di variazioni in detrazione, ossia per la cancellazione delle armi dalla raccolta, il momento valutativo appare attenuato…questo Dipartimento ha interessato la competente Agenzia delle Entrate per verificare se l’imposta di bollo sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioni”, stabilendo nel contempo che “nelle more” della risposta al quesito, gli uffici “continueranno ad esigere l’imposta di bollo anche per le variazioni in detrazione”.
Sono trascorsi quasi dieci anni, ma l’amletico dubbio bollo sì, bollo no, non ha ancora trovato una risposta, con inqualificabile inerzia del Ministero dell’Interno e/o dell’Agenzia delle Entrate, cosicché si continuano ad esigere due marche da bollo anche per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, basandosi esclusivamente su una, oramai, datata circolare, peraltro interlocutoria.
E’ da evidenziare che, solo tre mesi prima della suddetta circolare, lo stesso Dipartimento, nella risposta del 24 novembre 2005 ad un quesito formulato in materia da uno Studio legale di Bologna, ebbe a sostenere che “non sono, invece, da sottoporsi ad imposta di bollo le successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezione, alla stregua della denuncia di armi prevista dall’art. 38 del T.U.L.P.S., in quanto tali atti non possono essere equiparati alle istanze, non dando origine ad un procedimento amministrativo, bensì ad una mera presa d’atto da parte della pubblica Amministrazione”.
Il riferimento alla fattispecie della denunzia di detenzione armi, di cui all’articolo 38 del T.U.L.P.S:, per avvalorare la tesi della non obbligatorietà dell’imposta di bollo nelle variazioni di armi in collezione, trovava il suo fondamento nella circolare del 25 giugno 1998, con la quale, considerando “la denuncia alla stregua di una dichiarazione, a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni o esplosivi l’autorità competente”, è stato stabilito che “la denuncia, assumendo la forma della dichiarazione e non dell’istanza…,non essendo richiesta dal dichiarante l’emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine”, siccome “l’imposta di bollo regolata dal D.P.R. 26.10.1972 n.642…non sottopone al tributo sin dall’origine certificati, attestazioni, dichiarazioni…, mantenendo l’imposizione unicamente per le istanze…”. Ma, se solo tre mesi prima della circolare del 2006, il Ministero aveva previsto la non necessità dell’imposta di bollo, addirittura su tutte, indistintamente, “le successive comunicazioni inerenti la variazione di pezzi tenuti in collezione”, è da ricordare, anche che, solo dopo un mese da quest’ultima, lo stesso Dipartimento, in merito al quesito formulato da una Questura sull’applicazione delle marche da bollo per le variazioni delle armi inserite nella Carta europea d’arma da fuoco, ha emanato la circolare 31 marzo 2006 stabilendo che “l’inserimento o il depennamento di un’arma dalla Carta Europea non prevede la sostituzione della carta stessa, ma solo la sua integrazione. Le predette attività, inoltre, non richiedono alcuna valutazione discrezionale da parte dell’autorità competente, né risulta possibile, nelle ipotesi in questione, apporre prescrizioni al titolo. Tanto premesso, non si può considerare l’attività in parola una novazione del titolo che, in quanto tale, sarebbe assoggettabile ad imposta di bollo, ma un mero aggiornamento della licenza”.
In presenza di tali risoluzioni adottate dallo stesso Dipartimento, in tempi così ravvicinati, addirittura autonomamente, cioè senza ritenere necessario un parere dei competenti Uffici finanziari, riesce difficile comprendere quanto stabilito con la circolare del 2006.
Infatti, è pur vero che è da considerare legittima la disposizione impartita nella prima parte di quest’ultima, relativa alla previsione dell’obbligo dell’imposta di bollo per le richieste di variazione in “aumento” delle armi in collezione, trattandosi di una vera e propria “istanza diretta alla P.A. tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo” e, in quanto tale, rientrante negli atti soggetti a bollo fin dall’origine, a termine del D.P.R. n. 642 del 1972 e successive modifiche (in particolare il D.M. 20 agosto 1992), che regolamenta l’imposta di bollo. Così come è da sottoporre all’obbligo della stessa imposta anche la successiva emissione della licenza originale aggiornata con l’inserimento di altre armi, siccome siamo in presenza di un vero e proprio “atto” di un organo dell’Amministrazione dello Stato rientrante nelle fattispecie di cui al suddetto D.P.R., atto che viene emanato dopo la verifica dell’ammissibilità dell’iscrizione e la valutazione dell’adeguatezza delle prescrizioni per la custodia, già impartite nella licenza dall’Autorità di P.S..
Tali verifica e valutazione sono, pertanto, da considerare “esercizio della potestà provvedimentale”, finalizzate all’emanazione di un provvedimento amministrativo discrezionale avente le caratteristiche di un’autorizzazione di polizia.
Invece, non possiamo considerare altrettanto legittima la seconda parte della circolare in commento, in particolare relativamente alla disposizione con la quale si stabilisce che, “nelle more” della risposta dell’Agenzia delle Entrate “le SS.LL. continueranno ad esigere l’imposta di bollo anche per le variazioni in detrazione”.
Tale risoluzione finale è in contrasto con la premessa, ove viene rilevato che per le “variazioni in detrazione il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimento…” alle citate “verifiche e valutazioni”. Infatti, considerata la corretta premessa che nelle variazioni in “detrazione” “il momento valutativo appare attenuato”, il Ministero sarebbe dovuto pervenire alla disposizione logico/giuridica del non obbligo dell’imposta di bollo e non del contrario, pur “nelle more” della risposta al proprio quesito da parte dell’Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto stabilito tre mesi prima, nella risposta al citato quesito, ed in analogia con la circolare di un mese dopo sulla Carta europea.
Correttamente il Ministero osserva nella circolare del 2006 che “il momento valutativo appare attenuato”, siccome, con la “comunicazione” del collezionista per la depennazione di armi dalla licenza di collezione, a differenza della “istanza”, non si genera l’inizio di un procedimento amministrativo da parte dell’Autorità di P.S. che comporti “un concreto esercizio della potestà provvedimentale”. Infatti, l’articolata procedura, prevista dalla circolare del 15 maggio1995 (preventiva istanza per l’inserimento di armi e nulla osta del Questore), riguarda solo la variazione in “aumento” dei pezzi in collezione, ma nulla dispone per quella in “detrazione”, per cui vengono a mancare nella procedura di depennazione atti endoprocedimentali di “verifica” e “valutazione”.
La impossibilità di classificare la comunicazione del collezionista e la conseguente depennazione nella categoria dei veri e propri atti amministrativi, trova avallo nella definizione  del “procedimento” e del “provvedimento” da parte della più autorevole dottrina di diritto amministrativo. Alla luce di tali definizioni non pare proprio che le suddette semplici attività di comunicazione e depennazione possano considerarsi atti amministrativi di un procedimento, preordinati all’emanazione di un provvedimento, anche perché i provvedimenti amministrativi sono caratterizzati dalla discrezionalità che costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’Autorità amministrativa. Tale potestà discrezionale non sembra esercitabile da parte dell’Autorità di P.S. nell’attività di depennazione, come del resto sottolineato, implicitamente, nella circolare del 2006 con l’affermazione che “il momento valutativo appare attenuato”, siccome detta Autorità deve solo prendere atto della comunicazione del collezionista e depennare le armi, senza poter e/o dover porre in essere alcuna attività di valutazione discrezionale.
Peraltro, sempre secondo indirizzi dottrinali in materia , siccome “una scelta, sia pure limitata entro un ambito ristretto, è consentita per l’emanazione di qualsivoglia provvedimento amministrativo, qualora la scelta mancasse in modo assoluto, non si avrebbe un provvedimento emanato nell’esercizio di una potestà, sibbene un atto dovuto”, come nella depennazione, anche perché “non assumono carattere di atti amministrativi quelle attività materiali che vengono poste in essere da un’autorità amministrativa in via di fatto, cioè al di fuori dell’esercizio di una potestà amministrativa”.
Quindi, la comunicazione per la cancellazione di armi dalla licenza di collezione non può inquadrarsi nella fattispecie degli atti amministrativi che danno inizio ad un procedimento e al conseguente provvedimento, non avendo la stessa comunicazione/dichiarazione la valenza di una istanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A., alla stregua della denuncia di detenzione di armi, o variazioni di armi sulla Carta europea d’arma da fuoco.
Analogamente, la conseguente depennazione da parte dell’Autorità di P.S. non può essere considerata provvedimento amministrativo, risultando una semplice attività materiale carente di qualsivoglia potestà discrezionale. La corretta definizione di quest’ultima attività del Questore, è da riferire agli “atti amministrativi diversi dai provvedimenti”, trattandosi di “atto di conoscenza”, cioè di “atto dichiarativo della P.A. che si limita ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa”, essendo “atto non consistente in manifestazione di volontà…ma di conoscenza” e, come tale, “non è provvedimento”.
Tali inquadramenti giuridici della comunicazione/dichiarazione del collezionista e dell’attività di depennazione da parte dell’Autorità di P.S. non possono che portare alla conclusione logico/giuridica del non obbligo dell’imposta di bollo per ambedue le attività, siccome la prima, non essendo “istanza diretta ad ottenere un provvedimento della P.A.”, non rientra nella fattispecie di cui all’articolo 3 della Tariffa allegata alla citata legge sull’imposta di bollo, mentre la seconda, non essendo “esercizio di attività provvedimentale”, non rientra nell’articolo 4 della stessa Tariffa, come, peraltro, affermato da Mori nel suo Codice (pg. 312) : “il bollo è dovuto perché si ritiene che il cittadino chieda un ampliamento della licenza di collezione…..Se invece il cittadino si limita a togliere una o più armi dalla collezione è sufficiente una comunicazione perché è un diritto del cittadino toglierla e non richiede all’Autorità alcun nuovo provvedimento”.
Un ulteriore motivo giustificativo della non obbligatorietà dell’imposta di bollo per la variazioni delle armi in “detrazione” lo possiamo riscontrare nella normativa sulla detenzione. Infatti, è da evidenziare che, anche per le armi destinate alla collezione, deve essere osservato quanto disposto dall’articolo 38 del T.U.L.P.S., cioè l’obbligo di provvedere alla relativa denuncia di detenzione prima dell’inserimento in collezione, come esplicitamente previsto dalla circolare del 15 maggio 1995. La conseguenza di quest’ultima previsione comporta che, ogniqualvolta si voglia variare in “detrazione” la collezione, si debba denunciare “qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità”, come stabilito dall’articolo 58 del Regolamento di esecuzione del predetto T.U.L.P.S., comunicazione che, alla stregua della denuncia di detenzione, è esente da imposta di bollo.
Considerato tale obbligo, la denuncia di “modificazioni”, delle armi inserite in collezione, può essere già di per sé stessa considerata, nel contempo, come richiesta implicita di depennazione, cui deve conseguire la dovuta presa d’atto dell’Autorità di P.S. con la cancellazione d’ufficio dei pezzi ceduti.
Dunque, non sembrano mancare al Ministero i supporti logico/giuridici che permettano di venire incontro alle aspettative dei collezionisti di armi, la cui passione deve essere assecondata e facilitata, siccome spesso, a proprie spese, riescono a salvaguardare un patrimonio storico che altrimenti andrebbe perduto, considerato lo scarso interessamento dei musei quando si tratti di armi, anche antiche.
Si auspica, quindi, un aggiornamento della circolare del 2006, non essendo necessario attendere ulteriormente una risposta al quesito proposto, quasi dieci anni orsono, all’Agenzia delle Entrate.
Visto il tempo trascorso per prendere una decisione sull’amletico dubbio bollo sì, bollo no, sorge spontaneo richiamare il motto latino ”affrettati con lentezza”, ma, dopo quasi dieci anni, affrettati!..
Nel frattempo, è opportuno ricordare a coloro che si sentono costretti a dover richiedere l’esoso balzello, anche per le variazioni in “detrazione”, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del 2006, che, per giurisprudenza e dottrina oramai consolidate, “le circolari della P.A. non possono essere in contrasto con quanto stabilito dalle norme statali”, a maggior ragione da norme costituzionali, come l’art. 23, e, quando siano “contrarie alla legge”, ”devono essere disapplicate”, siccome “l’organo inferiore non può ritenersi vincolato da un’errata interpretazione della legge compiuta da un organo superiore”.

Articolo pubblicato il 20 dicembre 2015
http://www.earmi.it/

dr. Angelo VicariCodice delle Armi 2016 del dr. MORI - Tribuna Editore
Il dr. Angelo Vicari            Il Codice delle Armi e degli Esplosivi del dr. MORI

Servizio Polizia Scientifica ROMA – DAC Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, aggregazioni del personale, accolte le ragioni della CONSAP

Servizio Polizia Scientifica ROMA - DAC Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Servizio Polizia Scientifica ROMA – DAC Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Durante lo scorso incontro avuto alla DAC ( Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato) tra la nostra Organizzazione Sindacale CONSAP e il Direttore del Servizio Polizia Scientifica dr. Luigi Carnevale (vedasi link sottostante questa news) si era parlato di alcune tematiche, rappresentate dai nostri iscritti, tra cui il tema aggregazioni. Tra le varie richieste che sono ancora in valutazione e in approfondimento  e sulle quali torneremo molto presto, arriva una gradita conferma: la Direzione ha accolto la nostra “richiesta CONSAP” ed il personale in forza alla DAC- Servizio Polizia Scientifica che sarà aggregato ai reparti di Polizia svolgerà lavoro per il quale e’ stato specializzato da apposito corso (le proprie specifiche funzioni di videofotosegnalatore/dattiloscopista), senza dover ricoprire incarichi di diversa natura, quali piantone, portierato, jolly-sostituto di necessità, ecc.

 

Clicca Qui

Link della news incontro CONSAP e il Direttore del Servizio Polizia Scientifica
https://consaproma.wordpress.com/2016/07/15/servizio-polizia-scientifica-direzione-centrale-anticrimine-della-polizia-di-stato-la-consap-incontra-il-direttore-dr-luigi-carnevale/

Reparto Mobile di Roma, la Segreteria Locale CONSAP incontra il Comandante dr. Claudio Mastromattei

Il Dr. Claudio Mastromattei, Comandante del I° Reparto Mobile - ROMA

Il Dr. Claudio Mastromattei, Comandante del I° Reparto Mobile – ROMA

A seguito di numerose lamentele da parte di nostri iscritti sull’eccessiva durata di alcuni servizi e lo scarso riposo tra un turno e l’altro, problematiche tipiche di questo Reparto ma accentuatesi significativamente in quest’ultimi mesi,  la scorsa settimana, una delegazione della CONSAP, ha incontrato il Dirigente del Reparto, Dott. Claudio MASTROMATTEI, nel corso del quale sono state affrontate le seguenti problematiche:

 

  1. Servizi connessi agli sbarchi immigrati: sono stati contestati gli orari assurdi e disumani effettuati nel corso di tali servizi, anche 24 ore di servizio continuato senza interruzioni e più di 40 ore di straordinario in tre giorni nei casi più eclatanti, sottolineandogli i rischi che si corrono nello svolgere servizi tanto delicati in condizioni così gravose. Il Dirigente, sebbene a conoscenza della gravosità di tali servizi, si è detto sorpreso degli eccessi riferitigli, assicurando che farà di tutto per limitare al personale impiegato fatiche eccessive, pur nell’emergenzialità del momento.  Riferito anche  che i responsabili di tali dissennati servizi vanno cercati nella incapacità dei Dirigenti e degli Uffici che gestiscono tali servizi e non nei capi-squadra e contingente di Reparto, che a volte sono portati anche per “l’eccessiva generosità” dei colleghi di Reparto a sobbarcarsi viaggi e servizi improbabili con conseguenti gravi rischi, piuttosto che fermarsi e pretendere il giusto riposo almeno tra un turno e l’alto, almeno quando possibile,
  2. Obbligo di salire a bordo degli automezzi degli automezzi che trasportano immigrati: sono stati chiesti chiarimenti in merito all’ordine impartito ad alcuni colleghi, da parte di Dirigenti del servizio, di effettuare tutto il viaggio di trasferimento a bordo di automezzi che trasportavano immigrati, evidenziando la pericolosità di contagio con le malattie di cui alcuni di questi risultano essere portatori, oltre all’inutilità di tale disposizione in quanto l’operatore impiegato in servizi di scorta può salire a bordo dell’automezzo in qualsiasi momento in caso di necessità, preservandolo così da inutili rischi. Il Dirigente si è detto concorde su tale principio, anche se ovviamente non può dire ai propri uomini di violare un ordine, e che comunque già si è adoperato, e lo farà ancora, affinchè tali servizi si svolgano solo in casi indispensabili.   Su nostra richiesta in merito alla paternità di tale disposizione riferiva che a lui risulta sia stata data in forma orale dal Dirigente dell’Ufficio O.P. del Ministero,
  3. Doppio turno sul rientro dal servizio fuori sede: è stato ribadito che, come da accordi pregressi in sede di verifiche semestrali, sollecitati dalla nostra o.s., va fatto solo su base volontaria e qualora il tipo di servizio svolto nel giorno precedente lo renda “fattibile”.  Si è detto pienamente concorde su tale punto, dicendo lui stesso che il non poter o voler svolgere doppio turno non può essere un motivo di discriminazione per il collega, assicurando quindi che sarà ancora più chiaro con i Dirigenti e gli Uffici competenti sul rispetto di tale disposizione,
  4. Taglio riposo settimanale, specie la domenica: contestato il perdurare della violazione dell’Anq in tema della concessione dello stesso nella misura delle due domeniche su cinque, fenomeno che nell’ultimo mese e mezzo è, come ogni anno, anche se in misura minore, fisiologicamente migliorato per la minore richiesta di forza da parte della Questura, ma che purtroppo fra qualche settimana con l’inizio della nuova stagione si ripresenterà. Anche su questo punto il Dirigente  è sembrato consapevole delle sua “mancanza” assicurando che sta lavorando per migliorare la situazione,
  5. Eccessiva fiscalità nella concessione dei benefici vari previsti dall’Amministrazione (C.S. gravi motivi, astensione facoltativa, L.104, ecc.):  contestato che in un Reparto in cui la violazione dell’Anq è sistematica non si può invece pretendere l’assoluta osservanza dei termini, anche discrezionali, di presentazione di qualsiasi domanda ed interpretare sempre in senso restrittivo, ed a svantaggio del collega, l’applicazione di qualsiasi istituto previsto dal ns. ordinamento. Della serie i ns. doveri noi dobbiamo rispettarli tutti mentre sui ns. diritti si può pure soprassedere. Anche in questo senso il Dirigente ha fornito disponibilità ad esaminare caso per caso le varie istanza ed a prevedere delle deroghe, nei casi che lui riterrà opportuni.

Questa Segreteria Locale, come detto al ns. Comandante, è ben vigile ed attenta, anche in questo periodo in cui altre sigle sindacali sembrano essere più assopite del solito, alle problematiche che affliggono da sempre questo Reparto e che è intenzione delle ns. Segreterie Provinciale e Nazionale supportarci nelle sedi competenti nelle rivendicazioni sindacali tese al rispetto dell’Anq e dei diritti dei colleghi.

I fondi pro forze di polizia raccolti da “Il Giornale” a favore della famiglia Turra, Innocenzi, gesto di reale solidarietà

Il compianto collega Turra morto a Ventimiglia

Il compianto collega Turra morto a Ventimiglia

Parole di circostanza tante, fatti zero. Finalmente una cosa concreta ed utile. La fa, come al solito, Il Giornale destinando parte dei fondi salva-agenti nato dalle donazioni dei propri lettori alla famiglia del compianto collega Turra morto a Ventimiglia. Il  quotidiano. infatti, lanciò nel novembre del 2012 una sottoscrizione tra i suoi lettori per raccogliere soldi da destinare in favore delle forze dell’ordine che nel corso di gravi scontri provocati dai «No global» in una manifestazione a Roma subirono danni fisici o si ritrovarono sotto inchiesta con la necessità di pagarsi l’avvocato da soli. Nella circostanza è stata raccolta una somma decisamente ingente: 579.215,77 euro. Da questo fondo sarà prelevato un contributo particolarmente generoso per la famiglia di Turra: soldi che non serviranno ad asciugare le loro lacrime, ma almeno a far ripartire la loro vita.

Polizia, trasferimenti, domande presentate per sede, la circolare ministeriale

Polizia, trasferimenti, domande presentate per sede, la circolare ministeriale

Polizia, trasferimenti, domande presentate per sede, la circolare ministeriale

In allegato la circolare ministeriale relativa al numero delle  domande di trasferimento per sede presentate dal personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, Bollettino Ufficiale del personale n.1/2 del 5 agosto 2016 ( domande distinte per ruolo, qualifica e sede richiesta).

 

 

 

LA CIRCOLARE

Polizia, trasferimenti, domande presentate per sede, la circolare ministeriale

Polizia, trasferimenti, domande presentate per sede, la circolare ministeriale

 

Polizia, Riordino delle Carriere, Senato approva mozione Gasparri per maggiori fondi

Polizia, Riordino delle Carriere, Senato approva mozione Gasparri per maggiori fondi

Polizia, Riordino delle Carriere, Senato approva mozione Gasparri per maggiori fondi

Facendo seguito alla nostra news, si comunica che la Commissione Difesa del Senato ha approvato, pressoché unanimemente, la proposta di risoluzione in materia di riordino delle carriere.
L’augurio della Consap è che questa indicazione, approvata su lodevole iniziativa del sen. Gasparri, possa stimolare il Governo a stanziare le cifre necessarie nella legge di bilancio.
E’ evidente che la decisione parlamentare è utile a sostenere le nostre sacrosante istanze.

Renzi, più soldi per il rinnovo del contratto, Innocenzi, un grande risultato, premiata la nostra azione

Renzi, più soldi per il rinnovo del contratto

Renzi, più soldi per il rinnovo del contratto

La battaglia portata avanti dalla Consap per incrementare le scarse risorse contrattuali, culminata nella grande manifestazione del 15 ottobre scorso a Piazza Montecitorio, comincia a dare i suoi frutti. Il premier al termine del Consiglio dei Ministri ha focalizzato l’attenzione soprattutto sulla pubblica amministrazione e annunciato nuove risorse per finanziare il rinnovo contrattuale nel pubblico impiego rispetto ai 300 milioni stanziati nel bilancio 2016. Renzi ha testualmente dichiarato “da sette anni i dipendenti pubblici non hanno aumenti dello stipendio, occorre riaprire la fase contrattuale. La cifra nella legge di stabilità è poco più che simbolica, siamo pronti a discutere». « Sappiamo che c’è bisogno di più soldi e siamo pronti a mettere più soldi purché sia chiaro che chi lavora nella Pubblica amministrazione deve essere premiato e chi fa il furbo va punito».Tra gli annunci del premier anche la riduzione dei corpi delle Forze di Polizia. Matteo Renzi ha annunciato che passano da 5 a 4, con l’approvazione del dlgs Forestali: « Abbiamo fatto un percorso coinvolgendo le donne e gli uomini della Forestale per portarli nell’Arma dei Carabinieri. I corpi si riducono. Da cinque si passa a quattro. L’organizzazione diventa piu’ semplice». La Consap – ha dichiarato il Segretario Generale, Giorgio Innocenzi, aspetta di ricevere al più presto la convocazione a Palazzo Vidoni per discutere il rinnovo contrattuale.

Polizia, arrivano i caricatori, il parere del dott. Edoardo Mori

Polizia, arrivano i caricatori, il parere del dott. Edoardo Mori

Polizia, arrivano i caricatori, il parere del dott. Edoardo Mori

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un commento dell’illustre giurista Edoardo Mori, relativo ai fatti verificatisi in alcune località e che hanno turbato l’opinione pubblica per le modalità con cui sono state eseguite. Sono riportate le opinioni sull’utilizzo del secondo caricatore e obbligo portare arma.

 
Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che la società umana è chiamata ad affrontare difficili problemi. Una massa enorme e sempre crescente di esseri è costretta a spostarsi nei paesi in cui si vive meglio e sono pronti a tutto, portandovi culture e usi che in questi paesi di destinazione sono già stati superati da secoli. Tutto ciò che provoca stress e tensioni e tende a sfociare in atti di violenza; chi ha bisogni da soddisfare e non vi riesce è pronto a qualsiasi scorciatoia e chi vede diminuito il suo tenore di vita a favore di altri è pronto a tutto per evitare ciò. È chiaro che prima o dopo in molti paesi “salterà il coperchio” con la possibilità di guerre e guerriglie e rivolte molto contagiose e aumento della criminalità.

Sarebbe necessario che la politica affrontasse questi problemi razionalmente, in base alle ampie esperienze del passato; quando si prevedono grandi piogge o si costruiscono dighe, o si regola il corso dei fiumi, ma guai a far passare decenni discutendo sul perché piove, spiegando che è Dio che ci manda la pioggia, sostenendo che aspettando i problemi si risolvono da soli e che per intanto bisogna studiare meglio la pioggia e farsela amica e amarla!

Ormai è altrettanto evidente che una parte del mondo arabo ha lanciato un nuovo tipo di guerra più insidiosa di quella tradizionale perché non vi è un territorio su cui andarla a combattere e perché usa un sistema di guerriglia che si autoalimenta in modo incontrollato e imprevedibile.

Una grande sciocchezza  è quella nella frase di Ezra Pound “se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui”. Purtroppo chiunque è convinto di possedere la verità e di doverla imporre agli altri è  uno squilibrato. L’umanità ha fatto grandi progressi perché gli uomini sono stati pronti a lottare ed a morire per i propri interessi; spesso sono stati imbrogliati facendo loro credere che i loro interessi erano anche quelli dell’imperatore o del Papa, ma sempre hanno combattuto per rendere forte il proprio paese, per avere più soldi, per avere più sicurezza. I talebani del pensiero hanno sempre portato solo morte e distruzione senza utilità per nessuno. Dovrebbe essere chiaro a tutti che i romani hanno conquistato il mondo della loro epoca proprio per la mancanza di ideali fasulli e per la concretezza e realismo del loro agire in politica interna ed esterna.

La nuova guerra sfrutta questi squilibrati utilizzando anche l’effetto emulazione; vi sono terroristi addestrati e organizzati, vi sono terroristi casalinghi che pensano essere una loro missione il copiarli. Il problema è che la nostra società non è organizzata per combattere chi è disposto a morire e si manifesta nella micidialità solo in quel breve momento finale, e non è organizzata per tenere sotto controllo gli squilibrati prima che agiscano. È una guerra che va affrontata con idee nuove e strumenti nuovi. Si prenda ad esempio il caso di Nizza: vi erano ben 1250 telecamere con 70 persone addette alla sicurezza eppure sono servite semplicemente a seguire la strage fin dai primi istanti senza riuscire a prevenirla o impedirla. Il fatto che molti dei terroristi siano dei malati di mente è la prova di come le idee talebane facciano presa proprio sugli squilibrati: sono idee per loro natura contagiose come  sa chi ha studiato i meccanismi con cui si formano le sette e come si governa la folla; più il profeta,il guru, il politico è fuori di testa,e più fanatici sono i suo seguaci.

La mia opinione di giurista, per quanto vale, e che se vi è una guerra si devono prima di tutto usare le norme che si usano per essa: legge militare per chiunque può essere un pericolo, applicazione delle norme del codice penale, titolo I, che regola i reati contro  la personalità dello Stato, l’intelligenza col nemico per portare la guerra contro lo Stato italiano, costituzione di associazioni sovversive e di terroristi, arruolamento con finalità terroristi e punizione, per tutte quelle attività poste in essere per aiutare i nemici dello Stato. E sarebbe necessaria una normativa speciale per consentire la concreta espulsione ed immediata di tutti i sospetti stranieri e l’isolamento di chi non può essere espulso, una normativa per evitare che i giudici siano costretti a mandare a casa i fermati solo perché i sospetti non bastano per tenerli sotto controllo, ecc. ecc. Se lo hanno fatto gli americani, che ci hanno insegnato a fare la Costituzione, non si perché non dobbiamo farlo noi; basta non stare a sentire i nostri talebani del diritto.

Attualmente vi sono molti più mezzi per controllare i bulli dello sport che non possibili terroristi! Sarebbe così difficile, ad esempio, stabilire che ogni sospettato che non può essere incarcerato,viene munito di un bel bracciale elettronico che consente di controllare se si sta avvicinando ad altri simili con lo stesso bracciale o a luoghi sensibili? Naturalmente ci vogliono anche le persone che guardino le videocamere e che reagiscano agli allarmi dati dal braccialetto. Si deve prevenire, non basta correre a guaio avvenuto.

Essenziale e poi un diverso rapporto con la forze di polizia. Non vi può essere una polizia in grado di affrontare efficacemente terroristi o pericolosi criminali, se essa non ha mezzi tecnici adeguati e se non ha la tranquillità psicologica di agire senza doversi preoccupare del suo futuro. Un tempo quando i talebani del pensiero non erano ancora attivi nella gestione dello Stato, vi era la norma che un poliziotto poteva essere perseguito solo su richiesta del procuratore generale; poi sono arrivati quelli a sostenere che il poliziotto può sparare solo per legittima difesa o stato di necessità e a considerare tutti quelli con le armi, comprese le forze dell’ordine e la polizia municipale, dei soggetti pericolosi da controllare. Proprio quando venne approvato l’ordinamento della Polizia di Stato vi fu chi impose la norma secondo  cui commetteva un gravissimo reato il poliziotto che portasse un’arma diversa di quella in dotazione; la sciocca paura era che in una manifestazione venisse usata un’arma non immediatamente riconoscibile e così non si potesse poi accertare quale arma aveva sparato. Ora le stesse identiche armi sono in mano ai criminali, ma ciò ha comportato, ad esempio, l’impossibilità per un poliziotto di portare una pistola di emergenza da usare quando gli viene sottratta o non funziona la sua pistola d’ordinanza, oppure l’impossibilità di portare un’arma leggera ed occultabile quando necessario.

Per anni i talebani della bontà (spesso burocrati ministeriali) hanno sostenuto che tutti i mali del mondo derivano dalle armi da fuoco e specialmente da quelli militari; ora la realtà li ha clamorosamente smentiti perché i terroristi sono usciti a fare grandi stragi con un camion, un’auto, una normale pistola,  un fucile da caccia, con normali strumenti da taglio e altrettanto male potrebbero fare con una tanica di benzina, con un danneggiamento ai binari della ferrovia. Siamo arrivati al punto che basta un falso allarme per bloccare i mezzi di trasporto per giorno, per danneggiare gravemente il turismo, per cambiare la nostra vita.

Quanto ai rapporti con la giustizia è assurdo che ogni volta che un poliziotto spara debba trovarsi immediatamente indagato e soggetto alla valutazione non di esperti, ma di un pubblico ministero che non sa neppure che cosa sia conflitto a fuoco, che non sa cosa vuol dire essere affrontati da un energumeno, che se ha sparato qualcosa non era certo un’arma, e che pretende di misurare col bilancino della giustizia situazioni in cui chi ha sparato ringrazia solamente di esserne uscito vivo.

Il colmo del ridicolo è vedere poi poliziotti in servizio che hanno l’arma legata alla fondina con un robusto cavo  simile a quello usato come antifurto per le biciclette: i poliziotti italiani possono portare solo la pistola al guinzaglio! Primo o poi  ci metteranno anche la museruola. È una cosa che limita gravemente l’operatività del poliziotto il quale è rallentato nella mira, e penalizzato se deve cambiare di mano mentre spara, non può cedere arma a un collega che ne abbia bisogno, è impedito se deve nel compiere manovre strane, come rotolarsi a terra o sparare “al volo”. Nelle scuole si insegna ad avere la massima prontezza di riflessi, le disposizioni ministeriali studiano come rallentarli. Se un poliziotto rimanesse ferito od ucciso in un  conflitto a fuoco ben si potrebbe configurare una responsabilità di chi lo manda ad affrontare situazioni pericolose in quelle condizioni e per chi si è inventato la stramberia del guinzaglio. Pare che qualcuno pensi che i poliziotti italiani, così diversi da quelli di altri paesi, non siano in grado di stare attenti a che la pistola non gli venga rubata o non cada per terra. Eppure quando il d.p.r. 5 ottobre 1991 numero 359 articolo 10, ha stabilito le caratteristiche dell’armamento individuale della PS non ha fatto a stabilito che la pistola debba avere il guinzaglio.

Leggo ora che il ministero ha stabilito che i poliziotti possono portare ben due caricatori e che possono e devono portare anche l’arma fuori servizio. Sono due disposizioni sorprendenti. La prima mi sorprende perché viene da chiedersi come mai fino ad ora si considerassi proibita una cosa così ovvia. Forse qualcuno talebano nostrano aveva interpretato il citato d.p.r. nel senso che esso imponeva di portare un solo caricatore. Ma se così fosse, è chiaro che non si può improvvisamente cambiare interpretazione: non basta una velina interna, ma ci vuole una modifica al d.p.r. Sarebbe ora di chiedersi come può funzionare uno Stato in cui per stabilire come un poliziotto deve portare la sua pistola ci vuole il parere del Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, il parere del Consiglio di Stato, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, la proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.  E come può funzionare uno Stato in cui se un poliziotto vuotasse il caricatore su di un delinquente si vedrebbe contestare anche l’aggravante delle sevizie e se portasse tre caricatori si vedrebbe accusato di detenzione abusiva di parti d’arma (norma espressamente voluta dal ministero)?

Circa l’obbligo di portare la pistola, resto basito perché nella mia vasta ignoranza sono sempre stato convinto, come molto giudici, che l’agente di PS è permanentemente in servizio e quindi, quando è fuori casa, ha sempre l’obbligo di essere armato, salvo quelle situazioni particolari in cui il regolamento lo esenta. Quindi mi pare una di quelle tipiche disposizioni dette “da fumo negli occhi”. Sarebbe invece essenziale attivarsi sul piano normativo, anche con un decreto legge urgente (ripeto nuovamente: come può funzionare uno Stato in cui per modificare qualunque comprovata lacuna in un in un provvedimento, non basta una giornata, ma ci vuole ci vuole un anno di commissioni, pareri, indegna burocrazia?) in cui si dice che l’agente di PS, quando non opera in reparto, può e deve portare l’arma individuale più adeguata alla situazione, può portare più armi, e può portare tutte le munizioni che crede opportuno?

 

dr. Edoardo Mori

dr. Edoardo Mori

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